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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/1785

Regolamento (UE) 2020/1785 del Consiglio del 16 novembre 2020 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell’Unione per le importazioni di alcuni prodotti della pesca nelle Isole Canarie dal 2021 al 2027

Normativa europea32020R1785

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento rinnova, per le Isole Canarie, un regime di contingenti tariffari autonomi con sospensione totale dei dazi della tariffa doganale comune su taluni prodotti della pesca. La misura mira a compensare gli svantaggi strutturali derivanti dall’insularità, dalla lontananza e dall’ultraperifericità, garantendo al contempo che i prodotti importati siano destinati esclusivamente al mercato interno canario. Il testo disciplina inoltre la gestione dei contingenti secondo le regole doganali dell’Unione, l’informativa alla Commissione e un meccanismo di reazione in caso di deviazioni degli scambi.

Apertura e gestione, per il periodo 2021-2027, di contingenti tariffari autonomi dell’Unione per l’importazione di determinati prodotti della pesca nelle Isole Canarie con dazio pari a zero.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alle importazioni nelle Isole Canarie di alcuni prodotti della pesca elencati nell’allegato, limitatamente al periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2027. I contingenti e la sospensione dei dazi si applicano solo ai prodotti destinati al mercato interno delle Isole Canarie e soltanto se scaricati da una nave o da un aeromobile prima della presentazione della dichiarazione doganale di immissione in libera pratica alle autorità doganali nelle Isole Canarie. Sono esclusi, di fatto, i prodotti non destinati al mercato interno dell’arcipelago o non rientranti nelle voci NC indicate nell’allegato.

Regolamento (UE) 2020/1785 del Consiglio: contingenti tariffari autonomi per taluni prodotti della pesca nelle Isole Canarie

Il regolamento rinnova per il periodo 2021-2027 un regime di sospensione totale dei dazi doganali per importazioni di determinati prodotti della pesca destinati alle Isole Canarie. La misura si fonda sull’articolo 349 TFUE, che consente di tener conto della condizione di regione ultraperiferica, e mira a compensare i maggiori costi di approvvigionamento derivanti da insularità, lontananza e discontinuità dei flussi commerciali. Il legislatore evidenzia anche la necessità di mantenere prevedibili e identificabili i flussi di importazione e di preservare l’integrità del mercato interno.

Finalità e contesto

Il regolamento sostituisce, per il periodo successivo al 31 dicembre 2020, il regime già previsto dal regolamento (UE) n. 1412/2013. Dalla valutazione della Commissione è emerso che alcuni contingenti precedenti erano stati utilizzati in modo significativo, confermando l’utilità dello strumento; per altri codici non vi è stato utilizzo, ma il nuovo atto conferma comunque l’opportunità di una disciplina analoga per garantire continuità dell’approvvigionamento del mercato canario.

Ambito oggettivo e soggettivo

La disciplina riguarda esclusivamente alcuni prodotti della pesca individuati nell’allegato, con classificazione NC 0303, 0304, 0306 e 0307. I quantitativi annuali previsti comprendono, in particolare, 15.000 tonnellate per i pesci congelati della voce 0303 e 15.000 tonnellate per i crostacei della voce 0306; per gli altri prodotti elencati il dazio contingentale è fissato allo 0%, secondo l’allegato. La sospensione opera solo per le importazioni nelle Isole Canarie e solo quando i prodotti sono destinati al mercato interno dell’arcipelago.

Condizioni di utilizzo del beneficio tariffario

La sospensione dei dazi non è generale, ma subordinata a condizioni precise:

  • i prodotti devono essere destinati al mercato interno delle Isole Canarie;
  • devono essere scaricati da nave o aeromobile prima della dichiarazione doganale di immissione in libera pratica;
  • devono rientrare nelle voci e nei quantitativi annuali indicati nell’allegato. La struttura della norma conferma che il regime è pensato per soddisfare il fabbisogno locale e non per favorire deviazioni verso altri mercati dell’Unione.

Gestione doganale dei contingenti

L’articolo 2 rinvia agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, cioè alle regole applicative del codice doganale dell’Unione per la gestione dei contingenti tariffari. Ne deriva che l’assegnazione e l’utilizzo dei volumi contingentali avvengono secondo le ordinarie procedure doganali dell’Unione, con gestione amministrativa uniforme.

Controllo, monitoraggio e relazione alla Commissione

Per monitorare l’efficacia del regime, l’articolo 3 impone alle competenti autorità spagnole di presentare entro il 30 giugno 2026 una relazione sull’attuazione delle misure. La Commissione deve esaminare l’impatto del regime e, tenuto conto della relazione, presentare al Consiglio eventuali proposte per il periodo successivo al 2027. Il meccanismo serve a consentire una valutazione ex post della necessità di proroga o revisione del sistema.

Revoca temporanea della sospensione e garanzie

L’articolo 4 introduce una clausola di salvaguardia qualora la Commissione ritenga che la sospensione abbia causato deviazioni degli scambi per uno specifico prodotto. In tal caso può adottare atti di esecuzione che revocano temporaneamente la sospensione per un massimo di 12 mesi, con procedura d’esame. Per i prodotti interessati, i dazi all’importazione sono coperti da garanzia, condizione per l’immissione in libera pratica nelle Isole Canarie. Entro il medesimo periodo, il Consiglio deve decidere definitivamente se mantenere o revocare la sospensione ai sensi dell’articolo 349 TFUE. Se la revoca diventa definitiva, gli importi garantiti sono riscossi; se non interviene alcuna decisione definitiva entro i 12 mesi, le garanzie sono svincolate.

Procedura di comitato e cooperazione amministrativa

L’articolo 5 prevede l’assistenza del comitato del codice doganale istituito dal regolamento (UE) n. 952/2013. Si applica il regolamento (UE) n. 182/2011, in particolare la procedura d’esame. L’articolo 6 impone inoltre una stretta collaborazione tra la Commissione e le autorità doganali degli Stati membri per garantire una corretta gestione e il controllo dell’applicazione del regolamento.

Entrata in vigore e durata

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica solo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2027. Trattandosi di regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Apertura del contingente e sospensione dei dazi

Dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2027 i dazi della tariffa doganale comune sulle importazioni nelle Isole Canarie dei prodotti della pesca indicati nell’allegato sono sospesi completamente entro il quantitativo annuale previsto. Il beneficio è concesso solo per i prodotti destinati al mercato interno delle Isole Canarie.

Condizioni materiali di applicazione

La sospensione si applica soltanto ai prodotti della pesca scaricati da una nave o da un aeromobile prima della presentazione della dichiarazione doganale di immissione in libera pratica alle autorità doganali nelle Isole Canarie.

Gestione dei contingenti

I contingenti tariffari sono gestiti secondo gli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, cioè secondo le regole applicative del codice doganale dell’Unione.

Relazione intermedia e riesame

Entro il 30 giugno 2026 le competenti autorità spagnole devono presentare alla Commissione una relazione sull’attuazione delle misure. La Commissione valuta l’impatto delle misure e, tenendo conto della relazione, presenta al Consiglio eventuali proposte per il periodo successivo al 2027.

Revoca temporanea per deviazioni degli scambi

Se la Commissione ha motivo di ritenere che le sospensioni abbiano provocato deviazioni degli scambi per un prodotto specifico, può adottare atti di esecuzione che revocano temporaneamente la sospensione per un periodo massimo di 12 mesi. Durante tale periodo, i dazi all’importazione dei prodotti interessati sono coperti da una garanzia, condizione per l’immissione in libera pratica nelle Isole Canarie.

Decisione definitiva del Consiglio e sorte delle garanzie

Entro il periodo massimo di 12 mesi il Consiglio deve adottare una decisione definitiva, conformemente all’articolo 349 TFUE, sul mantenimento o sulla revoca definitiva della sospensione. In caso di revoca definitiva, gli importi garantiti sono riscossi; se entro i 12 mesi non interviene alcuna decisione definitiva, le garanzie sono svincolate.

Procedura di comitato e cooperazione amministrativa

La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dall’articolo 285 del regolamento (UE) n. 952/2013; si applica la procedura d’esame dell’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. La Commissione e le autorità doganali degli Stati membri devono cooperare strettamente per garantire gestione e controllo adeguati.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2027. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materieunione doganalepolitica commercialeregioni ultraperiferichepescadiritto doganale

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