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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18503/2022 del 10/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Laera ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame che, in parziale riforma dell'ordinanza del G.I.P. dell'11/10/2021, aveva sostituito la misura della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. L'indagato era accusato di istigazione alla corruzione: nella sua qualità di primo luogotenente dell'Aeronautica militare avrebbe indotto la società Sater srl a corrispondere una somma di denaro per ottenere, in sede di esproprio relativo all'ampliamento della base di Sigonella, un valore dei terreni più elevato. In cassazione il ricorrente deduceva un vizio di motivazione sulla sussistenza delle esigenze cautelari.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che il 15/02/2022 il ricorrente ha rinunciato al ricorso poiché era intervenuta la revoca della misura cautelare. Inoltre la Corte ha disposto che non si proceda alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali né alla sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, in quanto la carenza di interesse non è imputabile al ricorrente. Decisione resa il 16/02/2022.

Norme richiamate

  • Giurisprudenza - Sez. 5, n. 23636 del 21/03/2018 (Horvat)

    Principio secondo cui, in presenza di sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione non imputabile al ricorrente, non deve essere disposta la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La sopravvenuta revoca della misura cautelare rende spesso inammissibile l'impugnazione per carenza di interesse: l'appello o ricorso mirano a rimuovere una situazione che non sussiste più.
  • La rinuncia espressa dall'impugnante dopo la revoca della misura conferma la mancanza di interesse e porta normalmente all'inammissibilità del ricorso.
  • Se la sopravvenuta carenza di interesse non è imputabile al ricorrente (es. la misura è revocata dall'autorità giudiziaria), il giudice tende a non irrogare spese processuali o sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente.
  • Se l'interessato desidera invece ottenere una pronuncia di merito sulla legittimità della misura (anche se revocata), non deve rinunciare; la rinuncia rende impossibile ottenere un accertamento sostanziale.
  • In situazioni in cui la revoca è parziale o permangono effetti rilevanti (es. annotazioni, pene accessorie), conviene valutare caso per caso la prosecuzione dell'impugnazione.
  • Tempistica: quando si verifica un mutamento sopravvenuto (revoca, estinzione della misura), il difensore dovrebbe valutare rapidamente se interrompere l'impugnazione o mantenerla per motivi strategici.

Testo integrale

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