Circolare Inail n. 8 del 12 febbraio 2018
Articolo 1, comma 188, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Prestazioni del Fondo per le vittime dell’amianto in favore degli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per l’esposizione all’amianto, nell’esecuzione delle operazioni portuali nei porti nei quali hanno trovato applicazione le disposizioni di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257. Verbale di conciliazione giudiziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna le istruzioni operative sul Fondo per le vittime dell’amianto alla luce della legge n. 205/2017. La principale novità è che il diritto alla prestazione viene riconosciuto anche quando il risarcimento del danno risulti da verbale di conciliazione giudiziale, oltre che da sentenza esecutiva. Le domande vanno presentate con la modulistica aggiornata entro il 28 febbraio 2018, per sentenze depositate o verbali sottoscritti entro il 31 dicembre 2017. L’importo sarà determinato dall’Inail in misura percentuale uguale per tutti i beneficiari, nei limiti del plafond 2018 pari a 10 milioni di euro.
Prestazioni del Fondo vittime amianto: estensione agli eredi con verbale di conciliazione giudiziale e domande entro il 28 febbraio 2018
Prestazioni del Fondo per le vittime dell’amianto: conciliazione giudiziale e domanda entro il 28 febbraio 2018
La circolare fornisce istruzioni operative in relazione al Fondo per le vittime dell’amianto destinato agli eredi dei soggetti deceduti per patologie asbesto-correlate contratte nell’esecuzione di operazioni portuali nei porti in cui hanno trovato applicazione le disposizioni della legge 27 marzo 1992, n. 257. L’aggiornamento è reso necessario dall’entrata in vigore della legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 188.
Quadro normativo di riferimento
Il documento richiama la disciplina di base del Fondo, istituito dall’art. 1, comma 278, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e attuato dal decreto interministeriale 27 ottobre 2016, che ha definito procedure e modalità di erogazione delle prestazioni. Vengono inoltre richiamate la circolare Inail 9 febbraio 2017, n. 7, contenente le prime istruzioni operative, e la determina del Presidente Inail 12 giugno 2017, n. 272, che ha fissato la quota percentuale di accesso alle prestazioni per gli anni 2016 e 2017.
Novità introdotta dalla legge n. 205/2017
La principale innovazione consiste nell’estensione dei titoli legittimanti il riconoscimento della prestazione. L’art. 1, comma 188, della legge di bilancio 2018 prevede infatti che il diritto al Fondo possa derivare non solo da una sentenza esecutiva, ma anche da un verbale di conciliazione giudiziale. La circolare precisa quindi che hanno diritto alla prestazione gli eredi dei soggetti deceduti per patologie asbesto-correlate per esposizione all’amianto durante le operazioni portuali, quando il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale sia stato liquidato con sentenza esecutiva oppure con verbale di conciliazione giudiziale.
Domanda di accesso al Fondo
La domanda deve essere presentata da ciascun beneficiario utilizzando la modulistica aggiornata allegata alla circolare. Il termine indicato è il 28 febbraio 2018. La richiesta deve fare riferimento a sentenze depositate o a verbali di conciliazione giudiziale sottoscritti entro il 31 dicembre 2017. La circolare evidenzia l’importanza del rispetto del termine, considerato che il Fondo opera soltanto per il triennio 2016-2018.
Alla domanda deve essere allegata la sentenza o il verbale di conciliazione giudiziale, a seconda del titolo esecutivo su cui si fonda il diritto, da cui risultino sia l’avente diritto sia la somma dovuta.
Erogazione della prestazione e criteri di quantificazione
Per quanto non espressamente modificato, restano ferme le modalità di accesso e di erogazione già stabilite dalla circolare Inail n. 7/2017. L’importo della prestazione sarà determinato dall’Inail con determinazione presidenziale, in misura di una quota percentuale uguale per tutti i beneficiari, sulla base delle domande pervenute e ritenute accoglibili.
Per l’anno 2018 l’erogazione è comunque soggetta al limite di spesa complessivo pari a 10 milioni di euro.
Punti principali
Quadro normativo di riferimento
La circolare richiama la disciplina del Fondo per le vittime dell’amianto istituito dalla legge n. 208/2015, le modalità attuative definite dal decreto interministeriale 27 ottobre 2016, le prime istruzioni fornite con la circolare Inail n. 7/2017 e la determina presidenziale n. 272/2017 sulla quota percentuale di accesso per gli anni 2016 e 2017. Viene inoltre richiamata la legge n. 205/2017, art. 1, comma 188, che introduce la novità interpretativa oggetto della circolare.
Estensione del titolo legittimante
L’art. 1, comma 188, della legge n. 205/2017 riconosce come titolo valido per l’accesso al Fondo anche il verbale di conciliazione giudiziale. Ne deriva che hanno diritto alla prestazione gli eredi dei lavoratori deceduti per patologie asbesto-correlate contratte durante operazioni portuali nei porti interessati dalla legge n. 257/1992, quando il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale sia stato liquidato con sentenza esecutiva oppure con verbale di conciliazione giudiziale.
Presentazione della domanda
La domanda deve essere presentata da ciascun beneficiario utilizzando la modulistica aggiornata allegata alla circolare. Il termine perentorio indicato è il 28 febbraio 2018, e la domanda deve riguardare sentenze depositate o verbali di conciliazione giudiziale sottoscritti entro il 31 dicembre 2017. Alla domanda deve essere allegato il provvedimento giudiziale o il verbale di conciliazione, dal quale risultino l’avente diritto e la somma dovuta.
Modalità di erogazione e limiti finanziari
Per le modalità di accesso e di erogazione la circolare rinvia alle regole già contenute nella circolare Inail n. 7/2017, senza modificarle sul piano procedurale. L’importo della prestazione è stabilito dall’Inail con determinazione presidenziale, in misura di una quota percentuale uguale per tutti i beneficiari, calcolata in base alle domande pervenute e accolte. Per l’anno 2018 l’erogazione deve avvenire nel rispetto del limite di spesa pari a 10 milioni di euro.
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