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Circolare

Circolare Inail n. 13 del 2 marzo 2018

Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi dell’art. 1, comma 128, legge 27 dicembre 2013, n. 147. Misura della riduzione per il 2018.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare definisce la misura della riduzione dei premi e contributi Inail per l’anno 2018, fissata al 15,81% con decreto ministeriale del 22 dicembre 2017. Precisa che la riduzione si applica ai premi/contributi di competenza 2018 e, per l’autoliquidazione, alla rata anticipata 2018 e alla regolazione/conguaglio versata nel 2019. Vengono richiamati i criteri di applicazione già disciplinati dalle precedenti circolari e si chiarisce che, per le lavorazioni iniziate da non oltre un biennio, chi ha già presentato e ottenuto l’accettazione dell’istanza ex art. 20 M.A.T. beneficia automaticamente della riduzione, senza nuova istanza.

Riduzione 2018 dei premi e contributi Inail per infortuni e malattie professionali

Riduzione 2018 dei premi e contributi Inail per infortuni e malattie professionali

La circolare fornisce le istruzioni operative per l’applicazione della riduzione dei premi e contributi dovuti all’Inail per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ai sensi dell’art. 1, comma 128, della legge n. 147/2013. Il documento si limita a definire la misura valida per il 2018 e a richiamare i criteri applicativi già previsti dalla normativa e dalle precedenti circolari.

Quadro normativo di riferimento

La circolare richiama anzitutto la legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto la possibilità di ridurre percentualmente i premi e contributi Inail, con effetto dal 1° gennaio 2014, entro i limiti di spesa fissati per i diversi anni. La riduzione è applicata nelle more dell’aggiornamento delle tariffe dei premi e contributi.

Vengono inoltre richiamati i principali provvedimenti attuativi successivi:

  • decreto interministeriale 22 aprile 2014, che ha definito le modalità di applicazione e la misura per il 2014;
  • circolari Inail n. 25/2014 e n. 6/2017, nonché la circolare congiunta Inail-Inps n. 32/2014 per i contributi agricoli;
  • decreti interministeriali e circolari riferiti agli anni 2015, 2016 e 2017;
  • decreto interministeriale 22 dicembre 2017, che disciplina la riduzione per il 2018.

Misura della riduzione per il 2018

Per il 2018 la riduzione dei premi e contributi è fissata nella misura del 15,81%, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 22 dicembre 2017, che approva la determinazione del Presidente Inail n. 388 del 24 ottobre 2017.

La circolare precisa che la percentuale si applica ai premi e contributi di competenza dell’anno 2018.

Ambito soggettivo e criterio di anzianità della lavorazione

I destinatari della riduzione sono individuati in base all’anzianità della lavorazione:

  • lavorazioni iniziate da oltre un biennio;
  • lavorazioni iniziate da non oltre un biennio.

Per il 2018, rientrano nella prima categoria le lavorazioni con data di inizio anteriore al 3 gennaio 2016, mentre rientrano nella seconda le lavorazioni iniziate il 3 gennaio 2016 o successivamente.

Modalità applicative per l’autoliquidazione

La riduzione opera, per i premi di autoliquidazione, sulla rata anticipata dovuta per il 2018 e sulla regolazione o conguaglio relativo al medesimo anno, che sarà versato con l’autoliquidazione del 2019. Resta espressamente salvo l’eventuale intervento della revisione tariffaria prevista dall’art. 1, comma 128, della legge n. 147/2013.

Lavorazioni iniziate da non oltre un biennio

Per le lavorazioni iniziate da non oltre un biennio, la circolare chiarisce che i soggetti che abbiano già presentato e ottenuto, nel corso del biennio di riferimento, l’istanza ex art. 20 delle M.A.T. beneficiano automaticamente della riduzione 2018 nella misura del 15,81%, senza necessità di presentare una nuova istanza.

Rinvio alle istruzioni precedenti

Per i criteri di applicazione e per le modalità di calcolo, la circolare rinvia integralmente alle precedenti istruzioni Inail, in particolare:

  • circolare n. 25 del 7 maggio 2014;
  • circolare n. 32 del 1° luglio 2014, per i contributi agricoli;
  • circolare n. 6 del 25 gennaio 2017.

In sostanza, il documento aggiorna solo la percentuale di riduzione per il 2018, lasciando invariato l’impianto applicativo già delineato dalle istruzioni precedenti.

Punti principali

Riferimento normativo e quadro di fondo

La circolare si fonda sull’art. 1, comma 128, della legge n. 147/2013, che prevede la riduzione percentuale dei premi e contributi Inail, entro specifici limiti di spesa annui, da determinarsi con decreto ministeriale su proposta Inail e in relazione all’andamento infortunistico aziendale. Il testo richiama inoltre i principali decreti e le circolari attuative precedenti, che hanno disciplinato criteri, modalità applicative e aggiornamenti della riduzione per gli anni dal 2014 al 2017.

Misura della riduzione per il 2018

Per l’anno 2018 la riduzione è fissata nella misura del 15,81% dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 22 dicembre 2017, che approva la determinazione del Presidente Inail n. 388/2017. La circolare richiama tale decreto come atto di approvazione e fonte della percentuale applicabile per il 2018.

Soggetti e lavorazioni interessate

I destinatari della riduzione sono individuati in modo differenziato a seconda che le lavorazioni siano iniziate da oltre un biennio oppure da non oltre un biennio. Per il 2018, rientrano nella prima categoria le lavorazioni iniziate prima del 3 gennaio 2016 e nella seconda quelle iniziate dal 3 gennaio 2016 in poi.

Modalità di applicazione ai premi e contributi 2018

La riduzione si applica ai premi e contributi di competenza 2018. Per i premi di autoliquidazione, essa opera sulla rata anticipata dovuta per il 2018 e sulla regolazione o conguaglio riferiti al medesimo anno, da versare con l’autoliquidazione nel 2019, salvo che intervenga nel frattempo la revisione tariffaria prevista dalla legge n. 147/2013.

Lavorazioni iniziate da non oltre un biennio e istanze già presentate

Per le lavorazioni iniziate da non oltre un biennio, i soggetti che hanno già presentato e ottenuto l’accettazione, nel corso del biennio di riferimento, dell’istanza ex art. 20 delle M.A.T. ricevono automaticamente la riduzione per il 2018 nella misura del 15,81%, senza necessità di presentare una nuova istanza.

Rinvio alle precedenti istruzioni applicative

Per i criteri di applicazione e le modalità di calcolo della riduzione, la circolare rinvia integralmente alle circolari Inail n. 25 del 7 maggio 2014, n. 6 del 25 gennaio 2017 e, per i contributi agricoli, n. 32 del 1° luglio 2014.

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