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Circolare

Circolare Inail n. 12 del 23 febbraio 2018

Codice disciplinare per il personale delle aree destinatario dei precedenti Ccnl del comparto Enti pubblici non economici.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare adotta il nuovo Codice disciplinare applicabile al personale delle aree destinatario del CCNL Funzioni centrali, recependo le disposizioni del CCNL 12 febbraio 2018, integrate con la normativa di legge e con il Codice di comportamento Inail. Vengono individuati i destinatari, le principali innovazioni, le competenze per la gestione dei procedimenti disciplinari e per le sospensioni cautelari, nonché le modalità di pubblicazione e la decorrenza del Codice. Il nuovo testo sostituisce il precedente codice disciplinare e si applica dopo 15 giorni dalla pubblicazione.

Codice disciplinare per il personale delle aree del comparto Funzioni centrali

Codice disciplinare per il personale delle aree del comparto Funzioni centrali

La circolare dispone l’adozione del nuovo Codice disciplinare per il personale delle aree destinatario del CCNL Funzioni centrali, in attuazione del contratto collettivo sottoscritto il 12 febbraio 2018. Il nuovo testo recepisce le previsioni contrattuali in materia disciplinare e le integra con la disciplina di legge e con il Codice di comportamento Inail.

Quadro normativo e presupposti dell’intervento

La circolare richiama un ampio quadro normativo, comprendente tra l’altro il codice civile, la legge n. 604/1966 sui licenziamenti individuali, lo Statuto dei lavoratori, la legge n. 241/1990, la legge n. 97/2001, il d.lgs. n. 165/2001, il d.lgs. n. 150/2009, il d.lgs. n. 33/2013, il d.lgs. n. 116/2016, il d.lgs. n. 75/2017, il d.P.R. n. 752/1976, il d.P.R. n. 445/2000 e il d.P.R. n. 62/2013, oltre ai contratti collettivi di riferimento e al Codice di comportamento Inail approvato con determinazione n. 15 del 21 gennaio 2015.

Ambito di applicazione

Il nuovo Codice disciplinare si applica al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendente dell’Amministrazione, purché destinatario del CCNL del comparto Funzioni centrali. La disciplina vale quindi per il personale delle aree ricadente nel nuovo assetto contrattuale.

Innovazioni principali

La circolare evidenzia due elementi di rilievo introdotti dal nuovo Codice:

  • la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino a un massimo di 6 mesi comporta la privazione totale della retribuzione;
  • è prevista la possibilità di una determinazione concordata della sanzione disciplinare tra l’Ufficio disciplinare e contenzioso del personale della Direzione centrale risorse umane e il dipendente sottoposto a procedimento, nei casi e secondo la procedura indicata dall’articolo 15 del Codice allegato.

Competenza nella gestione del procedimento disciplinare

La circolare ripartisce le competenze disciplinari in base alla gravità della sanzione:

  • il Responsabile di struttura è competente solo per il rimprovero verbale;
  • l’Ufficio disciplinare e contenzioso del personale della Direzione centrale risorse umane è competente per le sanzioni superiori al rimprovero verbale;
  • il Direttore centrale risorse umane è competente a irrogare il licenziamento con o senza preavviso.

Per le condotte punibili con il licenziamento e accertate in flagranza, il Responsabile di struttura può sospendere cautelarmente il dipendente e contestualmente avviare il procedimento disciplinare mediante contestazione scritta degli addebiti e convocazione in audizione; la conclusione del procedimento spetta comunque all’Ufficio disciplinare, secondo la procedura prevista dall’articolo 11 del Codice.

Definizione di Responsabile di struttura

A seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 75/2017, non è più necessario che il Responsabile di struttura abbia qualifica dirigenziale. La circolare individua, in modo analitico, i soggetti che assumono tale ruolo nelle diverse articolazioni organizzative dell’Istituto: Direzioni centrali, servizi, uffici di livello dirigenziale e non dirigenziale, segreterie tecniche, strutture di supporto, sovrintendenze, avvocature, consulenze, dipartimenti di ricerca, direzioni regionali e provinciali, sedi locali e altri uffici, distinguendo di volta in volta tra dirigenti, responsabili non dirigenziali, funzionari apicali o direttori competenti.

Inoltre, il Responsabile di struttura deve segnalare all’Ufficio disciplinare e contenzioso del personale gli illeciti punibili con sanzioni superiori al rimprovero verbale.

Competenza in materia di sospensione cautelare

La circolare distingue tra:

  • sospensione obbligatoria: il Responsabile di struttura è competente a sospendere cautelarmente il dipendente colpito da misura restrittiva della libertà personale e deve darne immediata comunicazione all’Ufficio disciplinare e contenzioso del personale;
  • sospensione facoltativa: negli altri casi previsti dagli articoli 12 e 13 del Codice la competenza spetta al Direttore centrale risorse umane.

Caso particolare della Provincia di Bolzano

Per il personale degli uffici siti nella Provincia di Bolzano, la competenza disciplinare è attribuita al Consiglio locale di amministrazione, ai sensi dell’art. 29, comma 2, del d.P.R. n. 752/1976. La circolare richiama la composizione di tale organo, presieduto dal Commissario del governo e formato da rappresentanti dell’amministrazione dello Stato e del personale, eletti nel rispetto della proporzionale tra i gruppi linguistici italiano e tedesco.

Pubblicità, efficacia e sostituzione del precedente codice

La circolare e il Codice disciplinare devono essere resi noti al personale tramite la procedura "Pubblicazione atti" e pubblicati sul sito istituzionale dell’Amministrazione, in conformità all’art. 55, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 e alla circolare Inail 24 dicembre 2008, n. 80.

Il nuovo Codice entra in vigore dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione e sostituisce il precedente Codice disciplinare per il personale delle aree con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, allegato alla circolare Inail 21 dicembre 2009, n. 70.

Punti principali

Adozione del nuovo Codice disciplinare

La circolare prende atto della stipula del CCNL Funzioni centrali 2016-2018 del 12 febbraio 2018, che al Titolo VI disciplina la responsabilità disciplinare (articoli 60-66). In particolare, l’articolo 62 prevede l’obbligo di pubblicazione del Codice disciplinare entro 15 giorni dalla sottoscrizione del contratto. Per questo motivo viene adottato un nuovo Codice disciplinare per il personale delle aree, allegato alla circolare, che recepisce le previsioni contrattuali e le integra con la normativa vigente e con il Codice di comportamento Inail approvato con determinazione n. 15 del 21 gennaio 2015.

Ambito di applicazione e destinatari

Il nuovo Codice disciplinare si applica al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendente dell’Amministrazione, purché destinatario del CCNL del comparto Funzioni centrali. La circolare chiarisce quindi l’ambito soggettivo di applicazione, limitandolo ai lavoratori rientranti nel nuovo assetto contrattuale.

Principali innovazioni introdotte

Tra le innovazioni evidenziate vi è la previsione che la sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino a un massimo di 6 mesi comporta la privazione totale della retribuzione. Inoltre viene introdotta la possibilità di una determinazione concordata della sanzione disciplinare tra l’Ufficio disciplinare e contenzioso del personale della Direzione centrale risorse umane e il dipendente sottoposto a procedimento, nei casi e secondo la procedura prevista dall’articolo 15 del Codice disciplinare allegato.

Competenza nella gestione del procedimento disciplinare

La circolare distribuisce le competenze in base alla gravità della sanzione. Il Responsabile di struttura è competente solo per il rimprovero verbale. Per le sanzioni superiori al rimprovero verbale la competenza spetta all’Ufficio disciplinare e contenzioso del personale della Direzione centrale risorse umane; al Direttore centrale risorse umane è invece attribuita la competenza a irrogare il licenziamento con o senza preavviso. Per le condotte punibili con il licenziamento e accertate in flagranza, il Responsabile di struttura può sospendere cautelarmente il dipendente e avviare il procedimento con contestazione scritta e convocazione, mentre la conclusione del procedimento resta in capo all’Ufficio disciplinare secondo l’articolo 11 del nuovo Codice.

Competenze specifiche dei Responsabili di struttura

Poiché, dopo le modifiche del decreto legislativo 25 maggio 2017, non è più necessario che il Responsabile di struttura abbia qualifica dirigenziale, la circolare individua puntualmente quali soggetti debbano intendersi come tali nelle diverse articolazioni organizzative dell’Istituto. Vengono elencati i responsabili per Direzioni centrali, servizi e uffici tecnici o di supporto, strutture sanitarie e professionali, direzioni regionali e provinciali, sedi locali e altri presìdi organizzativi, distinguendo tra dirigenti, responsabili non dirigenziali, funzionari apicali o direttori competenti a seconda della struttura.

Segnalazione degli illeciti

Il Responsabile di struttura, ai sensi dell’articolo 10 del nuovo Codice disciplinare, deve anche segnalare all’Ufficio disciplinare e contenzioso del personale della Direzione centrale risorse umane gli illeciti punibili con una sanzione superiore al rimprovero verbale.

Sospensione cautelare

La circolare distingue tra sospensione obbligatoria e facoltativa. Il Responsabile di struttura è competente a sospendere cautelarmente il dipendente colpito da misura restrittiva della libertà personale, con contestuale comunicazione all’Ufficio disciplinare e contenzioso del personale della Direzione centrale risorse umane. Il Direttore centrale risorse umane è competente negli altri casi di sospensione cautelare previsti dagli articoli 12 e 13 del Codice, qualificati come sospensione facoltativa.

Pubblicità, efficacia e sostituzione del previgente Codice

La circolare e il Codice disciplinare devono essere portati a conoscenza del personale interessato tramite la procedura "Pubblicazione atti", ai sensi della circolare Inail 24 dicembre 2008, n. 80, e pubblicati sul sito istituzionale, in conformità all’articolo 55, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Codice entra in vigore dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione e sostituisce il precedente "Codice disciplinare per il personale delle aree con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato", allegato alla circolare Inail 21 dicembre 2009, n. 70.

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