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Circolare

Circolare Inail n. 9 del 12 febbraio 2018

Premio speciale unitario ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 per l’assicurazione degli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale regionali curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni per l'erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale. Finanziamento stabilito dall’articolo 1, comma 110, lettera e), legge 27 dicembre 2017, n. 205 a decorrere dall’anno 2018.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che, dal 2018, la copertura del premio speciale unitario per gli allievi dei corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale regionali torna ad essere stabilmente finanziata dallo Stato per 5 milioni di euro annui. Vengono richiamati i riferimenti normativi, l’ambito soggettivo di applicazione, l’importo del premio (58,00 euro per allievo e per anno formativo), l’onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato (45,00 euro per allievo esposto ai rischi in ambiente di lavoro, oltre addizionale ex ANMIL), nonché le modalità operative per apertura della polizza speciale, denuncia annuale degli allievi, scadenze per il 2017/2018 e controlli da parte delle sedi INAIL.

Premio speciale unitario per l’assicurazione degli allievi dei corsi IeFP accreditati dalle Regioni, con finanziamento strutturale dal 2018

Premio speciale unitario per l’assicurazione degli allievi IeFP e finanziamento statale dal 2018

La circolare aggiorna la disciplina dell’assicurazione INAIL degli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale regionali, alla luce della legge di bilancio 2018 che rende strutturale, dal 2018, la copertura statale delle minori entrate derivanti dal premio speciale unitario. Il documento riepiloga i riferimenti normativi, conferma l’importo del premio e fornisce le istruzioni operative per istituzioni formative, istituti scolastici paritari e sedi INAIL.

Quadro normativo e continuità rispetto alla sperimentazione

La disciplina trae origine dall’art. 32, comma 8, del d.lgs. n. 150/2015, che aveva introdotto in via sperimentale per il biennio 2016-2017 un premio speciale unitario per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli allievi dei corsi IeFP accreditati dalle Regioni. Tale sperimentazione era stata illustrata dalla circolare INAIL n. 4 del 23 febbraio 2016 e, conclusa la fase temporanea, la circolare n. 41 del 3 ottobre 2017 aveva precisato che, dall’anno formativo 2017/2018, si applicavano nuovamente le modalità ordinarie vigenti prima della sperimentazione.

Con l’art. 1, comma 110, lett. e), della l. n. 205/2017, il legislatore destina annualmente 5 milioni di euro, a decorrere dal 2018, per l’assicurazione di tali allievi, con onere a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione. La circolare sottolinea che questa previsione rende "strutturale" la copertura a carico dello Stato delle minori entrate INAIL connesse al premio speciale unitario, fermo restando il limite massimo di spesa di 5 milioni di euro annui e gli adempimenti previsti dal secondo periodo del comma 8 dell’art. 32.

Ambito di applicazione

L’assicurazione speciale si applica esclusivamente agli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale curati da istituzioni formative e da istituti scolastici paritari accreditati dalle Regioni per l’erogazione dei percorsi IeFP. Si tratta dei percorsi del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, di durata triennale e quadriennale, finalizzati al conseguimento di qualifiche e diplomi professionali riconosciuti a livello nazionale e comunitario.

I percorsi comprendono normalmente attività di stage, laboratorio e tirocinio e possono essere realizzati da strutture formative accreditate o, se previsto dalla programmazione regionale, dagli istituti professionali in regime di sussidiarietà.

Restano invece esclusi dall’ambito applicativo:

  • il personale dipendente delle istituzioni formative, come docenti e amministrativi, che continua a essere assicurato con le modalità ordinarie;
  • gli alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione non statali assicurati con il diverso premio speciale unitario previsto dal d.m. 15 luglio 1987;
  • i lavoratori impegnati in tirocini formativi e di orientamento;
  • gli allievi di corsi di istruzione professionale che non rientrano nei corsi ordinamentali IeFP accreditati dalle Regioni.

Premio speciale unitario e criteri di determinazione

Il premio speciale unitario annuale è fissato dal d.m. 12 febbraio 2016, approvativo della determinazione presidenziale INAIL n. 460/2015, nella misura di 58,00 euro per allievo. Il premio è determinato con riferimento alla retribuzione convenzionale giornaliera pari al minimale di rendita vigente all’inizio dell’anno formativo e si aggiorna automaticamente in caso di variazione del minimale.

Per l’anno formativo 2017/2018 la circolare conferma l’importo di 58,00 euro. Il premio è dovuto per ciascun allievo, non è frazionabile e garantisce la copertura per l’intero anno formativo, che decorre convenzionalmente dal 1° settembre al 31 agosto successivo.

Al premio si applica, su specifica istanza, la riduzione prevista dall’art. 1, comma 128, della l. n. 147/2013, secondo le modalità contenute negli articoli 19 e 20 delle modalità di applicazione delle tariffe dei premi approvate con il d.m. 12 dicembre 2000. Inoltre, il premio è maggiorato dell’addizionale ex ANMIL pari all’1% di cui all’art. 181 del d.P.R. n. 1124/1965.

Copertura dei maggiori rischi in ambiente di lavoro

La circolare ribadisce che il premio speciale unitario non include i maggiori rischi lavorativi connessi alla formazione svolta in ambienti di lavoro. Per favorire l’integrazione scuola-lavoro, tali oneri sono posti a carico del bilancio dello Stato.

L’onere aggiuntivo annuo è pari a 45,00 euro per ogni allievo effettivamente esposto al rischio lavorativo, indipendentemente dalla durata complessiva dell’esposizione nell’anno formativo, e va maggiorato dell’addizionale ex ANMIL dell’1% prevista dall’art. 181 del d.P.R. n. 1124/1965. Anche questo importo è calcolato sulla medesima retribuzione convenzionale giornaliera e viene aggiornato automaticamente in relazione alle variazioni annuali del minimale di rendita, nel rispetto del tetto di spesa di 5 milioni di euro annui.

Qualora la quantificazione annuale dovesse comportare il superamento di tale limite, l’importo può essere rideterminato fino alla concorrenza del massimale di spesa.

Retribuzione imponibile per le prestazioni

Ai fini della liquidazione delle prestazioni in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale degli allievi IeFP, si assume la stessa retribuzione convenzionale giornaliera utilizzata per la determinazione del premio speciale unitario, ossia il minimale di rendita vigente.

Gestione operativa della polizza speciale "Allievi IeFP"

Nel 2016 è stata istituita la polizza speciale "Allievi IeFP" e sono stati predisposti i servizi online per:

  • l’apertura della polizza con comunicazione di avvio dei corsi;
  • la denuncia del numero degli allievi iscritti ai corsi.

Dal 15 gennaio 2018 tali servizi telematici sono disponibili. Per ciascuna sede formativa, le istituzioni formative e gli istituti scolastici paritari devono presentare telematicamente la denuncia di apertura della PAT e della polizza speciale. Il sistema richiede l’indicazione della data di inizio dei corsi e la dichiarazione obbligatoria dell’accreditamento regionale dell’istituzione. È inoltre possibile chiedere, mediante specifica istanza, l’applicazione della riduzione contributiva prevista dalla legge n. 147/2013.

Le comunicazioni di avvio dei corsi, salvo eventuale cessazione della polizza, restano valide anche per gli anni formativi successivi.

Denuncia annuale del numero degli allievi e calcolo del premio

Per ciascuna polizza speciale, ogni anno entro il 10 dicembre le istituzioni devono trasmettere esclusivamente tramite il servizio online "Denuncia numero allievi corsi IeFP" la denuncia del numero degli allievi iscritti. Il servizio richiede di indicare:

  • il numero degli allievi iscritti ai corsi;
  • il numero degli allievi che effettuano periodi di formazione anche in ambienti di lavoro;
  • il numero delle giornate di formazione svolte in ambiente di lavoro, a fini di monitoraggio.

Alla denuncia deve essere allegato lo stralcio del provvedimento regionale di approvazione del piano formativo annuale. Sulla base dei dati dichiarati, l’INAIL determina il premio dovuto dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, moltiplicando il premio speciale unitario vigente all’inizio dell’anno formativo per il numero degli allievi che svolgono anche periodi di formazione in ambiente di lavoro. Contestualmente, calcola gli oneri a carico dello Stato, pari a 45,00 euro per ciascun allievo esposto a tale rischio.

Il manuale utente "Servizi online Polizza Allievi IeFP" e i moduli Quadro R, R1 e R2 sono richiamati come supporto informativo, ma le comunicazioni e le denunce devono comunque essere presentate esclusivamente tramite i servizi online.

Termini transitori per l’anno formativo 2017/2018

Poiché l’anno formativo 2017/2018 era già iniziato al momento dell’adozione della circolare, sono fissati termini transitori:

  • comunicazione di avvio dei corsi: entro il 16 febbraio 2018;
  • denuncia del numero degli allievi iscritti: entro il 16 marzo 2018;
  • pagamento del premio richiesto alle istituzioni: il termine è indicato nel provvedimento notificato via PEC e, per garantire la chiusura tempestiva del procedimento, non deve essere successivo al 16 maggio 2018.

Il mancato rispetto dei termini per la denuncia annuale comporta l’applicazione delle sanzioni civili previste dall’art. 116, comma 8, lett. b), della l. n. 388/2000.

Attività delle sedi INAIL, controlli e rendicontazione

Le sedi territoriali INAIL devono confermare tempestivamente in GRA Web i dati trasmessi con le denunce web di apertura della PAT e della polizza "Allievi IeFP". In questa fase la polizza viene istituita, ma il premio non viene ancora conteggiato. Successivamente, dopo la denuncia del numero degli allievi, le sedi devono verificare che il progetto formativo sia stato approvato dalla Regione mediante il relativo provvedimento allegato e quindi emettere il provvedimento predisposto dall’applicativo GRA Web, da trasmettere via PEC, con la richiesta di pagamento del premio e l’indicazione del termine di pagamento ai sensi dell’art. 44, comma 4, del d.P.R. n. 1124/1965.

Per l’anno 2017/2018 il procedimento amministrativo deve essere concluso in modo tale che il termine di pagamento non ecceda il 16 maggio 2018.

Entro il 30 settembre di ciascun anno l’Istituto deve rendicontare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l’onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato, previa verifica di congruità rispetto al limite annuo di 5 milioni di euro. Per il controllo delle polizze speciali è disponibile in GRA Web la lista "Rendiconto premi d.lgs. 150/2015 art. 32".

Punti principali

Quadro normativo e superamento della fase sperimentale

La circolare richiama il regime sperimentale previsto dall’art. 32, comma 8, del d.lgs. n. 150/2015 per gli anni 2016 e 2017, già disciplinato dalla circolare INAIL n. 4/2016 e terminato con la circolare n. 41/2017. La legge di bilancio 2018 (art. 1, comma 110, lett. e), l. n. 205/2017) destina dal 2018 5 milioni di euro annui alla copertura delle minori entrate INAIL per questo premio, rendendo strutturale il finanziamento statale. Restano fermi gli adempimenti previsti dal secondo periodo del comma 8 dell’art. 32 e il limite di spesa annuo di 5 milioni di euro.

Ambito di applicazione soggettivo e oggettivo

La disciplina riguarda esclusivamente gli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale (IeFP) curati da istituzioni formative e istituti scolastici paritari accreditati dalle Regioni. Si tratta dei percorsi del secondo ciclo, triennali e quadriennali, finalizzati al conseguimento di qualifiche e diplomi professionali. Restano esclusi il personale dipendente delle istituzioni formative, gli alunni e studenti delle scuole non statali assicurati con altro premio speciale, i tirocinanti formativi e di orientamento e gli allievi di corsi professionali non rientranti nei percorsi IeFP ordinamentali.

Ammontare del premio speciale e onere statale

Il premio speciale unitario annuale è confermato nella misura di 58,00 euro per ciascun allievo, con riferimento alla retribuzione convenzionale giornaliera pari al minimale di rendita vigente all’inizio dell’anno formativo. Il premio copre l’intero anno formativo, dal 1° settembre al 31 agosto, non è frazionabile e si aggiorna automaticamente in caso di variazione del minimale. Al premio si applica, se richiesta, la riduzione prevista dall’art. 1, comma 128, l. n. 147/2013, e si aggiunge l’addizionale ex ANMIL dell’1%.

Copertura dei rischi in ambiente di lavoro e limite di spesa

I maggiori rischi legati alle attività formative svolte in ambienti di lavoro non sono compresi nel premio speciale e sono coperti con onere a carico del bilancio dello Stato. L’onere aggiuntivo annuo è pari a 45,00 euro per ogni allievo effettivamente esposto al rischio, maggiorato dell’addizionale ex ANMIL dell’1%, indipendentemente dalla durata complessiva dell’esposizione nel corso dell’anno formativo. Anche questo importo è ancorato al minimale di rendita e può essere rideterminato per mantenere il rispetto del limite di 5 milioni di euro annui.

Retribuzione imponibile ai fini delle prestazioni

Per il calcolo delle prestazioni in caso di infortunio o malattia professionale degli allievi IeFP si assume la medesima retribuzione convenzionale giornaliera pari al minimale di rendita utilizzata per determinare il premio speciale unitario.

Modalità operative: polizza speciale, comunicazione di avvio e denuncia annuale

Dal 15 gennaio 2018 sono disponibili i servizi online relativi alla polizza speciale "Allievi IeFP". Per ciascuna sede formativa le istituzioni formative e gli istituti scolastici paritari devono presentare telematicamente la denuncia di apertura della PAT e della polizza speciale; il servizio richiede l’indicazione della data di inizio corsi e l’attestazione dell’accreditamento regionale. La comunicazione di avvio corsi vale anche per gli anni formativi successivi, salvo cessazione della polizza. Ogni anno, entro il 10 dicembre, deve essere trasmessa la denuncia del numero degli allievi iscritti tramite il servizio online dedicato, con indicazione del numero di iscritti, del numero di allievi che svolgono formazione anche in ambiente di lavoro e delle giornate di formazione in ambiente di lavoro; deve essere allegato lo stralcio del provvedimento regionale di approvazione del piano formativo annuale.

Scadenze transitorie per l’anno formativo 2017/2018

Per l’anno formativo 2017/2018, già in corso al momento della circolare, il termine per la comunicazione di avvio dei corsi è fissato al 16 febbraio 2018. Il termine per la denuncia del numero degli allievi iscritti ai corsi è fissato al 16 marzo 2018. Le istituzioni devono inoltre ricevere il provvedimento INAIL via PEC con l’indicazione della PAT/polizza speciale e, successivamente, il provvedimento di richiesta del premio; per l’anno 2017/2018 il termine di pagamento non deve essere successivo al 16 maggio 2018.

Calcolo del premio dovuto e sanzioni per ritardo

Il premio richiesto alle istituzioni è determinato moltiplicando l’importo unitario vigente all’inizio dell’anno formativo per il numero degli allievi che effettuano periodi di formazione anche in ambiente di lavoro. I ritardi nella trasmissione della denuncia del numero degli allievi comportano l’applicazione delle sanzioni civili ai sensi dell’art. 116, comma 8, lett. b), l. n. 388/2000.

Adempimenti delle sedi INAIL, controlli e monitoraggio

Le sedi INAIL devono confermare tempestivamente in GRA Web i dati delle denunce di apertura PAT e polizza, istituendo la polizza ma non ancora conteggiando il premio in questa fase. Dopo la denuncia annuale, devono verificare l’approvazione regionale del progetto formativo, emettere il provvedimento di richiesta del premio via PEC e indicare il termine di pagamento ai sensi dell’art. 44, comma 4, del d.P.R. n. 1124/1965. Entro il 30 settembre di ogni anno l’Istituto rendiconta al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l’onere aggiuntivo a carico dello Stato, previa verifica di congruità rispetto al limite annuo. Per il controllo è disponibile in GRA Web la lista "Rendiconto premi d.lgs. 150/2015 art. 32".

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