Salta al contenuto
Circolare

Circolare Inail n. 15 del 6 marzo 2018

Lavoratori operanti in Paesi extracomunitari: assicurazioni obbligatorie non previste da accordi di sicurezza sociale. Retribuzioni convenzionali per l’anno 2018.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare aggiorna per il 2018 il regime assicurativo Inail dei lavoratori operanti in Paesi extracomunitari privi di accordi di sicurezza sociale, individuando le retribuzioni convenzionali da assumere a base di calcolo dei premi. Precisa l’ambito territoriale di applicazione, escludendo UE, SEE e Stati convenzionati, e conferma che le nuove retribuzioni valgono dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018. Richiama inoltre la frazionabilità mensile in 26 giornate in caso di eventi intervenuti nel mese e specifica il criterio di determinazione della retribuzione imponibile per le fasce salariali.

Lavoratori in Paesi extracomunitari senza accordi di sicurezza sociale: retribuzioni convenzionali 2018

Lavoratori operanti in Paesi extracomunitari: retribuzioni convenzionali 2018

La circolare aggiorna il regime assicurativo Inail per i lavoratori impiegati in Paesi extracomunitari privi di accordi di sicurezza sociale, definendo le retribuzioni convenzionali da assumere per il calcolo dei premi dovuti per l’anno 2018. Il documento fornisce anche precisazioni sull’ambito soggettivo e territoriale di applicazione, nonché sui criteri di calcolo nei casi di rapporti iniziati o cessati nel corso del mese e per le posizioni inquadrate in fasce retributive.

Quadro normativo e funzione della circolare

La disciplina richiama il decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, che tutela i lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari con i quali non siano in vigore accordi di sicurezza sociale e prevede che le retribuzioni convenzionali siano fissate annualmente con decreto ministeriale ai fini del calcolo dei premi assicurativi. È richiamato anche il d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, con particolare riferimento all’art. 4, comma 1, per l’area dirigenziale e all’art. 7 sui lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari. La circolare si innesta sul decreto interministeriale 20 dicembre 2017, che determina le retribuzioni convenzionali per il 2018, e richiama la precedente prassi Inail in materia.

Soggetti destinatari della disciplina

Sebbene la normativa originaria faccia riferimento ai soli lavoratori italiani, la circolare ribadisce che la tutela viene applicata anche ai lavoratori cittadini comunitari e ai cittadini extracomunitari inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese extracomunitario. La disciplina riguarda il lavoro subordinato e, pertanto, esclude altre tipologie di rapporto, come le collaborazioni coordinate e continuative e le collaborazioni occasionali. Per le collaborazioni coordinate e continuative rese in un Paese extracomunitario non convenzionato, il premio assicurativo deve essere calcolato sui compensi effettivamente percepiti dal collaboratore, nel rispetto del minimale e del massimale previsti per le rendite Inail.

Ambito territoriale di applicazione

Le retribuzioni convenzionali 2018 si applicano ai lavoratori operanti in Paesi extracomunitari diversi da quelli con i quali siano in vigore accordi di sicurezza sociale, anche parziali. Restano quindi esclusi:

  • gli Stati membri dell’Unione europea;
  • gli Stati ai quali si applica la normativa comunitaria, cioè Liechtenstein, Norvegia, Islanda e Svizzera;
  • gli Stati con i quali l’Italia ha stipulato convenzioni di sicurezza sociale, tra cui Argentina, Australia (Stato del Victoria), Brasile, Canada (Ontario e Quebec), Capoverde, Isole del Canale, gli Stati dell’ex Jugoslavia indicati, Principato di Monaco, San Marino, Santa Sede, Tunisia, Turchia, Uruguay e Venezuela.

Decorrenza e retribuzioni convenzionali 2018

Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 il calcolo dei premi assicurativi per i lavoratori operanti in Paesi extracomunitari deve essere effettuato sulla base delle retribuzioni convenzionali fissate nelle tabelle allegate al decreto interministeriale 20 dicembre 2017. Tali tabelle sono parte integrante del decreto e costituiscono il riferimento per l’assoggettamento a contribuzione e per il ragguaglio delle prestazioni secondo i criteri vigenti.

Frazionabilità delle retribuzioni e criterio di calcolo

Le retribuzioni convenzionali mensili sono frazionabili in 26 giornate nei casi di assunzione, risoluzione del rapporto di lavoro o trasferimenti da o per l’estero intervenuti nel corso del mese. Per i lavoratori per i quali il decreto prevede fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile si determina confrontando la fascia con la retribuzione nazionale da contratto collettivo corrispondente alla qualifica del lavoratore e alla sua posizione nell’ambito della qualifica stessa. La retribuzione nazionale è definita come il trattamento economico mensile previsto dal contratto collettivo nazionale della categoria, diviso per 12, comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo tra le parti, ma con esclusione dell’indennità estero.

Punti principali

Quadro normativo e finalità

La circolare si fonda sul decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, che disciplina la tutela dei lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari senza accordi di sicurezza sociale e prevede retribuzioni convenzionali annualmente fissate con decreto ministeriale. Richiama anche il d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, il decreto interministeriale 20 dicembre 2017 sulle retribuzioni convenzionali 2018 e precedenti circolari e note interpretative Inail. L’obiettivo è fornire istruzioni operative per il calcolo dei premi assicurativi 2018.

Soggetti interessati e estensione della disciplina

La disciplina nasce per i lavoratori italiani operanti all’estero, ma viene applicata anche ai lavoratori cittadini comunitari e ai cittadini extracomunitari inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese extracomunitario. La circolare precisa inoltre che le retribuzioni convenzionali riguardano il lavoro subordinato e non si estendono, in linea generale, alle collaborazioni coordinate e continuative e alle collaborazioni occasionali; per le co.co.co. rese in un Paese extracomunitario non convenzionato, il premio va calcolato sui compensi effettivamente percepiti, nel rispetto del minimale e massimale Inail.

Ambito territoriale di applicazione ed esclusioni

Le retribuzioni convenzionali 2018 si applicano ai lavoratori operanti in Paesi extracomunitari diversi da quelli con i quali siano in vigore accordi di sicurezza sociale, anche parziali. Sono esclusi dall’ambito di applicazione gli Stati membri dell’Unione europea, gli Stati ai quali si applica la normativa comunitaria (Liechtenstein, Norvegia, Islanda e Svizzera) e gli Stati con i quali sono state stipulate convenzioni di sicurezza sociale, elencati nella circolare (tra cui Argentina, Australia-Stato del Victoria, Brasile, Canada-Ontario e Quebec, Capoverde, Isole del Canale, Paesi dell’ex Jugoslavia indicati, Principato di Monaco, San Marino, Santa Sede, Tunisia, Turchia, Uruguay e Venezuela).

Decorrenza e periodo di validità

Le nuove disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018. Il calcolo dei premi per i lavoratori operanti in Paesi extracomunitari deve essere effettuato sulla base delle retribuzioni convenzionali stabilite dalle tabelle allegate al decreto interministeriale 20 dicembre 2017, che costituiscono parte integrante del decreto.

Frazionabilità e criteri di determinazione della retribuzione imponibile

Le retribuzioni convenzionali mensili sono frazionabili in 26 giornate nei casi di assunzione, risoluzione del rapporto di lavoro o trasferimenti da o per l’estero intervenuti nel corso del mese. Per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile si determina confrontando la fascia con la retribuzione nazionale da contratto collettivo corrispondente alla qualifica del lavoratore e alla sua posizione nell’ambito della qualifica stessa. La retribuzione nazionale è intesa come trattamento economico mensile previsto dal contratto collettivo nazionale, diviso per 12, comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo fra le parti, con esclusione dell’indennità estero.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INAIL, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.