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Circolare

Circolare Inail n. 11 del 15 febbraio 2018

Sgravi contributivi alle imprese che esercitano la pesca costiera e la pesca nelle acque interne e lagunari. Applicazione.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce la ripresa dell’applicazione degli sgravi contributivi per le imprese che esercitano la pesca costiera e la pesca nelle acque interne e lagunari, dopo la sospensione comunicata con la circolare n. 6/2018. In base agli aggiornamenti forniti dai Ministeri competenti, il beneficio continua senza soluzione di continuità rispetto agli anni precedenti, con applicazione della percentuale prevista dalla legge di bilancio 2018, pari al 45,07% a decorrere dal 2018. La circolare precisa inoltre che lo sgravio si applica sia alle imprese tenute all’autoliquidazione dei premi assicurativi sia ai pescatori autonomi e a quelli associati in cooperative o compagnie assicurati con premi speciali unitari, con aggiornamento dei servizi telematici e delle richieste di pagamento.

Sgravi contributivi per imprese di pesca costiera e nelle acque interne e lagunari

Sgravi contributivi alle imprese che esercitano la pesca costiera e la pesca nelle acque interne e lagunari

La circolare fornisce chiarimenti operativi in merito all’applicazione degli sgravi contributivi riconosciuti alle imprese di pesca costiera e di pesca nelle acque interne e lagunari, dopo la sospensione temporanea annunciata con la circolare n. 6 del 18 gennaio 2018. Il documento conferma la prosecuzione del beneficio, in continuità con il passato, alla luce delle indicazioni pervenute dai Ministeri competenti.

Quadro normativo di riferimento

Il provvedimento richiama il quadro legislativo che disciplina il beneficio: l’articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30; l’articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che ha esteso i benefici alle imprese che esercitano la pesca costiera e la pesca nelle acque interne e lagunari; e le successive norme di proroga e rimodulazione percentuale contenute nelle leggi di bilancio e finanziarie degli anni successivi.

Percentuali del beneficio nel tempo

La circolare riepiloga l’evoluzione della misura negli anni, evidenziando che il beneficio è stato applicato:

  • nel limite del 70% per gli anni 2001-2004 e, successivamente, per gli anni 2005-2007;
  • nel limite dell’80% per gli anni 2008-2011;
  • nel limite del 60% per l’anno 2012;
  • nel limite del 63,2% per gli anni 2013 e 2014;
  • nel limite del 57,5% per l’anno 2015;
  • nel limite del 50,3% per l’anno 2016;
  • nel limite del 48,7% per l’anno 2017.

Per effetto dell’articolo 1, comma 693, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dall’anno 2018 il beneficio è corrisposto nel limite del 45,07%.

Superamento della sospensione e continuità applicativa

La circolare precisa che, a seguito della nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e della nota del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, non risultano ostacoli alla prosecuzione dell’applicazione della normativa. Ne consegue che lo sgravio continua a operare senza soluzione di continuità rispetto al passato, nonostante la precedente sospensione dell’applicazione comunicata con la circolare n. 6/2018.

Applicazione alle imprese tenute all’autoliquidazione

Le imprese che esercitano la pesca costiera e quelle che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari, tenute all’autoliquidazione annuale dei premi assicurativi, fruiscono dello sgravio secondo le modalità già previste negli anni precedenti. I servizi telematici relativi all’autoliquidazione 2017/2018 sono stati aggiornati in modo da applicare automaticamente lo sgravio ai premi dovuti.

Applicazione ai pescatori autonomi e ai soggetti assicurati con premi speciali unitari

La circolare estende la conferma anche ai pescatori autonomi e ai pescatori associati in cooperative o compagnie della piccola pesca marittima e nelle acque interne e lagunari, assicurati con premi speciali unitari ai sensi dell’articolo 42 del DPR 30 giugno 1965, n. 1124. Anche per tali soggetti il beneficio continua senza interruzioni e con le medesime modalità già in uso.

Operazioni di pagamento per il 2018

Per i soggetti assicurati con premi speciali unitari sono in corso le operazioni per la creazione delle richieste di pagamento relative alle rate anticipate dei premi speciali unitari 2018, già formulate tenendo conto dello sgravio. Le richieste saranno recapitate a breve agli interessati.

Finalità pratica della circolare

In termini operativi, il documento serve a rimuovere l’incertezza determinata dalla precedente sospensione, confermando che il beneficio è applicabile sia alle imprese in autoliquidazione sia ai pescatori assicurati con polizza pescatori, con la percentuale vigente per il 2018 e con aggiornamento delle procedure telematiche e dei flussi di pagamento.

Punti principali

Oggetto della circolare e chiarimento sull’applicazione

La circolare interviene sugli sgravi contributivi per le imprese che esercitano la pesca costiera e la pesca nelle acque interne e lagunari, precisando che il beneficio deve essere applicato nuovamente dopo la sospensione disposta con la circolare n. 6 del 18 gennaio 2018.

Base normativa e percentuale di sgravio

Viene richiamato il quadro normativo formato dall’articolo 6 del decreto-legge n. 457/1997, dall’articolo 11 della legge n. 388/2000 e dalle successive proroghe annuali. Per effetto dell’articolo 1, comma 693, della legge n. 205/2017, dal 2018 i benefici sono corrisposti nel limite del 45,07%.

Indicazioni dei Ministeri competenti

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base di approfondimenti condivisi con i Ministeri competenti e della nota del Ministero delle politiche agricole, ha comunicato che non sussistono motivi ostativi alla prosecuzione dell’applicazione della normativa, senza soluzione di continuità rispetto al passato.

Imprese della pesca tenute all’autoliquidazione

Le imprese che esercitano la pesca costiera e quelle che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari, tenute all’autoliquidazione annuale dei premi assicurativi, fruiscono degli sgravi con le stesse modalità degli anni precedenti. I servizi telematici per l’autoliquidazione 2017/2018 risultano aggiornati con l’applicazione dello sgravio ai premi dovuti.

Pescatori autonomi e associati in cooperative o compagnie

Anche i pescatori autonomi e i pescatori associati in cooperative o compagnie della piccola pesca marittima e nelle acque interne e lagunari, assicurati con i premi speciali unitari della polizza pescatori, continuano a fruire dello sgravio senza soluzione di continuità e con le stesse modalità già adottate negli anni precedenti.

Adempimenti operativi e richieste di pagamento

Per i pescatori assicurati con premi speciali unitari sono in corso le operazioni di creazione delle richieste di pagamento relative alle rate anticipate dei premi speciali unitari 2018, con applicazione dello sgravio. Le richieste saranno recapitate a breve agli interessati.

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