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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26396/2022 del 07/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente impositor e riscossore)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di un contribuente, di una cartella di pagamento emessa a seguito di iscrizione a ruolo per IVA e IRAP 1999, oltre interessi e sanzioni, derivante da un avviso di accertamento che aveva rettificato il reddito d’impresa di una società e aveva individuato il contribuente quale autore materiale della violazione. Dopo un articolato contenzioso davanti alle commissioni tributarie, la CTR aveva rigettato sia l’appello principale del contribuente sia quello incidentale dell’Amministrazione. In cassazione il ricorrente ha dedotto tre motivi: (1) nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa esternazione delle ragioni sulla correttezza del calcolo delle sanzioni poste in riscossione; (2) nullità per omessa pronuncia e motivazione apparente, sempre in relazione alla ritenuta motivazione della cartella; (3) nullità per ultrapetizione e omessa pronuncia sulle domande ed eccezioni, con censura anche ex art. 360 n. 5 c.p.c. per mancato esame di questioni e fatti decisivi.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile per difetto di autosufficienza, perché il ricorrente non aveva trascritto il contenuto della cartella necessario a verificare il vizio denunciato, e comunque perché la CTR aveva accertato in fatto che il contribuente non aveva specificamente contestato l’erroneità dei calcoli, limitandosi a lamentare genericamente il difetto di motivazione. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato, perché si trattava sostanzialmente di una censura motivazionale non consentita, essendo la motivazione della CTR superiore al minimo costituzionale. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo state trascritte le questioni asseritamente pretermesse; inoltre non era stato indicato il fatto storico decisivo non esaminato, come richiesto per il vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia richiede che il giudice abbia effettivamente omesso di decidere su una domanda o eccezione ritualmente proposta; in cassazione il vizio va dedotto in modo specifico e autosufficiente.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È il parametro utilizzato per denunciare nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato o per omessa pronuncia.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Dopo la riformulazione, il vizio denunciabile è l’omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti, non una mera insufficienza o contraddittorietà motivazionale.

  • art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve indicare specificamente gli atti e i documenti rilevanti, pena l’inammissibilità della censura che richieda l’esame del fatto processuale.

  • art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.

    L’onere di deposito e di specifica indicazione degli atti rilevanti è funzionale al controllo della Corte sul vizio denunciato.

  • art. 380 bis c.p.c.

    È richiamato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • d.lgs. n. 472 del 1997, art. 11

    La CTR lo ha ritenuto applicabile ratione temporis per affermare che il contribuente rispondeva solo delle sanzioni.

  • L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    È richiamata come norma che ha inserito il comma 1-quater all’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la denuncia di omessa pronuncia o di nullità per violazione dell’art. 112 c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non trascrive o indica in modo puntuale le domande, eccezioni o questioni che assume non esaminate, con riferimento agli atti processuali in cui sono state formulate.
  • Quando si censura la motivazione di una cartella di pagamento, il ricorso deve riportare testualmente il contenuto dell’atto amministrativo rilevante, perché la Corte possa verificare direttamente l’errore denunciato senza compiere autonome ricerche negli atti.
  • Il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. è limitato all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e oggetto di discussione tra le parti; non consente di rivalutare la sufficienza o la correttezza della motivazione.
  • La motivazione è censurabile per cassazione solo se manca del tutto o scende sotto il minimo costituzionale; non è invece consentita una critica che si risolva nella mera insoddisfazione per la ricostruzione del merito compiuta dal giudice di appello.
  • Il ricorrente che deduce un vizio processuale deve rispettare un rigoroso onere di autosufficienza, pena l’inammissibilità del motivo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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