Cassazione Penale, Sentenza n. 22829/2024 del 05/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della decisione della Corte di appello di Milano che ha disposto la consegna alla Germania in esecuzione di un mandato d'arresto europeo per il reato di tentato omicidio. Il ricorrente deduce la violazione dell'art. 6, comma 1, lett. f), e dell'art. 7, legge n. 69/2005, sostenendo che il mandato d'arresto non indica la pena massima prevista dalla legge dello Stato richiedente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'omissione nel mandato della indicazione della pena minima e massima prevista non costituisce condizione ostativa alla consegna: la norma (art. 6 lett. f) legge n. 69/2005) serve per verificare i requisiti legali ma la sua omissione non rientra tra i motivi tassativi di rifiuto indicati dagli artt. 18 e 18-bis. La Corte ha considerato legittima la deduzione, operata dalla Corte d'appello sulla base di comunicazioni intercorrenti con l'autorità tedesca, che la pena massima fosse l'ergastolo e ha valutato la compatibilità di tale pena con i diritti fondamentali tenendo conto degli istituti di sospensione/cessazione dell'esecuzione previsti dall'ordinamento tedesco. Non essendo emerso alcun pregiudizio per le garanzie difensive del consegnando, la consegna resta ordinata. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 6, lett. f), legge n. 69 del 2005
Imposizione dell'indicazione della pena minima e massima nel mandato 'processuale' ma tale omissione non costituisce un motivo automatico di rifiuto della consegna; serve alla verifica dei requisiti e delle garanzie fondamentali.
art. 7, legge n. 69 del 2005
Rilevante nella disciplina della misura della pena ai fini dell'esecuzione del mandato; utilizzato dalla Corte per richiamare i criteri di verifica sulla compatibilità della pena con i diritti fondamentali.
art. 18 e art. 18-bis, legge n. 69 del 2005
Norme che elencano i casi tassativi di rifiuto della consegna; l'omissione dell'indicazione della pena non è ricompresa tra tali casi.
art. 2, legge n. 69 del 2005
Principio del rispetto dei diritti fondamentali e delle garanzie costituzionali come criterio guida nell'esecuzione dei mandati d'arresto europei.
art. 7, comma 3, e art. 8, comma 1, legge n. 69 del 2005
Richiamati con riferimento alla verifica della misura della pena e alle condizioni per l'esecuzione, utilizzati per valutare la compatibilità con i diritti fondamentali.
art. 2, comma 2, decisione quadro 2002/584/GAI
Norma dell'Unione che definisce il mandato d'arresto europeo; la Corte la usa per inquadrare la funzione delle informazioni sulla pena nell'ambito del mandato.
art. 22, comma 1, legge n. 69 del 2005
Attribuisce limiti alla censura della motivazione di merito in sede di Cassazione; la Corte ha ritenuto non censurabile la motivazione della Corte d'appello.
art. 616, cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali per il proponente dell'impugnazione rigettata; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.
art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005
Norma procedurale relativa agli adempimenti successivi all'ordine di consegna; richiamata per gli adempimenti di cancelleria.
Massime di principio
- L'assenza nel mandato d'arresto europeo dell'indicazione della pena massima o minima non comporta automaticamente il rifiuto della consegna; lo Stato richiesto può richiedere informazioni integrative e procedere se non risulta pregiudizio alle garanzie fondamentali.
- La valutazione sulla pena massima può essere desunta da comunicazioni o informazioni fornite dall'autorità richiedente; il giudice nazionale deve verificare la compatibilità della pena con i diritti fondamentali, tenendo conto degli eventuali istituti di attenuazione dell'esecuzione previsti dall'ordinamento dello Stato richiedente.
- Il criterio guida è la tutela dei diritti fondamentali: se la pena, anche se grave (es. ergastolo), è accompagnata da meccanismi che permettono, in concreto, di evitare trattamenti inumani o degradanti, la consegna è generalmente compatibile.
- I casi di rifiuto della consegna sono tassativi; per opporsi efficacemente alla consegna il ricorrente deve dimostrare un reale pregiudizio alle garanzie difensive o un concreto rischio di violazione di diritti fondamentali, non la sola carenza formale del mandato.
- In sede di impugnazione in Cassazione la valutazione di merito della compatibilità della pena è limitata: la Corte non censura facilmente le deduzioni motivate della Corte d'appello se fondate su informazioni acquisite e in assenza di profili di illegittimità manifesta.
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