Sentenza n. 6143/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Campania che aveva annullato la sanzione disciplinare della sospensione dall’ufficio e dallo stipendio per un anno
Esito
Favorevole al ricorrente (amministrazione appellante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il docente, professore ordinario e coordinatore di una scuola di specializzazione, era stato sottoposto a procedimento disciplinare per comportamenti ritenuti lesivi della dignità degli specializzandi, dell’immagine e del prestigio dell’università, sulla base di notizie di stampa, registrazioni audio e risultanze di una commissione istruttoria. Dopo l’avvio del procedimento, il Collegio di disciplina aveva proposto la sospensione del procedimento in ragione della pendenza di un procedimento penale riguardante condotte riconducibili, tra l’altro, agli atti persecutori, alla concussione, alla truffa aggravata e alla falsità ideologica. Il TAR aveva ritenuto illegittima la sospensione, per mancata dimostrazione della connessione tra i fatti disciplinari e quelli penali e per l’assenza di una particolare complessità istruttoria; di conseguenza aveva considerato decorso il termine perentorio di 180 giorni previsto per la conclusione del procedimento disciplinare e aveva annullato la sanzione. L’amministrazione ha appellato la sentenza sostenendo che la sospensione fosse legittima, che vi fosse corrispondenza tra i fatti disciplinari e quelli penali e che il termine di conclusione fosse stato rispettato. Il docente ha proposto appello incidentale condizionato, deducendo la genericità della contestazione degli addebiti e l’eccessività e sproporzione della sanzione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello principale e respinto l’appello incidentale condizionato. Ha ritenuto apodittica la conclusione del TAR secondo cui il procedimento penale riguardasse una vicenda del tutto diversa da quella disciplinare. Dal raffronto tra il reato di atti persecutori contestato in sede penale e le audizioni degli specializzandi acquisite dalla commissione istruttoria emergeva la plausibile coincidenza di almeno parte dei fatti. La concomitanza temporale tra notizie di stampa, contestazione disciplinare e indagine penale, nonché le successive misure interdittive penali riferite al docente e alla medesima scuola di specializzazione, confermavano la connessione tra i procedimenti. Ricorrevano inoltre i presupposti previsti dall’art. 9 del regolamento universitario: l’istruttoria disciplinare non aveva ancora fornito elementi sufficienti per determinare la sanzione, il procedimento penale era coperto dal segreto istruttorio e la vicenda presentava oggettiva particolare complessità. Il giudice ha quindi escluso l’illegittimità della sospensione e ritenuto rispettato il termine di 180 giorni per la conclusione del procedimento, escludendo la decadenza dell’università dal potere disciplinare. Quanto all’appello incidentale, ha respinto la censura sulla genericità della contestazione, poiché il docente aveva potuto esercitare adeguatamente il diritto di difesa; ha inoltre dichiarato inammissibile la contestazione relativa alla proporzionalità della sanzione, rilevando che la valutazione della gravità dei fatti e della sanzione rientra nella discrezionalità dell’amministrazione ed è sindacabile solo per manifesta irragionevolezza o illogicità, non ravvisate nel caso concreto. In riforma parziale della sentenza impugnata, il Consiglio di Stato ha respinto integralmente il ricorso di primo grado e ha condannato il docente al pagamento delle spese del doppio grado, liquidate in 8.000 euro oltre oneri di legge.
Norme richiamate
art. 10, comma 2, l. 240/2010
L’amministrazione non può rimanere ingiustificatamente inerte quando dispone degli elementi necessari per procedere, anche in relazione al termine per l’avvio del procedimento disciplinare nei confronti dei docenti universitari.
art. 10, comma 5, l. 240/2010
Il termine di conclusione del procedimento disciplinare è considerato perentorio; tuttavia, la sospensione legittimamente disposta in presenza dei presupposti regolamentari impedisce che il termine maturi durante il periodo di sospensione.
art. 9 del Regolamento universitario sul procedimento disciplinare
Nel caso in cui le infrazioni commesse dal Rettore e dal personale docente presentino profili di rilevanza anche sul piano penale, il procedimento disciplinato dal presente regolamento deve essere comunque avviato anche in pendenza del procedimento penale. Qualora l’esito dell’istruttoria condotta dal Collegio di Disciplina non abbia prodotto elementi sufficienti a motivare l’irrogazione della sanzione, o in casi di particolare complessità, il Collegio di Disciplina può chiedere la sospensione del procedimento fino alla sentenza definitiva del giudizio penale, salva la possibilità di adottare una sospensione cautelare ai sensi di quanto disposto dall’art. 8. Il procedimento disciplinare dovrà proseguire entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione della sentenza e concludersi entro 180 giorni.
La sospensione del procedimento disciplinare è legittima quando le infrazioni presentano profili di rilevanza penale e l’istruttoria disciplinare non offre elementi sufficienti per irrogare la sanzione oppure la vicenda è particolarmente complessa. Non è necessario che il regolamento imponga una specifica e analitica valutazione della corrispondenza tra ogni fatto disciplinare e ogni fatto oggetto dell’indagine penale.
art. 5 del Regolamento universitario sul procedimento disciplinare
La contestazione degli addebiti deve consentire l’esercizio del diritto di difesa; la doglianza di genericità non è fondata quando, in concreto, l’incolpato abbia potuto difendersi adeguatamente.
art. 96 d.P.R. 3/1957
Il periodo di sospensione cautelare dal servizio può essere computato nella durata della sanzione disciplinare della sospensione, secondo quanto previsto dal provvedimento sanzionatorio.
art. 612-bis c.p.
La contestazione penale per atti persecutori può costituire elemento idoneo a evidenziare la rilevanza penale delle condotte oggetto di contestazione disciplinare, quando vi sia corrispondenza con le risultanze istruttorie amministrative.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Consente l’oscuramento delle generalità e degli elementi identificativi a tutela dei diritti o della dignità dell’interessato.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore base per la tutela dei dati personali relativi a procedimenti penali.
Massime di principio
- Nel procedimento disciplinare riguardante docenti universitari, la sospensione in pendenza di procedimento penale è legittima quando le condotte disciplinarmente contestate presentano plausibili profili di rilevanza penale e l’istruttoria amministrativa non consente ancora di determinare adeguatamente la sanzione oppure la vicenda presenta particolare complessità.
- La legittimità della sospensione del procedimento disciplinare può essere desunta anche dal complessivo quadro documentale, comprendente la coincidenza temporale degli eventi, la corrispondenza tra le fattispecie penali contestate e le risultanze dell’istruttoria amministrativa e i successivi provvedimenti dell’autorità giudiziaria; non è necessario che il regolamento imponga una specifica analitica comparazione tra ciascun fatto disciplinare e ciascun fatto penale.
- Quando la sospensione del procedimento disciplinare è legittimamente disposta, il periodo di sospensione non determina il decorso del termine perentorio di conclusione del procedimento; pertanto, la sanzione adottata entro il termine computato al netto della sospensione non è viziata da decadenza dell’amministrazione dal potere disciplinare.
- Il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella del Collegio di disciplina circa la particolare complessità dell’istruttoria o l’opportunità di acquisire elementi dal procedimento penale, salvo che la scelta amministrativa presenti manifesta irragionevolezza o illogicità.
- La contestazione disciplinare è sufficientemente specifica quando, valutata in concreto, consente all’incolpato di comprendere gli addebiti e di esercitare adeguatamente il diritto di difesa; l’effettivo esercizio della difesa costituisce elemento contrario alla dedotta genericità, pur non escludendo in astratto ogni possibile vizio.
- La valutazione della gravità degli illeciti disciplinari e della proporzionalità della sanzione appartiene alla discrezionalità amministrativa ed è sindacabile dal giudice di legittimità soltanto per manifesta irragionevolezza o illogicità, non potendo il giudice sostituire la propria ricostruzione dei fatti a quella dell’amministrazione.
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