Cassazione Penale, Sentenza n. 3346/2022 del 31/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di appello limitatamente al trattamento sanzionatorio e, per De Giorgio, anche sul punto della responsabilità. In dettaglio: per Ivan Guglielmi e Cataldo Volpe si censura il difetto di motivazione nella determinazione della pena e il diniego delle attenuanti generiche; per Nicola Palmisano si denuncia la violazione dell'art. 62-bis cod. pen. in relazione al diniego delle attenuanti generiche; per Antonio De Giorgio si lamenta il difetto di motivazione sul giudizio di colpevolezza, sostenendo che "la individuazione fotografica effettuata dopo diverse ore dal fermo non ha avuto riscontro".
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Motivazione principale: molte censure attengono a questioni non devolute al giudizio di appello (che i difensori avevano rinunciato a trattare), i motivi erano generici e manifestamente infondati o riguardavano punti non impugnati specificamente in appello; la Corte territoriale aveva invece fornito motivazioni sufficienti, con riferimento ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen. (modalità del fatto) per giustificare il diniego delle attenuanti. Sono state imposte ai ricorrenti le spese processuali e ciascuno condannato al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 62-bis cod. pen.
Richiamato nel contesto del trattamento sanzionatorio e degli aumenti per recidiva; la Corte evidenzia che la censura relativa alla recidiva non era stata specificamente devoluta in appello, per cui non poteva essere riformulata in Cassazione.
art. 132 cod. pen.
Norma richiamata in relazione alla determinazione della pena: la Corte spiega che la commisurazione concreta della pena deve essere valutata alla luce dei parametri di legge e che, se la doglianza in appello è generica, il giudice d'appello non ha un onere motivazionale specifico su tutti i passaggi.
art. 133 cod. pen.
I parametri di cui all'art. 133 (modalità del fatto, gravita, finalità, condotta, ecc.) sono stati usati dalla Corte d'appello per motivare il diniego delle attenuanti generiche: la modalità esecutiva del fatto giustifica il rigetto delle attenuanti.
art. 606, comma 1, lett. e) e comma 3 cod. proc. pen.
La Corte ha applicato i limiti del sindacato di motivazione in Cassazione: il vizio motivazionale può essere denunciato solo con riferimento a censure effettivamente devolute al giudice d'appello; i punti non impugnati in appello non possono essere riformulati in Cassazione.
art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Richiamato per la trattazione del ricorso in forma scritta (procedura introdotta dall'art. 23 del D.L. n.137/2020), con presentazione di conclusioni scritte del Procuratore generale.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso e per le conseguenze economiche a carico dei ricorrenti.
Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000
Citata con riguardo alla valutazione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità: in mancanza di elementi che escludano la colpa, la Corte ha disposto anche il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Non sono ammissibili in Cassazione questioni che non siano state devolute al giudice d'appello: se il difensore ha rinunciato a motivi diversi da quelli sul trattamento sanzionatorio, non può sollevare in Cassazione censure relative alla colpevolezza o ad altri punti non impugnati.
- I motivi di appello e di cassazione devono essere specifici e documentati: censure generiche (es. "eccessiva ingiustizia della pena" senza indicare parametri o errori specifici) sono manifestamente infondate e portano all'inammissibilità.
- Il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato richiamando i parametri dell'art. 133 cod. pen. (modalità del fatto, gravita, finalità, condotta, ecc.); se la modalità del fatto mostra particolare gravità, il diniego risulta fondato.
- La Corte d'appello non sempre ha l'obbligo di motivare ogni dettaglio della ricalcolazione della pena: l'onere motivazionale sussiste in relazione alle specifiche doglianze formulate in appello; doglianze generiche non impongono una motivazione articolata su tutti i parametri.
- Contestazioni sulla prova identificativa (es. individuazione fotografica) devono essere sollevate e sviluppate in appello con specifici argomenti per poter essere riesaminate in Cassazione; altrimenti sono inammissibili per mancata devoluzione.
- La dichiarazione di inammissibilità comporta spesso la condanna alle spese processuali e, in assenza di elementi che escludano la colpa, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende: i difensori devono valutare attentamente la fondatezza e la specificità dei motivi prima di proporre ricorso.
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