Cassazione Penale, Sentenza n. 8777/2023 del 01/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del GIP del 3/11/2021 che aveva respinto l'opposizione contro la decisione del 5/5/2021 su domanda di De Angelis Marinella. La questione riguarda una confisca per equivalente eseguita su un immobile individuato erroneamente come bene del condannato: in realtà l'immobile era di proprietà della società Pescaccio Costruzioni e, ante trascrizione della confisca, era stato pignorato e poi trasferito a favore di De Angelis. Il ricorrente deduceva carenza di potere del giudice dell'esecuzione e vizi di applicazione della normativa (tra cui riferimento all'art. 666 c.p.p. e alle norme sul trasferimento della proprietà).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, ritenendo che l'oggetto della revoca non fosse la statuizione di confisca in sé ma l'erronea individuazione dell'immobile soggetto ad ablazione. Poiché al momento della sentenza di condanna l'immobile non era nella titolarità del condannato e, comunque, era già gravato da pignoramento trascritto prima della trascrizione della confisca, il ricorrente non aveva titolo a chiederne la restituzione né a contestare la confisca imputata su bene di terzi. È esclusa altresì la deducibilità di questioni sulla validità del trasferimento a De Angelis, atteso il principio della successione temporale delle trascrizioni nei pubblici registri. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 666 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente come norma rilevante per l'intervento del giudice dell'esecuzione; la Corte non ha ritenuto che potesse conferire legittimazione al ricorrente a impugnare l'individuazione dell'immobile quando questi non era proprietario del bene al momento della confisca
art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per i limiti di esposizione del ricorso in cassazione; la Corte ha riportato il contenuto del ricorso nei limiti necessari per la decisione conformemente alla norma
art. 2915 cod. civ.
Richiesto a fondamento del principio della successione temporale delle formalità nei pubblici registri: la opponibilità del vincolo penale al terzo acquirente dipende dalla trascrizione del sequestro/ confisca; qui il pignoramento trascritto anteriormente ha prevalso
art. 55 d.lgs. n. 159/2011 (modificato dalla L. n. 161/2017)
La Corte ha precisato che la disciplina speciale di tale norma riguarda solo le confische previste dal decreto/da norme che vi rinviano; non è applicabile per analogia ad altre tipologie di confisca per le quali vige il principio della successione temporale nei registri
art. 104-bis disp. att. c.p.p.
Richiamata come esempio di norma che esplicitamente rinvia alla disciplina speciale della confisca; la Corte distingue i casi in cui tali norme trovano applicazione da quelli (come il presente) in cui non sono invocabili
art. 616 cod. proc. pen.
Norma invocata per l'irrogazione della sanzione pecuniaria a carico del ricorrente per ricorso inammissibile; la Corte l'ha applicata disponendo il pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende
Sez. III civ., sent. n. 28242 del 10.12.2020 (giurisprudenza)
Citata per affermare l'applicabilità del principio secondo cui la specialità della disciplina antimafia non si estende alle confische diverse da quelle espressamente previste, con conseguente prevalenza della regola della successione temporale delle trascrizioni nei rapporti con procedure esecutive civili
Massime di principio
- La legittimazione a impugnare una revoca o la corretta individuazione del bene oggetto di confisca richiede di essere titolare del diritto di proprietà sul bene al momento della statuizione o comunque di avere un interesse giuridicamente rilevante; il mero interesse del condannato quando non risulta proprietario è insufficiente.
- Nei rapporti tra misure penali (sequestro/confisca) e procedure esecutive civili prevale il principio della successione temporale delle formalità nei pubblici registri: una trascrizione (pignoramento) anteriore rende opponibile il trasferimento del bene al terzo acquirente rispetto a una trascrizione successiva della confisca.
- La disciplina speciale prevista per talune confische (es. art. 55 d.lgs. 159/2011 e norme che vi rinviano) non è estendibile per analogia ad altre tipologie di confisca; occorre verificare se la confisca rientri nella fattispecie normativa speciale.
- Se il bene è stato trasferito a terzi in esito a pignoramento trascritto prima della trascrizione della confisca, il terzo acquirente ha protezione dai vincoli penalistici successivi, salvo che non ricorrano i presupposti della normativa speciale antimafia.
- In presenza di errore nell'individuazione del bene confiscato la via corretta per il soggetto non proprietario è limitata: non può pretendere restituzione del bene acquisito da terzi, mentre chi ritenga lesi i propri diritti reali deve agire dimostrando la titolarità e la tempestività delle formalità nei registri pubblici o rivalersi nei procedimenti idonei (es. azioni contro la società proprietaria o impugnazioni specifiche della trascrizione).
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