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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34731/2025 del 24/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per resistenza a pubblico ufficiale e altro reato non meglio specificato nel testo. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, anche per travisamento della prova, contestando la sussistenza del reato e sostenendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente valutato i fatti; la Cassazione rileva però che la censura riproduce questioni già esaminate e disattese in appello, che aveva valorizzato la portata delle condotte violente e minacciose poste in essere nei confronti degli agenti di Polizia Municipale. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al presupposto della presenza di più persone rilevante ai fini dell'aggravante/elemento richiamato dall'art. 341-bis c.p.; la Corte lo ritiene privo di specificità, meramente riproduttivo e comunque manifestamente infondato, poiché la sentenza impugnata aveva già chiarito che il fatto si era svolto in un luogo aperto al pubblico, dunque alla presenza di una pluralità di persone.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    Norma posta a base della condanna impugnata; il ricorso non ha scalfito la ricostruzione della condotta violenta e minacciosa ritenuta integrativa del reato.

  • art. 341-bis c.p.

    Richiamato dal ricorrente per contestare il presupposto della presenza di più persone; la Corte ritiene la censura specificità carente e comunque infondata perché il fatto si è svolto in luogo aperto al pubblico, quindi alla presenza di una pluralità di persone.

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riproporre questioni di fatto e di diritto già specificamente esaminate e confutate dalla sentenza di appello, senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione impugnata.
  • La censura sul vizio di motivazione è priva di specificità quando non indica concreti elementi decisivi trascurati dal giudice di merito, ma si risolve in una mera reiterazione delle doglianze già respinte.
  • La presenza di più persone può ritenersi integrata quando il fatto si svolge in un luogo aperto al pubblico, essendo sufficiente la percepibilità dell'azione da parte di una pluralità di soggetti.
  • Le condotte violente e minacciose rivolte contro gli agenti operanti possono essere valorizzate dal giudice di merito per ritenere sussistente il reato contestato, se la motivazione dà conto in modo coerente della ricostruzione fattuale.

Come è indicizzato

MaterieResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeImpugnazioni
RamiReati contro la PAProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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