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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01435/2025 del 13/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per genericità dei motivi, rilevando l'assenza di una concreta critica alla sentenza impugnata e la mancata correlazione tra le ragioni della decisione e quelle dell'atto di impugnazione. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila del 18/03/2024. Dal testo emerge solo che l'impugnazione è stata ritenuta generica e priva di effettiva censura nei confronti della decisione impugnata: non viene indicata la correlazione tra le argomentazioni della sentenza e le doglianze formulate nel ricorso, con conseguente aspecificità dei motivi. Il provvedimento non consente di ricostruire il fatto storico né il reato contestato.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e correlati alla decisione impugnata; la mera genericità comporta inammissibilità.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che non contenga una effettiva critica della decisione impugnata e non indichi il rapporto tra le argomentazioni del provvedimento e le doglianze dedotte.
  • Il vizio di aspecificità dei motivi ricorre quando l'impugnazione ignora le affermazioni decisive della sentenza censurata e si limita a deduzioni generiche o non confrontate con la motivazione.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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