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Sentenza

Sentenza del 09/11/2021 n. 32594 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento per maggiori imposte relative all'anno 2004 riguardante un'operazione di "sale and lease back" e una presunta interposizione fittizia tramite la società Mythos; la CTR aveva ritenuto insussistenti i vizi formali dell'avviso e fondata la pretesa tributaria avendo riscontrato un meccanismo elusivo volto a far gravare il carico fiscale su una società interposta e a trasferire i beni ai soci di Italiafili (continuità aziendale tra Italiafili Old e New), senza valide ragioni economiche comprovate dalla contribuente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della società. Ha considerato non sindacabili in sede di legittimità le valutazioni di merito della CTR sulla sussistenza delle presunzioni gravi, precise e concordanti a base dell'accertamento ex art. 37, comma 3, D.P.R. n. 600/1973, nonché ha ritenuto inammissibile il motivo relativo a presunta carenza di motivazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n.5. Conseguentemente è confermata la decisione di merito favorevole all'Agenzia delle Entrate; nulla disposto sulle spese essendo l'Agenzia intimata.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    art. 37, comma 3; artt. 37 bis, 39, 41 bis

    L'art. 37, comma 3, disciplina l'imputazione al contribuente dei redditi formalmente intestati ad altri quando, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, emerga che egli è l'effettivo possessore; non richiede necessariamente fraudolenza ma può riguardare uso elusivo di strumenti legittimi.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Norma utilizzata nell'ambito dell'accertamento IVA collegato alle operazioni contestate; citata come base normativa dell'avviso di accertamento.

  • D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

    Richiamato tra le norme rilevanti ai fini delle determinazioni tributarie e dell'accertamento, nel contesto delle imposte dirette.

  • Codice Civile

    Principi relativi alla prova (onere della prova e valore della documentazione) invocati in relazione all'allegazione e produzione di documenti da parte della contribuente.

  • Codice di Procedura Civile

    art. 116; art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    Art.116 riguarda aspetti processuali; l'art.360 n.5 (nella versione richiamata) disciplina il vizio per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su fatto controverso e decisivo: la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché attiene a valutazioni di merito o non conformemente dedotta.

  • D.Lgs. n. 40 del 2006

    art. 2 (rif. modifica art.360 c.p.c.)

    Richiamato in relazione alla disciplina del vizio motivazionale e al suo campo di applicazione.

  • D.P.R. n. 115 del 2002

    art. 13, comma 1 quater (e riferimento al comma 1-bis)

    Norme sulle modalità di versamento del contributo unificato; la Corte dà atto dell'ulteriore importo dovuto dalla ricorrente.

Massime di principio

  • L'accertamento per interposizione (art. 37, comma 3, DPR 600/1973) può fondarsi su presunzioni gravi, precise e concordanti anche se le operazioni risultano formalmente lecite; non è richiesta la prova di fraudolenza.
  • Spetta all'Amministrazione fornire elementi indiziari solidi (disegno elusivo e manipolazione degli schemi negoziali), ma al contribuente l'onere di provare ragioni economiche valide e non fiscali (es. esigenze organizzative, miglioramenti funzionali) che giustifichino le operazioni.
  • La Corte di legittimità non è sede per rinnovare la valutazione di merito sulle prove e sulle presunzioni; i giudizi di fatto fondati su valutazioni di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni sono sottratti al sindacato in cassazione salvo errore di diritto.
  • È ammesso l'uso di catene inferenziali (presunzioni di grado superiore) se ogni passaggio è valutato con i criteri di gravità, precisione e concordanza: ciò evita il divieto di 'praesumptum de praesumpto' quando l'inferenza è lineare e solida.
  • In situazioni analoghe, il contribuente deve documentare compiutamente la titolarità reale dei beni, flussi finanziari e la natura delle distribuzioni (ad es. utili già tassati alla fonte) per contrastare le presunzioni dell'Amministrazione.
  • In impugnazioni alla Cassazione occorre privilegiare vizi di diritto (erronea interpretazione normativa o vizio di motivazione chiaro e circostanziato) e non la mera contestazione della valutazione probatoria compiuta dal giudice di merito.

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