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Ordinanza

Ordinanza n. 2203/2026 - Catania, Sezione 5

Giustizia amministrativa202501937

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. VOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: istanza di proroga del termine assegnato al commissario ad acta nella sentenza di ottemperanza del 18 marzo 2026, n. 857

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore in ottemperanza)

Prevale il privato

La controversia

Nel giudizio di ottemperanza relativo all’esecuzione del giudicato formatosi su un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Ragusa, la sentenza del TAR aveva ordinato al Comune di eseguire il titolo entro un termine stabilito e, in caso di ulteriore inadempienza, aveva nominato commissario ad acta il segretario generale di un altro Comune. Il commissario, insediatosi mediante verbale del 4 giugno 2026, ha chiesto una proroga del termine per la conclusione dell’incarico. Dal testo non emergono ulteriori motivi di ricorso o contestazioni di legittimità dell’atto amministrativo.

La decisione

Il TAR ha accolto l’istanza del commissario ad acta, ritenendo giustificate le ragioni addotte e concedendo un breve differimento. Il commissario dovrà concludere l’incarico entro e non oltre il 15 settembre 2026. Il giudice ha precisato che il commissario, pur potendo avvalersi dell’apparato burocratico dell’amministrazione obbligata, conserva la responsabilità dell’effettiva ottemperanza. Ha inoltre chiarito che il potere dell’amministrazione e quello del commissario ad acta sono concorrenti: ciascuno può dare attuazione al comando giudiziale finché l’altro non abbia concretamente provveduto. L’ordinanza dispone la comunicazione alle parti e al commissario ad acta.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Visti gli artt. 112 e seguenti cod. proc. amm.

    Costituiscono il quadro normativo del giudizio di ottemperanza nel quale è stata esaminata l’istanza di proroga del termine commissariale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il termine assegnato al commissario ad acta può essere prorogato quando le ragioni rappresentate giustifichino un breve differimento, fissando comunque un termine finale certo per la conclusione dell’incarico.
  • Il commissario ad acta può utilizzare l’apparato burocratico dell’amministrazione tenuta all’adempimento, ma conserva la responsabilità dell’effettiva e completa ottemperanza al comando giudiziale.
  • Il potere dell’amministrazione obbligata e quello del commissario ad acta sono concorrenti: ciascuno può dare esecuzione alla decisione giudiziale finché l’altro non abbia concretamente provveduto.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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