Tribunale, Sentenza T-465/22
Judgment of the General Court (Ninth Chamber) of 20 December 2023. — European Investment Bank v Syrian Arab Republic. — Arbitration clause – Loan agreement concerning a project for the completion of a first-class road in a third country – Non-performance of the agreement – Repayment of the sums advanced – Default interest – Procedure by default. — Case T-465/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha accolto in contumacia il ricorso della BEI contro la Repubblica araba siriana relativo a un prestito per un progetto stradale. Ha dichiarato la propria competenza sulla base della clausola compromissoria del contratto e ha ritenuto non manifestamente irricevibile né infondata l’azione di recupero delle somme scadute. La Siria è stata condannata a rimborsare EUR 233.051,96 e a corrispondere ulteriori interessi di mora al 3,5% sul capitale residuo fino al pagamento.
Azione ex clausola compromissoria proposta dalla BEI per ottenere dalla Repubblica araba siriana il rimborso di rate di mutuo non pagate e degli interessi contrattuali e di mora, decisa in contumacia dal Tribunale
La questione giuridica
Se il Tribunale fosse competente a conoscere della controversia in forza della clausola compromissoria ex articolo 272 TFUE; se l’azione della BEI fosse ammissibile; e se la mancata corresponsione delle rate del mutuo e degli interessi pattuiti integrasse un inadempimento contrattuale tale da giustificare la condanna della Repubblica araba siriana al pagamento del capitale residuo, degli interessi contrattuali e degli interessi di mora, in procedura contumaciale.
Principio di diritto
Quando un contratto concluso per conto dell’Unione contiene una clausola compromissoria che attribuisce giurisdizione al giudice dell’Unione, il Tribunale è competente ex articoli 272 e 256, paragrafo 1, TFUE. Se la convenuta, regolarmente citata, non deposita difesa, il Tribunale può pronunciare sentenza contumaciale ai sensi dell’articolo 123 del regolamento di procedura, purché non difetti manifestamente di giurisdizione e l’azione non sia manifestamente irricevibile o infondata. Nel merito, il mancato pagamento delle rate di rimborso di un mutuo e degli interessi pattuiti costituisce inadempimento contrattuale e legittima la condanna al pagamento del capitale scaduto, degli interessi contrattuali e degli interessi di mora al tasso convenuto fino all’integrale soddisfo.
Norme richiamate
- Articolo 272 TFUE
- Articolo 256, paragrafo 1, TFUE
- Articolo 123 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 81 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 12.01 del contratto di prestito
- Articolo 11.03 del contratto di prestito
- Articolo 4.01 del contratto di prestito
- Articolo 3.01 del contratto di prestito
- Articolo 3.02 del contratto di prestito
- Accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba siriana del 18 gennaio 1977
- Protocollo 1 sul coordinamento tecnico e finanziario allegato all’Accordo di cooperazione
Azione della BEI per il recupero di rate scadute di un contratto di prestito
La pronuncia riguarda un ricorso diretto ex articolo 272 TFUE proposto dalla Banca europea per gli investimenti contro la Repubblica araba siriana. Oggetto della controversia è il mancato pagamento di rate e interessi dovuti in forza di un contratto di prestito relativo al completamento di una strada tra Aleppo e Tall Kochak.
Fatti e sviluppo del rapporto contrattuale
La BEI aveva concesso alla Repubblica araba siriana un prestito di EUR 3 500 000, erogato in tranches tra il 1982 e il 1992, da rimborsare in 60 rate semestrali a partire dal 31 marzo 1989. Il contratto prevedeva:
- interessi contrattuali al tasso annuo nominale dell’1% sull’esposizione residua;
- interessi di mora al tasso annuo del 3,5% in caso di ritardo nel pagamento. Dal mese di aprile 2012 la Siria ha cessato di pagare le rate dovute. Una precedente sentenza del 6 giugno 2019 aveva già condannato la Siria a rimborsare importi scaduti fino al 31 marzo 2017 e gli interessi maturati fino al 25 agosto 2017, oltre agli ulteriori interessi di mora fino al pagamento.
Oggetto della domanda proposta nel 2022
Con l’azione del 22 luglio 2022, la BEI ha chiesto di accertare l’inadempimento della Siria per le rate scadute tra il 2 ottobre 2017 e il 1 ottobre 2018 e di condannarla a pagare:
- EUR 233 051,96, comprensivi del capitale scaduto, degli interessi contrattuali e degli interessi di mora maturati fino al 30 giugno 2022;
- ulteriori interessi di mora sul capitale residuo dal 30 giugno 2022 fino al pagamento;
- le spese.
Procedura contumaciale e notifica
La domanda è stata regolarmente notificata al convenuto, anche presso la sede della missione della Repubblica araba siriana presso l’Unione europea a Bruxelles, in applicazione della clausola contrattuale sulla notificazione. Poiché la Siria non ha depositato alcuna comparsa di risposta nel termine previsto dal regolamento di procedura, la BEI ha chiesto che fosse pronunciata sentenza contumaciale ai sensi dell’articolo 123, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale.
Competenza del Tribunale
Il Tribunale ha ricordato che, ai sensi dell’articolo 272 TFUE, il giudice dell’Unione è competente a decidere in forza di una clausola compromissoria contenuta in un contratto concluso dall’Unione o per conto di essa. Ha inoltre rilevato che il contratto di prestito era stato concluso anche in attuazione dell’Accordo di cooperazione del 18 gennaio 1977 e del relativo Protocollo 1, sicché doveva essere considerato concluso per conto dell’Unione. Poiché il contratto conteneva una clausola che devolveva le controversie al giudice dell’Unione, il Tribunale ha escluso di difettare manifestamente di giurisdizione.
Ammissibilità dell’azione
Il Tribunale ha verificato che la domanda non fosse manifestamente irricevibile. Le pretese della BEI si fondavano sul contratto di prestito e sugli importi non corrisposti alle scadenze convenute; non emergevano altri elementi idonei a imporre una declaratoria di irricevibilità manifesta.
Valutazione nel merito
Nel merito, il Tribunale ha constatato che:
- la BEI aveva concesso il prestito con scadenze di rimborso chiaramente determinate;
- la Repubblica araba siriana non aveva pagato le rate alle scadenze previste, in violazione dell’articolo 4.01 del contratto;
- il contratto prevedeva espressamente interessi contrattuali all’1% e interessi di mora al 3,5%.
Sulla base di tali elementi, il Tribunale ha ritenuto che la richiesta di condanna al pagamento di EUR 200 900,30 a titolo di capitale scaduto fosse non manifestamente infondata. Ha altresì ritenuto fondate le domande relative a EUR 32 151,66 per interessi contrattuali e di mora maturati tra il 25 agosto 2017 e il 30 giugno 2022, nonché agli ulteriori interessi di mora al 3,5% sul capitale residuo a decorrere dal 30 giugno 2022 fino al pagamento.
Dispositivo
Il Tribunale ha quindi:
- condannato la Repubblica araba siriana a rimborsare alla BEI EUR 233 051,96, pari al capitale scaduto e agli interessi dovuti al 30 giugno 2022;
- dichiarato che EUR 200 900,30, corrispondenti al capitale residuo, matureranno ulteriori interessi di mora al tasso annuo del 3,5% dal 30 giugno 2022 fino al pagamento;
- condannato la Repubblica araba siriana alle spese.
Principio ricavabile
La sentenza conferma che, in presenza di una clausola compromissoria valida in un contratto concluso per conto dell’Unione, il Tribunale può pronunciarsi anche in contumacia sulla base dell’articolo 123 del regolamento di procedura e condannare il debitore inadempiente al rimborso del capitale scaduto e degli interessi contrattualmente pattuiti, inclusi gli interessi di mora, quando il credito risulti documentalmente fondato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 20 dic 2023Tribunale, Sentenza T-106/17
- Sentenza · 20 dic 2023Tribunale, Sentenza T-113/17
- Sentenza · 20 dic 2023Tribunale, Sentenza T-53/21
- Sentenza · 20 dic 2023Tribunale, Sentenza T-166/21
- Sentenza · 20 dic 2023Tribunale, Sentenza T-216/21
- Sentenza · 20 dic 2023Tribunale, Sentenza T-262/21
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →