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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2844/2025 del 23/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso straordinario contro la sentenza della Seconda sezione n. 6010 del 5/12/2023 (depositata 12/2/2024), per presunto errore di fatto consistente nell'omessa dichiarazione della prescrizione del reato previsto dall'art. 707 c.p., commesso il 23/8/2018 e maturato il 23/8/2023. Il ricorrente deduce che la sentenza avrebbe dovuto ritenere estinto il reato alla luce dell'abrogazione, per effetto dell'art. 2, comma 1, lett. a), legge n. 134/2021, della disciplina più sfavorevole introdotta dall'art. 159, comma 2, c.p. per reati commessi tra il 3/8/2017 e il 31/12/2019.

La decisione

Il Collegio ha dichiarato il ricorso inammissibile: il motivo proposto non rientra nell'errore materiale o di fatto ammesso dall'art. 625-bis c.p.p., ma è, nella sostanza, una censura della corretta soluzione giuridica adottata dalla Corte di cassazione in tema di prescrizione. La Corte ha ritenuto che non sussista alcuna svista o equivocità negli atti di legittimità; la questione è stata esaminata e rigettata applicando l'art. 159, comma 2, c.p. nel testo introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103. Non è stato accolto neppure il rinvio chiesto in ragione del contrasto interpretativo rimesso alle Sezioni Unite. Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 707 cod. pen.

    Norma che individua il reato oggetto della controversia; la corte non ha ritenuto che il reato fosse prescritto perché ha applicato la disciplina sostanziale e processuale considerata pertinente (art. 159 c.p.).

  • art. 159 cod. pen. (comma secondo)

    Applicata dalla Corte per escludere la prescrizione nel caso concreto, richiamando il testo introdotto dalla legge n. 103/2017; la decisione di rigetto della prescrizione si fonda sull'interpretazione di questa disposizione.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    Ha modificato l'art. 159 c.p.; la Corte ha ritenuto applicabile tale disciplina alla fattispecie e ne ha dedotto l'insussistenza della prescrizione.

  • legge n. 134 del 2021, art. 2, comma 1, lett. a)

    Ricordata dal ricorrente come possibile fonte di abrogazione della disciplina più sfavorevole; la Corte non ha ritenuto che ciò costituisse un errore di fatto nella sentenza impugnata.

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Definisce i limiti del ricorso straordinario per errore materiale o di fatto: la Corte ha richiamato la distinzione tra errore materiale/di fatto e errori di diritto o di valutazione, dichiarando inammissibile il ricorso che in realtà censura la valutazione giuridica della Cassazione.

  • Giurisprudenza richiamata (Sez. 5, n. 29240/2018; Sez. 4, n. 3367/2016 dep. 2017; Sez. 3, n. 47316/2017)

    Richiamati principi consolidati secondo i quali l'errore di fatto è limitato a svista o equivocità percettive negli atti interni del giudizio di legittimità; le valutazioni di diritto o di fatto compiute dal giudice di merito o di legittimità non sono sindacabili con il rimedio straordinario ex art. 625-bis.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto (art. 625-bis c.p.p.) non può essere utilizzato per contestare una valutazione giuridica o l'interpretazione della norma posta dalla Corte di cassazione; è ammesso solo per errori di trascrizione o per svista/quivoco percettivo sugli atti interni della decisione.
  • Per far valere la prescrizione come motivo in un ricorso straordinario occorre dimostrare una concreta svista o un errore percettivo nella motivazione della sentenza impugnata, non il semplice dissenso sulla corretta applicazione della disciplina sostanziale (ad es. art. 159 c.p.).
  • Il pendere di una questione affidata alle Sezioni Unite non rende automaticamente ammissibile un ricorso straordinario che, nella sostanza, contesti la soluzione giuridica adottata: la presenza di contrasto interpretativo non trasforma in errore di fatto una decisione giuridicamente motivata.
  • La proposizione di ricorsi manifestamente non rilevanti o che eccedono i limiti del rimedio può comportare condanne alle spese e l'imposizione di sanzioni (es. versamento alla Cassa delle ammende).
  • In situazioni analoghe è preferibile utilizzare gli ordinari mezzi di impugnazione (se ancora disponibili) o, se si mira a contestare un'interpretazione giuridica della Cassazione, presentare ricorso alle Sezioni Unite o ricorso costituzionale quando fondato, piuttosto che il rimedio straordinario per errore di fatto.

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