Circolare numero 27 del 1-2-1991
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare dispone, a partire dal rinnovo 1991, la sospensione dell'integrazione al trattamento minimo per le pensioni internazionali quando il titolare abbia raggiunto o raggiunga nell'anno l'età pensionabile prevista dal Paese estero i cui contributi sono stati utili al diritto a pensione. La misura serve a limitare ritardi nei ricalcoli e le conseguenti situazioni di indebito, e si applica solo a determinati Stati esteri indicati in tabella. Gli interessati ricevono una lettera per comunicare se percepiscono o meno una pensione estera; in base alle loro dichiarazioni si attivano diverse procedure di ricostituzione o restano sospesi ulteriori istruzioni.
Sospensione dell'integrazione al trattamento minimo per pensioni in regime internazionale
Sospensione dell'integrazione al trattamento minimo per pensioni internazionali
La circolare disciplina la sospensione dell'integrazione al trattamento minimo sulle pensioni in regime internazionale quando il titolare abbia raggiunto, o raggiunga nell'anno, l'età pensionabile prevista dal Paese estero i cui contributi sono stati utili al diritto a pensione. La misura è adottata per ridurre i ritardi nel ricalcolo delle prestazioni e per contenere le situazioni di indebito che derivano dalla tardiva conoscenza della pensione estera.
Quadro normativo e ragioni dell'intervento
La base normativa richiamata è l'art. 8, comma 3, della L. 30 aprile 1969, n. 153, secondo cui, ai fini dell'integrazione al trattamento minimo, occorre considerare anche l'eventuale titolarità di pensioni a carico di organismi assicuratori esteri collegati all'Italia da convenzioni internazionali di sicurezza sociale. La circolare sottolinea che, nella pratica, la differenza tra età pensionabile italiana ed estera e la frequente tardività delle comunicazioni provenienti dall'istituzione estera o dall'interessato rendono spesso difficoltosa una tempestiva revisione della pensione italiana.
Ambito di applicazione e decorrenza
La Direzione Generale stabilisce che, a partire dal rinnovo 1991, venga sospesa l'erogazione dell'integrazione al trattamento minimo per le pensioni internazionali interessate. In concreto:
- dalla cedola di febbraio 1991;
- oppure dalle cedole successive, nei casi in cui l'età pensionabile estera sia raggiunta nel corso dell'anno.
Nei pagamenti resta la sola pensione adeguata, eventualmente maggiorata dei benefici previsti dalle L. 140/1985 e L. 544/1988, come le maggiorazioni sociali e le maggiorazioni ex combattenti.
Limiti di applicazione territoriali
La sospensione non è generalizzata a tutti gli Stati esteri, ma è limitata ai casi in cui il Paese competente non sia tra quelli a economia debole o caratterizzati da forti fenomeni inflazionistici. La circolare rinvia alla Tabella di allegato 1 per l'elenco degli Stati e per le relative soglie di controllo anagrafiche, distinte per sesso e data di nascita.
Comunicazione agli interessati
Contestualmente all'operazione di sospensione, agli interessati viene inviata una lettera standard di informazione e richiesta dati. La comunicazione invita il pensionato a indicare se percepisca una pensione estera e, in tal caso, a comunicare l'importo della prestazione; in alternativa, se non abbia diritto ad alcuna prestazione estera, deve dichiararlo all'Istituto.
Per i residenti all'estero la spedizione della lettera è curata dalla Direzione Generale. Per i residenti in Italia, invece, la lettera è stampata dalle SAP di carico, con attivazione delle relative code di stampa tramite apposito messaggio.
Criteri operativi in caso di risposta dell'interessato
Se l'interessato dichiara di essere titolare di pensione estera, la procedura si differenzia in base alla sede di pagamento della pensione italiana:
- Pensione italiana in pagamento all'estero: la Direzione Generale trasmette la dichiarazione alla Sede regionale competente, che registra la pratica nell'archivio CI 81 secondo le modalità della Circolare n. 11 del 13 gennaio 1989; se ciò non è possibile, attribuisce un Numero Domanda della serie 8888. La Sede regionale istruisce quindi la pratica in raccordo con l'istituzione estera competente e, acquisito l'esatto importo della prestazione estera, procede alla ricostituzione della pensione con le ordinarie modalità.
- Pensione italiana in pagamento in Italia: la SAP acquisisce una domanda di ricostituzione in EAD 75 secondo i criteri della Circolare n. 1086 CI del 20 aprile 1984, per quanto compatibili, e trasmette immediatamente la dichiarazione alla Sede regionale competente, indicando il codice K nel campo 29. La Sede regionale attiva quindi il collegamento con l'istituzione estera competente per le operazioni di ricostituzione.
Se, invece, l'interessato dichiara di non essere titolare di alcuna pensione estera, la circolare rinvia a successivi chiarimenti per definire gli adempimenti di SAP e Sedi regionali.
Contenuto dell'allegato 2
La lettera tipo allegata informa il pensionato che la pensione italiana integrata al minimo, derivante dal cumulo di periodi assicurativi italiani ed esteri, deve essere ricalcolata non appena venga concessa la prestazione da parte dell'organismo estero. Viene precisato che, per evitare la formazione di posizioni debitorie, l'integrazione è stata sospesa dalla data in cui sorge il diritto alla prestazione estera e comunque non anteriormente all'1 gennaio 1991.
La lettera richiede inoltre due possibili comunicazioni:
- se non sussiste alcun diritto a prestazione estera, il pensionato deve darne immediata comunicazione alla Direzione Generale, Direzione Centrale per i Rapporti e le Convenzioni Internazionali, Reparto VII, in Via della Frezza 17, 00186 Roma;
- se invece è in godimento una prestazione estera ma il suo importo, sommato al pro rata italiano, non supera il trattamento minimo vigente in Italia all'1 gennaio 1991, il pensionato deve trasmettere una dichiarazione con l'indicazione dell'importo della prestazione estera.
Punti principali
Finalità e presupposto della misura
In base all'art. 8, comma 3, della L. 30 aprile 1969, n. 153, per le pensioni in regime internazionale l'integrazione al trattamento minimo deve essere valutata tenendo conto dell'eventuale titolarità di pensioni estere. La circolare evidenzia che, per le differenze tra età pensionabili italiana ed estera e per la mancata o tardiva conoscenza dell'erogazione della pensione estera, possono formarsi indebiti e ritardi nelle operazioni di revisione o soppressione dell'integrazione.
Criterio di sospensione dal rinnovo 1991
Per contenere il problema, la Direzione Generale stabilisce che, dal rinnovo 1991, venga sospesa l'erogazione dell'integrazione al trattamento minimo per tutte le pensioni in regime internazionale i cui titolari abbiano già raggiunto, o raggiungano nel corso dell'anno, l'età pensionabile prevista dal Paese estero i cui contributi sono stati considerati per il diritto a pensione. In pratica, dalla cedola di febbraio 1991, o dalle cedole successive nei casi di raggiungimento dell'età in corso d'anno, viene corrisposta la sola pensione adeguata, eventualmente maggiorata dei benefici previsti dalle L. 140/1985 o L. 544/1988.
Ambito di applicazione limitato ad alcuni Stati
Il criterio è limitato ai casi in cui lo Stato estero competente non rientri tra quelli a economia debole o interessati da forti fenomeni inflazionistici. La circolare rinvia alla Tabella di allegato 1, che elenca i Paesi interessati e le corrispondenti soglie anagrafiche di controllo per sesso e data di nascita.
Comunicazione agli interessati e gestione delle lettere
Contestualmente alla sospensione viene inviata agli interessati una lettera standard, con cui si informa dell'iniziativa e si invita il pensionato a comunicare all'Istituto l'importo della prestazione estera in godimento oppure il fatto di non percepirla. Per i residenti all'estero la spedizione è curata dalla Direzione Generale; per i residenti in Italia le lettere sono stampate dalle SAP di carico, con code di stampa attivate da apposito messaggio.
Criteri applicativi in caso di dichiarazione dell'interessato
Se l'interessato dichiara di essere titolare di pensione estera, la procedura varia in base alla collocazione della pensione italiana. Se la pensione italiana è pagata all'estero, la Direzione Generale trasmette la dichiarazione alla Sede regionale competente, che carica la pratica su archivio CI 81 secondo la Circolare n. 11 del 13 gennaio 1989, o assegna un Numero Domanda della serie 8888 se non possibile, e istruisce la pratica in collegamento con l'istituzione estera per poi procedere alla ricostituzione della pensione. Se la pensione italiana è pagata in Italia, la SAP acquisisce in EAD 75 una domanda di ricostituzione secondo la Circolare n. 1086 CI del 20 aprile 1984, inoltra immediatamente la dichiarazione alla Sede regionale competente e questa attiva il collegamento con l'istituzione estera per la ricostituzione.
Caso di mancata titolarità di pensione estera
Se l'interessato dichiara di non essere titolare di alcuna pensione estera, la circolare rinvia a successive istruzioni per la gestione degli adempimenti delle SAP e delle Sedi regionali.
Contenuto informativo della lettera allegata
La lettera di allegato 2 informa il pensionato che la pensione italiana integrata al minimo, derivante dal cumulo di periodi assicurativi italiani ed esteri, sarà ricalcolata quando sarà concessa la prestazione estera. Precisa che l'integrazione è stata sospesa dalla data di insorgenza del diritto alla prestazione estera e comunque non prima del 1 gennaio 1991. Se il pensionato non ha diritto ad alcuna prestazione estera, deve darne immediata comunicazione alla Direzione Generale; se invece percepisce una prestazione estera insufficiente a superare il trattamento minimo italiano, deve comunicare l'importo della prestazione percepita.
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