Circolare numero 26 del 31-1-1991
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le novità introdotte dal D.L. n. 18/1991 in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi per il Mezzogiorno, distinguendo le diverse categorie di imprese interessate, le misure di esonero, le decorrenze e le modalità di esposizione nel mod. DM10/2. Vengono inoltre dettate istruzioni per il recupero delle agevolazioni non conguagliate per dicembre 1990 e per il differimento al 31 maggio 1991 degli sgravi nel Mezzogiorno, con richiamo alle situazioni territoriali particolari di Ascoli Piceno, Roma e Frosinone. In allegato, il messaggio operativo n. 36376/1991 precisa le istruzioni applicative e i codici da utilizzare.
Fiscalizzazione degli oneri sociali e sgravi contributivi per il Mezzogiorno ex D.L. 19 gennaio 1991, n. 18
Fiscalizzazione degli oneri sociali e sgravi contributivi nel Mezzogiorno ex D.L. 19 gennaio 1991, n. 18
La circolare fornisce istruzioni interpretative e operative sul decreto-legge pubblicato in G.U. n. 16 del 19 gennaio 1991, che interviene sia sulla fiscalizzazione degli oneri sociali sia sugli sgravi contributivi per il Mezzogiorno. Il documento distingue le varie categorie di imprese interessate, precisa le decorrenze delle misure, quantifica gli esoneri e disciplina la compilazione del mod. DM10/2 nonché il recupero delle agevolazioni non conguagliate per dicembre 1990.
Ambito e struttura dell'intervento normativo
Il decreto-legge opera su due fronti:
- l'art. 1 riguarda la fiscalizzazione degli oneri sociali;
- l'art. 2 riguarda il differimento degli sgravi contributivi per il Mezzogiorno.
La circolare evidenzia che per alcune imprese il decreto si limita ad aumentare riduzioni già esistenti, mentre per altre introduce una vera e propria rimodulazione della materia, sostituendo riduzioni mensili con esoneri di specifiche aliquote contributive. Viene inoltre chiarito che, per le riduzioni connesse a donne e nuovi assunti under 29, resta ferma la disciplina previgente, con scadenza al periodo di paga in corso al 30 novembre 1991.
Imprese di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) della legge n. 52/1990
Per le imprese industriali e artigiane operanti nei settori manifatturieri ed estrattivi, per le imprese impiantistiche del settore metalmeccanico, per le imprese armatoriali e per le imprese iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1991 opera un ulteriore esonero dal versamento:
- del contributo di cui all'art. 1, comma 2, della legge 24 ottobre 1966, n. 934, per 0,20 punti percentuali;
- del contributo di cui all'art. 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, per 1,00 punto percentuale.
In termini pratici, la circolare specifica che per tali imprese:
- il contributo per la TBC scende dal 2,01% allo 0,35%, con riduzione dell'1,66%;
- il contributo ex ENAOLI non è dovuto;
- l'aliquota dello 0,20% per la copertura degli oneri di assistenza malattia ai pensionati, compresa nel FPLD, non è dovuta;
- il contributo a carico del datore di lavoro per le prestazioni del SSN passa dal 9,60% al 7,60%, con riduzione del 2%.
L'esonero globale è indicato in 4,02 punti percentuali.
Imprese di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) della legge n. 52/1990
Per le imprese ricomprese nella lett. b), dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1991 è previsto un ulteriore esonero dal contributo di cui all'art. 10, comma 1, della legge n. 67/1988 pari a 2,70 punti percentuali.
La circolare precisa che, per le imprese operanti nel Mezzogiorno, trovano applicazione le seguenti misure:
- contributo TBC dovuto in misura ridotta allo 0,35% anziché al 2,01%, con riduzione dell'1,66%;
- contributo ex ENAOLI non dovuto;
- aliquota dello 0,20% per pensionati non dovuta;
- contributo SSN a carico del datore di lavoro ridotto dal 9,60% all'1,40%, con riduzione dell'8,20%.
L'esonero globale complessivo è indicato in 10,22 punti percentuali.
Imprese di cui all'art. 1, comma 1, lett. c) e d) della legge n. 52/1990
Per le imprese alberghiere, termali, pubblici esercizi, sale cinematografiche, agenzie di viaggio, complessi turistico-ricettivi all'aperto, imprese commerciali esportatrici abituali, imprese commerciali con più di 15 dipendenti considerate tali ai fini previdenziali e assistenziali, enti e fondazioni senza fini di lucro che erogano prestazioni assistenziali e concessionari di impianti di trasporto a fune in zone montane, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1 dicembre 1990 sono esonerati:
- il contributo TBC per 1,66 punti percentuali;
- il contributo ex ENAOLI per 0,16 punti percentuali.
Per tali imprese il beneficio complessivo è pari a 1,82 punti percentuali.
Imprese delle lett. c) e d) operanti nel Mezzogiorno
Per le imprese di cui al punto precedente, se operanti nei territori di cui all'art. 1 del T.U. approvato con DPR 6 marzo 1978, n. 218, si aggiunge l'esonero dal versamento del contributo di cui all'art. 10, comma 1, della legge n. 67/1988 per 1,00 punto percentuale.
Ne consegue che:
- restano esenti il contributo TBC (ridotto allo 0,35%) e l'ex ENAOLI;
- il contributo SSN a carico del datore di lavoro scende dal 9,60% all'8,60%, con riduzione dell'1%.
L'esonero globale complessivo è pari a 2,82 punti percentuali.
Imprese agricole non operanti nel Mezzogiorno
Per le imprese del settore agricolo del Centro-Nord, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1 dicembre 1990, è previsto l'esonero:
- del contributo TBC per 0,11 punti percentuali;
- del contributo per il finanziamento delle finalità del soppresso ENAOLI per 0,01 punti percentuali;
- del contributo SSN a carico del datore di lavoro per 5,50 punti percentuali.
La circolare chiarisce che per gli operai agricoli il contributo SSN scende al 4,10%, con esonero globale di 5,62 punti percentuali. Si precisa inoltre che questa disciplina non interessa l'INPS ma lo SCAU, che deve provvedere all'applicazione concreta.
Imprese agricole del Centro-Nord per impiegati e dirigenti
Per i dipendenti appartenenti alle categorie impiegatizie e dirigenziali delle imprese agricole non operanti nel Mezzogiorno, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1 dicembre 1990 opera l'esonero:
- del contributo TBC per 1,66 punti percentuali;
- del contributo ex ENAOLI per 0,16 punti percentuali;
- del contributo SSN a carico del datore di lavoro per 3,80 punti percentuali.
Il contributo SSN viene quindi ridotto dal 9,60% al 5,80%, con esonero globale pari a 5,62 punti percentuali.
Regime delle imprese agricole nel Mezzogiorno
La circolare ricorda che le imprese agricole operanti nel Mezzogiorno beneficiano già della riduzione del 60% dei contributi previdenziali e assistenziali prevista dall'art. 1, comma 5, del D.L. 30 dicembre 1987, n. 536, convertito dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, sia per gli operai sia per impiegati e dirigenti.
Donne e giovani nuovi assunti
Resta invariata la disciplina che riconosce, alle condizioni già previste dalle norme precedenti, una riduzione mensile di L. 56.000 per donne e lavoratori nuovi assunti di età non superiore a 29 anni con contratto a tempo indeterminato, purché assunti successivamente al 30 novembre 1988 e in aggiunta ai lavoratori occupati a tale data.
La circolare precisa che:
- la riduzione spetta anche se già fruita in base a precedenti provvedimenti, purché permanga la condizione del soprannumero rispetto al 30 novembre 1988;
- il beneficio è concesso fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1991;
- le riduzioni per donne e giovani non sono cumulabili tra loro;
- tali riduzioni sono cumulabili con le altre agevolazioni contributive previste dal decreto.
Rapporti con l'art. 6 del D.L. n. 338/1989
La norma richiama la permanenza delle disposizioni dell'art. 6, commi 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, del D.L. n. 338/1989, convertito dalla legge n. 389/1989. La circolare sottolinea in particolare che il tetto massimo di cui al comma 7, relativo alla concorrenza dell'importo complessivo dei contributi di malattia e maternità, ormai riguarda solo le riduzioni di L. 56.000 mensili per donne e giovani nuovi assunti.
Sgravi contributivi per il Mezzogiorno
L'art. 2 del decreto proroga fino al periodo di paga in corso al 31 maggio 1991 il termine per l'applicazione degli sgravi contributivi previsti dall'art. 59 del T.U. sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con DPR 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni.
La circolare ricorda inoltre che:
- per le aziende operanti nelle province di Ascoli Piceno e Roma, già comprese nel territorio agevolato, il termine di fruizione era scaduto il 31 dicembre 1990;
- per la provincia di Frosinone, dal 1 gennaio 1991 le agevolazioni saranno applicate nel rispetto di un limite di intensità complessiva non superiore al 30%, in attesa delle determinazioni del CIPI.
Compilazione del mod. DM10/2
La circolare e il messaggio allegato disciplinano le modalità di esposizione delle agevolazioni nel quadro D del mod. DM10/2.
Per le imprese di cui alle lett. a) e b) della legge n. 52/1990, dal 1 gennaio 1991 devono essere esposti:
- il codice S196 con la dizione "RID SSN" per la riduzione di 2 punti del contributo SSN a carico del datore di lavoro per le imprese della lett. a);
- il codice S197 con la dizione "RID TBC/EN./0,20" per la riduzione del 2,02%;
- per i dipendenti non soggetti a contributo IVS, il codice S204 per la riduzione dell'1,82%.
Per le imprese della lett. b) operanti nel Mezzogiorno devono essere indicati:
- il codice S198 per la riduzione SSN di 8,20 punti percentuali;
- il codice S199 per la riduzione del 2,02%;
- il codice S204 per i soggetti non IVS.
Per le imprese della lett. c) e d) e per le imprese agricole non operanti nel Mezzogiorno, le modalità di esposizione sono quelle indicate nel messaggio n. 36376 del 21 gennaio 1991, con utilizzo dei codici S201, S202 e S203 a seconda della fattispecie.
La circolare precisa inoltre che tali modalità devono riguardare tutti i lavoratori beneficiari, compresi quelli con contratto part-time, e che non devono più essere utilizzati i righi 37 e 38 del quadro D né i codici S194 e S195.
Recupero delle riduzioni non conguagliate per dicembre 1990
Per le riduzioni contributive per fiscalizzazione non applicate nel mese di dicembre 1990, la circolare consente il recupero con le denunce di gennaio 1991 da presentare entro il 20 febbraio 1991, oppure con quelle di febbraio 1991 da presentare entro il 20 marzo 1991.
Sono previste specifiche modalità di recupero per:
- imprese delle lett. c) e d): codici R149 per la riduzione dell'1,82% e R150 per la riduzione sull'SSN nelle aziende del Mezzogiorno;
- imprese agricole del Centro-Nord per impiegati e dirigenti: codici R149 e R150, con riferimento rispettivamente all'1,82% e al 3,80%;
- riduzioni per donne e giovani nuovi assunti: codice R151.
Per le aziende che abbiano già effettuato un conguaglio errato secondo la normativa previgente, devono essere esposti nel quadro BC gli importi erroneamente conguagliati con i codici M147 e M148, senza indicare numero dipendenti, giornate o retribuzioni.
Recupero degli sgravi per il Mezzogiorno relativi a dicembre 1990
Anche gli sgravi degli oneri sociali per il Mezzogiorno non conguagliati per dicembre 1990 possono essere recuperati con la denuncia di gennaio 1991, da presentare entro il 20 febbraio 1991, oppure con quella di febbraio 1991, da presentare entro il 20 marzo 1991.
Il recupero avviene nel quadro D del DM10/2 mediante:
- codice L165 per gli sgravi ex L. 1089/1968, L. 589/1971 e L. 463/1972;
- codice L166 per lo sgravio ex L. 183/1976.
Conguaglio di fine anno per il SSN e rideterminazione della fiscalizzazione
Le operazioni di conguaglio di fine anno della contribuzione per le prestazioni del SSN e di rideterminazione della fiscalizzazione degli oneri sociali, già disciplinate dal messaggio n. 30237 del 7 gennaio 1991 e dalla circolare n. 4 del 7 gennaio 1991, possono essere effettuate anche con la denuncia relativa al mese di gennaio 1991.
Indicazioni operative del messaggio allegato
Il messaggio n. 36376/1991 ribadisce che:
- per le imprese di cui alle lett. a) e b) i benefici maggiorati decorrono dal 1 gennaio 1991, mentre per dicembre 1990 continua ad applicarsi la disciplina precedente;
- per le imprese di cui alle lett. c) e d) e per le imprese agricole del Centro-Nord i nuovi benefici decorrono dal 1 dicembre 1990 e possono essere conguagliati con la denuncia di dicembre 1990;
- per le agevolazioni di donne e giovani non vi sono innovazioni espositive;
- per gli sgravi del Mezzogiorno nulla cambia nelle modalità di esposizione dei dati, richiamandosi le istruzioni pregresse.
Il messaggio segnala infine che, in caso di mancato conguaglio delle riduzioni per dicembre 1990, sarà consentito il recupero con la denuncia di gennaio 1991 secondo le istruzioni che verranno successivamente fornite.
Punti principali
Nuova disciplina della fiscalizzazione degli oneri sociali
Il D.L. n. 18/1991 aumenta o rimodula le riduzioni già previste dalla normativa precedente per varie categorie di imprese, trasformando in alcuni casi la fiscalizzazione mensile in esonero totale o parziale di specifiche aliquote contributive. Per le imprese industriali, artigiane, armatoriali, autotrasportatori, turistiche, commerciali ed altre categorie indicate, la decorrenza varia tra il 1 dicembre 1990 e il 1 gennaio 1991 a seconda del comma applicabile.
Misure per imprese operanti nel Centro-Nord e nel Mezzogiorno
Per le imprese di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1 della legge n. 52/1990 sono previste ulteriori esenzioni dal contributo TBC, ex ENAOLI, dall'aliquota 0,20% per pensionati e, in alcuni casi, dal contributo SSN a carico del datore di lavoro. Le percentuali complessive di esonero globale sono pari a 4,02 punti per le imprese di cui alla lett. a), 10,22 punti per quelle di cui alla lett. b) operanti nel Mezzogiorno.
Agevolazioni per imprese di cui alle lettere c) e d) e per il settore agricolo
Per le imprese turistiche, commerciali ed assimilate di cui alle lett. c) e d), e per le imprese agricole non operanti nel Mezzogiorno, il decreto sostituisce parte delle riduzioni mensili con esoneri di contributi TBC, ENAOLI e SSN, con esoneri globali rispettivamente di 1,82 punti, 2,82 punti e 5,62 punti a seconda della categoria e dell'area geografica. Per il settore agricolo del Centro-Nord la gestione della disciplina è demandata allo SCAU, non all'INPS.
Riduzioni per donne e giovani nuovi assunti
Resta ferma la riduzione di L. 56.000 mensili per donne e lavoratori nuovi assunti fino a 29 anni, in contratto a tempo indeterminato, se in soprannumero rispetto alla forza occupata al 30 novembre 1988. Il beneficio è confermato fino al periodo di paga in corso al 30 novembre 1991, non è cumulabile tra donne e giovani, ma è cumulabile con le altre agevolazioni contributive previste dal decreto e con i limiti di cui all'art. 6 del D.L. n. 338/1989, come richiamati dalla circolare.
Sgravi contributivi per il Mezzogiorno e proroghe territoriali
L'art. 2 del decreto differisce al periodo di paga in corso al 31 maggio 1991 il termine per l'applicazione degli sgravi di cui all'art. 59 del T.U. sugli interventi nel Mezzogiorno. Viene richiamato che per Ascoli Piceno e Roma il termine per usufruire degli sgravi era già scaduto il 31 dicembre 1990, mentre per la provincia di Frosinone dal 1 gennaio 1991 opera un limite massimo di intensità del 30% in attesa delle determinazioni CIPI.
Modalità di compilazione del mod. DM10/2 e recuperi
La circolare e il messaggio allegato indicano i codici da utilizzare nel quadro D del mod. DM10/2 per esporre le agevolazioni spettanti e per recuperare gli importi non conguagliati a dicembre 1990. Sono disciplinati i recuperi tramite denuncia di gennaio o febbraio 1991, con codici dedicati per fiscalizzazione, sgravi del Mezzogiorno e riduzioni per donne e giovani, e si precisa che per alcune casistiche non vanno più utilizzati i righi e i codici previgenti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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