Circolare numero 22 del 30-1-1991
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce puntualizzazioni operative sulla disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale, distinguendo tra part-time orizzontale e verticale. Vengono chiariti incompatibilità e attività autorizzabili, limiti all’orario e ai benefici riduttivi, permessi, ferie, aspettative, trattamento economico e accessorio, aggiornamenti sull’archivio PRVS, criteri per i compensi incentivanti e regole previdenziali e di quiescenza. Sono inoltre richiesti ulteriori dati anagrafici e funzionali dei dipendenti part-time per consentire analisi complessive del fenomeno.
Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale (part-time)
Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale
La circolare detta chiarimenti applicativi sulla disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale introdotto dalla legge 28 dicembre 1988, n. 554 e dal D.P.C.M. 17 marzo 1989, n. 117. Le puntualizzazioni riguardano sia il contenuto del rapporto, sia i riflessi su orario, permessi, trattamento economico, previdenza e modalità di gestione amministrativa.
Inquadramento e tipologie di part-time
Ai fini applicativi vengono distinte due forme di rapporto:
- part-time orizzontale: prestazione lavorativa ridotta alla metà dell’orario in tutti i giorni;
- part-time verticale: prestazione articolata su giornate a tempo pieno alternate a giornate a zero ore, secondo le tipologie concordate.
Il documento si inserisce nel quadro dell’accordo con le organizzazioni sindacali già trasmesso con circolare n. 83 del 31 marzo 1990 e delle successive comunicazioni, da ultimo il messaggio n. 28385 del 31 dicembre 1990.
Incompatibilità e attività esterne autorizzabili
In base all’art. 6, secondo comma, del D.P.C.M. n. 117/1989, restano fermi il divieto di cumulo di impieghi pubblici e la regola per cui eventuali attività esterne possono essere consentite solo previa motivata autorizzazione del dirigente dell’unità funzionale, su richiesta del dipendente.
L’autorizzazione può essere rilasciata solo se l’attività:
- non reca pregiudizio alle esigenze del servizio, con particolare riguardo al rispetto degli orari prestabiliti;
- non è confliggente, per contenuto, con le attività e le finalità istituzionali, secondo valutazione caso per caso.
La circolare richiama, come esempi di attività in linea di massima ammissibili, l’istruzione sportiva presso società private, l’attività didattica presso strutture educative private, l’esercizio di professioni non incompatibili con gli interessi dell’Istituto, i mestieri e le consulenze in materia fiscale o finanziaria. Viene invece esclusa la consulenza del lavoro, ritenuta potenzialmente confliggente con le attività istituzionali.
Orario giornaliero, riduzioni e straordinario
Il personale part-time deve prestare integralmente l’orario giornaliero previsto; non può fruire di benefici che comportino riduzioni di orario, salvo quelli espressamente imposti dalla legge o dagli accordi sindacali.
Sono fatte salve soltanto:
- le riduzioni obbligatorie previste dalla normativa a tutela delle lavoratrici madri;
- i permessi orari per cariche pubbliche;
- i permessi sindacali;
- i permessi per la partecipazione alle assemblee del personale.
Per il part-time orizzontale, se la contrazione dell’orario giornaliero porta sotto le 6 ore, i permessi per il primo anno di vita del bambino di cui all’art. 10 della legge n. 1204/1971 sono concessi nella misura di 1 ora al giorno.
Restano esclusi ulteriori benefici riduttivi dell’orario giornaliero, come:
- permessi bancari;
- permessi connessi al diritto allo studio.
È inoltre esclusa in modo assoluto la possibilità di svolgere lavoro straordinario. Analogamente, non sono consentiti turni o prestazioni eccedenti l’orario ordinario da imputare a riposo compensativo.
Permessi, maternità, ferie e aspettative
La circolare disciplina in modo puntuale il regime delle assenze per il personale a tempo parziale.
Permessi straordinari retribuiti
I permessi straordinari retribuiti, entro il limite massimo di 30 giorni e per le causali indicate dalla circolare (matrimonio, malattia, cure idrotermali, partecipazione a concorsi ed esami, nascita, lutto), spettano:
- per l’intero periodo, nel part-time orizzontale;
- per un numero di giornate lavorative ridotto del 50%, nel part-time verticale.
Maternità e congedo parentale/facoltativo
Per la maternità, ai sensi della legge n. 1204/1971 e della legge n. 903/1977:
- il congedo obbligatorio spetta per l’intero periodo previsto dalla legge; nel part-time verticale i periodi di non lavoro si ricomprendono nel periodo legale;
- il congedo facoltativo post-partum, secondo quanto già chiarito con circolare n. 67 del 16 marzo 1990, spetta per l’intero periodo così determinato, con riduzione al 50% delle misure retributive previste per il personale full-time.
La circolare precisa che tali regole valgono anche per il padre lavoratore nei casi previsti dalla legge n. 903/1977.
Ferie e RFS
Il trattamento delle ferie e del RFS varia a seconda della tipologia di part-time:
- nel part-time orizzontale il diritto matura per intero;
- nel part-time verticale il diritto matura nella misura del 50% delle giornate spettanti e la fruizione avviene nelle giornate lavorative secondo la programmazione definita.
Aspettativa per malattia e altre aspettative
Per l’aspettativa per malattia:
- nel part-time orizzontale restano invariati i periodi massimi previsti dagli artt. 21 e 23 del Regolamento organico del personale, con retribuzione proporzionata a quella del dipendente part-time in servizio;
- nel part-time verticale i periodi massimi comprendono anche le giornate di non lavoro comprese nei periodi stessi.
Inoltre, in considerazione della peculiarità del rapporto part-time, può essere consentita l’aspettativa per seri motivi di famiglia e personali, nell’ambito dell’art. 22 del Regolamento organico del personale.
Trattamento economico, competenze accessorie e indennità
Ai sensi dell’art. 5, primo comma, del D.P.C.M. n. 117/1989, le indennità e competenze accessorie spettanti a qualsiasi titolo al dipendente part-time sono corrisposte nella misura del 50% rispetto al personale full-time.
La riduzione non si applica a:
- indennità per i centralinisti non vedenti;
- indennità di rischio da radiazioni ionizzanti per i tecnici di radiologia.
Per il trattamento di famiglia, in attesa di ulteriori approfondimenti e fino a nuove istruzioni, la circolare dispone il pagamento nella misura del 50% di quella determinata in base ai parametri vigenti richiamati dalla circolare 14 luglio 1988, n. 157 del Servizio Personale.
Per il personale degli uffici della provincia di Bolzano e della Sede autonoma di Aosta, l’indennità di bilinguismo va ridotta del 50%.
Aggiornamento della posizione retributiva su PRVS
Per consentire il corretto pagamento della retribuzione del personale part-time, le unità funzionali devono aggiornare l’archivio PRVS on line con la funzione 13, nel mese di inizio del rapporto, indicando:
- nel campo % il valore 50;
- nel campo Cod. IXFOP, alla lettera F, il valore U per il part-time orizzontale oppure V per il part-time verticale.
Compensi incentivanti la produttività
La corresponsione dei compensi incentivanti la produttività ordinaria e di quelli relativi ai progetti speciali ex art. 18 della legge n. 88/1989 deve essere commisurata alle ore di effettiva presenza in servizio, con riferimento a ciascuna tipologia di part-time.
Previdenza e quiescenza
Per il trattamento pensionistico a carico dell’A.G.O. restano applicabili le disposizioni legislative richiamate dalla circolare, con riferimento alla contribuzione, alla contrazione dell’anzianità assicurativa e alla determinazione della pensione.
La circolare segnala in particolare che, nel part-time verticale con settimane del mese senza prestazione lavorativa, il mancato accredito contributivo per tali settimane comporta una corrispondente riduzione dell’utilità dei periodi ai fini del diritto alla pensione o.b.g., restando ferme le norme sulla misura della prestazione.
Per il trattamento di quiescenza e previdenza a carico dell’Amministrazione, l’art. 8 della legge 29 dicembre 1988, n. 554 stabilisce che:
- gli anni di servizio ad orario ridotto sono utili per intero ai fini del diritto alla pensione e all’indennità di anzianità;
- ai fini del calcolo, gli anni vanno ricondotti ad anni interi moltiplicandoli per il coefficiente dato dal rapporto tra orario settimanale ridotto e orario pieno;
- la base di computo è costituita dagli assegni previsti per la corrispondente posizione a tempo pieno;
- per i dipendenti che abbiano prestato servizio sia a orario intero sia a orario ridotto, gli anni utili si ottengono sommando i diversi periodi resi omogenei mediante il coefficiente di riduzione.
Raccolta di ulteriori dati
Per consentire una valutazione complessiva del fenomeno e le necessarie analisi, viene chiesto di integrare le informazioni già richieste con il messaggio n. 28385 del 31 dicembre 1990, trasmettendo anche:
- l’età del dipendente interessato;
- il livello funzionale di appartenenza;
- la tipologia di part-time prescelta;
- le motivazioni dichiarate dell’opzione per il rapporto di lavoro a tempo parziale.
La circolare deve essere portata a conoscenza di tutto il personale interessato con le consuete modalità.
Punti principali
Ambito e definizioni del part-time
La circolare interviene in vista dell’attuazione del rapporto di lavoro a tempo parziale disciplinato dalla legge 28 dicembre 1988, n. 554 e dal D.P.C.M. 17 marzo 1989, n. 117, richiamando anche l’accordo con le organizzazioni sindacali già trasmesso con circolare n. 83 del 31 marzo 1990 e le successive comunicazioni. Ai fini applicativi, viene definito part-time "orizzontale" il rapporto con prestazione ridotta a metà orario in tutti i giorni, e part-time "verticale" quello con giornate a tempo pieno alternate a giornate a zero ore, secondo le tipologie concordate.
Incompatibilità e attività autorizzabili
In applicazione dell’art. 6, comma 2, del D.P.C.M. n. 117/1989, restano fermi il divieto di cumulo di impieghi pubblici e la necessità di autorizzazione motivata del dirigente dell’unità funzionale, su richiesta del dipendente, per attività svolte fuori dalle strutture dell’Istituto. Le attività sono consentite solo se non pregiudicano il servizio e non sono confliggenti con le finalità istituzionali, con valutazione caso per caso. Sono indicati, in via esemplificativa, istruzione sportiva privata, attività didattiche in strutture educative private, professioni non in contrasto con gli interessi dell’Istituto, mestieri e consulenze, mentre viene esclusa la consulenza del lavoro per la possibile conflittualità con le attività istituzionali.
Orario di lavoro, benefici riduttivi e straordinario
L’orario giornaliero del personale part-time deve essere integralmente prestato e non sono consentiti benefici che comportino riduzioni di orario, salvo quelli obbligatori previsti dalla legge per la tutela delle lavoratrici madri, per cariche pubbliche e per permessi sindacali o assemblee. Per il part-time orizzontale, se l’orario giornaliero è inferiore alle 6 ore, i permessi per il primo anno di vita del bambino previsti dall’art. 10 della legge n. 1204/1971 sono concessi nella misura di 1 ora al giorno. Sono esclusi anche altri benefici riduttivi, come permessi bancari o permessi per il diritto allo studio. È inoltre vietato qualsiasi lavoro straordinario, nonché l’effettuazione di turni e di prestazioni eccedenti l’orario ordinario da imputare a riposo compensativo.
Permessi, maternità, ferie e aspettative
La circolare disciplina le principali assenze. I permessi straordinari retribuiti entro il limite massimo di 30 giorni spettano per l’intero periodo nel part-time orizzontale e per un numero di giornate lavorative ridotto del 50% nel part-time verticale. Per maternità, la lavoratrice part-time ha diritto all’intero periodo di congedo obbligatorio previsto dalla legge, includendo nel part-time verticale anche i periodi di non lavoro; per il congedo facoltativo post-partum, riconosciuto anche al padre lavoratore ai sensi della legge n. 903/1977, spetta l’intero periodo ma con riduzione al 50% del trattamento retributivo. Le ferie e il RFS maturano per intero nel part-time orizzontale, mentre nel verticale maturano al 50% delle giornate spettanti e si fruiscono nelle giornate lavorative programmate. Per l’aspettativa per malattia, nel part-time orizzontale restano fermi i periodi massimi degli artt. 21 e 23 del Regolamento organico, con retribuzione proporzionata; nel part-time verticale i periodi massimi includono le giornate di non lavoro ricadenti nel periodo. È inoltre ammessa l’aspettativa per seri motivi di famiglia e personali ai sensi dell’art. 22 del Regolamento organico.
Trattamento economico e competenze accessorie
Le indennità e le competenze accessorie dovute a qualsiasi titolo sono corrisposte in misura pari al 50% rispetto al personale full-time, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del D.P.C.M. n. 117/1989. Non si applica la riduzione alle indennità per i centralinisti non vedenti e all’indennità di rischio da radiazioni ionizzanti per i tecnici di radiologia. In via transitoria, fino a nuove istruzioni, il trattamento di famiglia è corrisposto al 50% della misura determinata sulla base dei parametri vigenti. Per il personale in servizio presso gli uffici della provincia di Bolzano e la Sede autonoma di Aosta, l’indennità di bilinguismo va ridotta del 50%.
Aggiornamento PRVS e compensi incentivanti
Per assicurare il corretto pagamento della retribuzione del personale part-time, le unità funzionali devono aggiornare l’archivio PRVS con la funzione 13, nel mese di inizio del rapporto part-time, indicando il valore 50 nel campo % e, nel campo Cod. IXFOP, il valore U per il part-time orizzontale oppure V per il part-time verticale. I compensi incentivanti la produttività ordinaria e quelli relativi ai progetti speciali ex art. 18 della legge n. 88/1989 devono essere commisurati alle ore di effettiva presenza in servizio, per ciascuna tipologia di part-time.
Previdenza e quiescenza
Per il trattamento pensionistico a carico dell’A.G.O. restano applicabili le norme di legge richiamate in circolare, con riferimento alla contribuzione, alla contrazione dell’anzianità assicurativa e alla determinazione della pensione. Nel part-time verticale, la mancata contribuzione per le settimane senza prestazione lavorativa comporta una corrispondente riduzione dell’utilità dei periodi ai fini del diritto alla pensione o.b.g., ferma restando la disciplina sulla misura della pensione. Per la quiescenza e previdenza a carico dell’Amministrazione, l’art. 8 della legge n. 554/1988 stabilisce che gli anni di servizio ad orario ridotto valgono per intero ai fini del diritto, mentre ai fini del calcolo vanno ricondotti ad anni interi applicando il coefficiente tra orario ridotto e orario pieno; la base di computo è costituita dagli assegni della corrispondente posizione full-time. Per i dipendenti che alternano servizio a orario intero e ridotto, i diversi periodi vanno sommati dopo omogeneizzazione mediante il coefficiente di riduzione.
Raccolta dati e diffusione interna
Per consentire una valutazione complessiva del fenomeno e le necessarie analisi, viene richiesto di trasmettere, ad integrazione delle informazioni già richieste con il messaggio n. 28385 del 31 dicembre 1990, anche l’età del dipendente, il livello funzionale di appartenenza, la tipologia di part-time prescelta e le motivazioni dichiarate dell’opzione per il lavoro a tempo parziale. La circolare deve essere portata a conoscenza di tutto il personale interessato con le consuete modalità.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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