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Circolare

Circolare numero 28 del 2-2-1991

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare definisce i criteri applicativi della deliberazione n. 75 del 17.1.1991 in materia di somme aggiuntive e sanzioni civili. Disciplina la riduzione delle sanzioni nelle procedure concorsuali, per enti non economici e per enti/fondazioni/associazioni senza scopo di lucro, nonché il trattamento del ritardo di pagamento da parte di Regioni, Province e Comuni soggetti a visto di esecutività. Indica condizioni, limiti, termini, documentazione necessaria, modalità di motivazione dei provvedimenti e obblighi di comunicazione e gestione dei ricorsi.

Riduzione delle sanzioni civili e regolarizzazioni contributive in procedure concorsuali, enti non economici e pubbliche amministrazioni

Riduzione delle sanzioni civili e regolarizzazioni contributive

La circolare illustra i criteri applicativi della deliberazione n. 75 del 17 gennaio 1991 in materia di somme aggiuntive e regolarizzazioni contributive. L'intervento chiarisce le condizioni per la riduzione delle sanzioni civili nelle procedure concorsuali, per gli enti non economici e per gli enti senza scopo di lucro, oltre a disciplinare il trattamento dei ritardi di pagamento delle amministrazioni regionali, provinciali e comunali soggette a visto di esecutività.

Procedure concorsuali

Per le imprese sottoposte a procedure concorsuali, la riduzione speciale delle sanzioni civili prevista dall'art. 4, commi 3 e 5, del DL n. 536/1987 convertito nella legge n. 48/1988 è ammessa solo al ricorrere di due condizioni preliminari:

  • pagamento integrale dei contributi e delle spese;
  • impossibilità di recupero integrale dei crediti per somme aggiuntive nella misura richiesta in sede concorsuale.

La riduzione è graduata in relazione sia al tipo di procedura concorsuale sia al tipo di inadempienza contributiva, sempre con il limite minimo degli interessi legali. Le ipotesi considerate sono:

  • fallimento, liquidazione coatta amministrativa, con sanzione pari al prime rate + 5 punti per l'evasione, al prime rate - 5 punti per il mancato o incerto obbligo contributivo e al prime rate per il ritardato pagamento;
  • concordato preventivo e concordato fallimentare, con sanzione pari al prime rate + 3 punti per l'evasione, al prime rate - 3 punti per il mancato o incerto obbligo contributivo e agli interessi legali per il ritardato pagamento;
  • amministrazione controllata e amministrazione straordinaria, con sanzione pari al prime rate - 5 punti per l'evasione, al prime rate e agli interessi legali per le altre ipotesi indicate in circolare.

Se tali riduzioni non risultano sufficienti per il buon esito della procedura, può essere disposta un'ulteriore riduzione con provvedimento motivato, sulla base delle attestazioni degli organi ufficiali della procedura, ma comunque entro il limite degli interessi legali. La circolare precisa che devono essere respinte le istanze relative a procedure concorsuali nelle quali non sia provato l'integrale pagamento di contributi e spese. Inoltre, l'impossibilità di recupero deve risultare in modo inequivocabile da relazioni o attestazioni degli organi ufficiali della procedura.

Enti non economici, fondazioni e associazioni senza scopo di lucro

Per gli enti non economici e per gli enti, fondazioni o associazioni senza scopo di lucro, la riduzione delle somme aggiuntive prevista dal comma 5 dell'art. 4 si applica quando il ritardo o l'omissione contributiva dipendono dalla tardiva erogazione di contributi pubblici previsti da legge o convenzione.

La misura della riduzione varia in funzione della struttura delle entrate:

  • interessi legali, se i proventi finanziari dell'ente consistono prevalentemente in finanziamenti dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni;
  • interessi legali aumentati del 50%, corrispondenti a un tasso annuo del 15%, negli altri casi.

La prevalenza si considera sussistente quando le entrate complessive dell'ente sono costituite per almeno i due terzi da finanziamenti pubblici.

Il beneficio può essere applicato alle inadempienze verificatesi a partire dal periodo oggetto di finanziamento, a prescindere dalla data di erogazione dei fondi. Tuttavia, la posizione contributiva deve essere regolarizzata entro il ventesimo giorno del mese successivo a quello di erogazione del finanziamento; in difetto, si applicano le sanzioni ordinarie previste dai commi 1 e 2 dell'art. 4.

Per concedere il beneficio, le sedi devono verificare e documentare:

  • che l'inadempienza riguardi il semplice ritardo nel versamento dei contributi correnti;
  • che contributi o finanziamenti siano previsti da leggi o convenzioni;
  • che l'inadempienza si sia verificata nel periodo oggetto di finanziamento, sulla base di documentazione originale o autenticata;
  • che la regolarizzazione sia avvenuta entro il ventesimo giorno successivo all'erogazione;
  • che la percentuale dei finanziamenti pubblici sul totale delle entrate risulti da bilanci o altra documentazione contabile idonea.

La circolare esclude espressamente le società cooperative dal novero dei soggetti beneficiari del comma 5, in quanto caratterizzate dalla ripartizione degli utili tra i soci, sia pure nei limiti di legge.

Amministrazioni regionali, provinciali e comunali

Le amministrazioni regionali, provinciali e comunali i cui atti di pagamento dei contributi sono soggetti a controlli o a visto di esecutività, purché il visto sia stato richiesto regolarmente e tempestivamente, possono effettuare il pagamento entro 30 giorni dalla data di esecutività degli atti.

Per il periodo compreso tra la scadenza di legge e il pagamento eseguito entro tale termine, si applicano in luogo delle sanzioni civili gli interessi legali ai sensi dell'art. 53 del R.D.L. n. 1827/1935. Se il pagamento non avviene nei 30 giorni dalla data di esecutività, si applicano le sanzioni civili previste dai commi 1 e 2 dell'art. 4 del DL n. 536/1987, con decorrenza dalla data di esecutività degli atti di pagamento.

Entro il termine prorogato devono essere presentate anche le denunce DM/10; in caso di inosservanza si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 30 della legge n. 843/1978. La disciplina riguarda soltanto il tardivo versamento della contribuzione corrente e non si estende alle omissioni derivanti da mancata o errata applicazione delle norme sulle assicurazioni sociali obbligatorie.

La circolare ricorda inoltre che solo le Amministrazioni statali beneficiano della proroga fino alla fine del sesto mese successivo a quello nel quale è compresa la scadenza del periodo di paga, ai sensi del D.M. 5 dicembre 1973 attuativo dell'art. 6, comma 3, del D.P.R. n. 818/1957.

Istanze pendenti, motivazione e ricorsi

Le sedi devono definire direttamente tutte le istanze pendenti di riduzione delle sanzioni civili riferite alle fattispecie di cui ai punti A) e B), applicando i criteri fissati dalla deliberazione. I provvedimenti devono essere adottati dal Dirigente della S.A.P. e adeguatamente motivati.

Il provvedimento relativo alla riduzione ulteriore prevista al punto 3 della sezione A deve essere sempre adottato sulla base del parere del legale che segue la procedura concorsuale. È inoltre opportuno acquisire il parere del legale anche nelle altre ipotesi di riduzione della sezione A e nelle fattispecie della sezione B quando l'azione di recupero del credito sia in fase legale.

Le sedi devono comunicare alla Direzione Centrale, per il primo semestre e poi entro il 31 gennaio per il secondo semestre, il numero complessivo dei provvedimenti adottati per le ipotesi di cui al punto A, distinti tra istanze accolte e respinte, specificando il numero dei casi in cui è stata concessa la riduzione ai sensi del paragrafo 3 dello stesso punto.

Alla Direzione Generale devono essere trasmessi soltanto i ricorsi eventualmente presentati dagli interessati avverso i provvedimenti adottati dalle sedi. I ricorsi devono essere adeguatamente istruiti, con le valutazioni e le controdeduzioni delle sedi rispetto alle obiezioni sollevate dal ricorrente e con l'indicazione del tipo di contributi interessati, al fine di individuare l'organo competente a esaminarli.

Punti principali

Procedure concorsuali

La riduzione speciale delle sanzioni civili prevista dall'art. 4, commi 3 e 5, del DL n. 536/1987 convertito nella legge n. 48/1988 è concessa solo se risultano entrambe soddisfatte: il pagamento integrale dei contributi e delle spese e l'impossibilità di recuperare integralmente i crediti per somme aggiuntive nella misura richiesta in sede concorsuale. La riduzione è graduata in funzione del tipo di procedura concorsuale e del tipo di inadempienza, con il limite minimo comunque degli interessi legali. Se la misura ordinaria non è sufficiente per il buon esito della procedura, può essere disposta una ulteriore riduzione, con provvedimento motivato e sulla base delle attestazioni degli organi ufficiali della procedura, sempre entro il limite degli interessi legali. Le istanze devono essere respinte quando non sia provato l'avvenuto integrale pagamento di contributi e spese; l'impossibilità di recupero deve risultare in modo inequivocabile da relazioni o attestazioni ufficiali.

Enti non economici, fondazioni e associazioni senza scopo di lucro

La riduzione delle somme aggiuntive prevista dal comma 5 si applica quando il ritardo o l'omissione dipendono dalla tardiva erogazione di contributi pubblici previsti da legge o convenzione. Se i proventi finanziari dell'ente sono prevalentemente costituiti da finanziamenti dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni, la sanzione è ridotta agli interessi legali; negli altri casi, agli interessi legali aumentati del 50%, pari a un tasso annuo del 15%. La prevalenza ricorre quando le entrate complessive sono rappresentate per almeno due terzi da finanziamenti pubblici. Il beneficio vale per le inadempienze verificatesi a partire dal periodo oggetto di finanziamento, indipendentemente dalla data di erogazione, ma solo se la posizione contributiva viene sanata entro il ventesimo giorno del mese successivo all'erogazione. Devono essere verificati: il semplice ritardo nel versamento dei contributi correnti, la previsione in legge o convenzione dei contributi o finanziamenti, la verifica che l'inadempienza sia avvenuta nel periodo finanziato, la regolarizzazione entro il ventesimo giorno successivo all'erogazione e la prova documentale della percentuale di finanziamenti pubblici tramite bilanci o altra idonea documentazione. Le società cooperative sono escluse dal novero dei soggetti destinatari del comma 5.

Amministrazioni regionali, provinciali e comunali

Per le amministrazioni regionali, provinciali e comunali i cui atti di pagamento sono soggetti a controllo o visto di esecutività, e purché il visto sia stato richiesto regolarmente e tempestivamente, il pagamento dei contributi può avvenire entro 30 giorni dalla data di esecutività degli atti. Per il periodo tra la scadenza ordinaria e il pagamento effettuato entro tale termine si applicano, in luogo delle sanzioni civili, gli interessi legali ai sensi dell'art. 53 del R.D.L. n. 1827/1935. Se il pagamento non avviene entro i 30 giorni dalla data di esecutività, si applicano le sanzioni civili di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 4 del DL n. 536/1987, con decorrenza dalla data di esecutività degli atti. Entro il termine prorogato devono essere presentate anche le denunce DM/10; in caso di omissione si applicano le sanzioni amministrative dell'art. 30 della legge n. 843/1978. La disciplina riguarda solo il tardivo versamento della contribuzione corrente e non si estende alle omissioni per mancata o errata applicazione delle norme sulle assicurazioni sociali obbligatorie. Si ricorda inoltre che la proroga sino alla fine del sesto mese successivo al periodo di paga riguarda solo le Amministrazioni statali, in base al D.M. 5.12.73.

Istanze, motivazione dei provvedimenti e ricorsi

Le sedi devono definire direttamente tutte le istanze pendenti di riduzione delle sanzioni civili relative alle fattispecie A) e B), applicando i criteri della deliberazione. I provvedimenti, adottati dal Dirigente della S.A.P., devono essere adeguatamente motivati; il provvedimento di cui al punto 3 della sezione A deve sempre essere adottato sulla scorta del parere del legale che segue la procedura concorsuale. È opportuno acquisire il parere del legale anche nelle altre ipotesi di riduzione previste nella sezione A e in quelle della sezione B quando il recupero del credito sia in fase legale. Le sedi devono comunicare alla Direzione Centrale i dati del primo semestre e, entro il 31 gennaio, quelli del secondo semestre, indicando il numero totale dei provvedimenti adottati per il punto A, distinti tra accolti e respinti, e specificando i casi di riduzione concessa ai sensi del paragrafo 3 del punto A. Alla Direzione Generale vanno trasmessi solo i ricorsi eventualmente presentati avverso i provvedimenti adottati dalle sedi; i ricorsi devono essere istruiti con valutazioni e controdeduzioni delle sedi e con l'indicazione del tipo di contributi per individuare l'organo competente.

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