Circolare numero 24 del 31-1-1991
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le novità introdotte dal D.L. n. 28 del 28 gennaio 1991 in materia di regolarizzazione contributiva dei debiti relativi a periodi conclusi entro il 31 dicembre 1990. Le modifiche riguardano soprattutto lo spostamento dei termini per presentare la domanda, versare le rate e calcolare le somme aggiuntive ridotte, nonché alcune precisazioni operative per i soggetti che avevano già presentato domanda sotto il D.L. n. 338/1990. Vengono inoltre chiariti gli effetti della regolarizzazione su fiscalizzazione e sgravi, e fornite indicazioni sui moduli di domanda e sulle modalità di integrazione dei versamenti.
Riapertura dei termini per la regolarizzazione contributiva ex D.L. n. 28/1991
Riapertura dei termini per la regolarizzazione contributiva ex D.L. n. 28/1991
La circolare dà attuazione alle disposizioni reiterate dal D.L. n. 28 del 28 gennaio 1991, relative alla regolarizzazione contributiva dei debiti riferiti a periodi conclusi entro il 31 dicembre 1990. Le innovazioni riguardano essenzialmente la proroga dei termini, il ricalcolo delle somme aggiuntive ridotte e alcune istruzioni applicative per i casi già avviati sotto il previgente D.L. n. 338/1990.
Ambito temporale e coordinamento con la normativa precedente
Le disposizioni richiamate dalla circolare hanno carattere transitorio e si applicano ai debiti contributivi relativi a periodi conclusi entro il 31 dicembre 1990. Il decreto-legge n. 28/1991 riprende e rinnova norme già contenute nel D.L. n. 338/1990, decaduto per mancata conversione in legge, e introduce modifiche limitate agli aspetti espressamente descritti.
Spostamento dei termini per domanda, rate e versamenti
Il termine per presentare la domanda di regolarizzazione e per versare la prima rata del debito è fissato al 15 febbraio 1991. Il termine per il versamento della seconda rata, nonché per il pagamento in unica soluzione presso i Concessionari dei debiti iscritti a ruolo, è invece differito al 15 aprile 1991.
Per i debiti contributivi già in essere alla data di entrata in vigore del decreto, la riduzione delle sanzioni resta subordinata al pagamento entro il termine perentorio di 30 giorni dalla richiesta dell’Istituto, senza necessità di presentare domanda. La circolare precisa inoltre che i contribuenti che abbiano già versato regolarmente la prima rata entro il 14 dicembre 1990, pur avendo presentato la domanda in ritardo, devono limitarsi a corrispondere la seconda rata entro il 15 aprile 1991.
Calcolo delle somme aggiuntive ridotte e aggiornamento dei moduli
Per le domande presentate entro il 15 febbraio 1991, oppure per i pagamenti in unica soluzione eseguiti entro il 15 aprile 1991, il calcolo delle somme aggiuntive ridotte deve essere effettuato fino alle nuove date di scadenza. Le S.A.P. devono integrare le avvertenze dei moduli di domanda con un foglio esplicativo che riporti:
- lo spostamento al 15 febbraio 1991 del termine per la domanda, per il pagamento della prima rata e per il calcolo delle somme aggiuntive ridotte, con riferimento al 31 gennaio 1991 per il computo dei mesi interi di ritardo e con l’aggiunta dello 0,333% per la frazione di mese di febbraio;
- lo spostamento al 15 aprile 1991 del termine per il pagamento della seconda rata;
- la nuova formulazione della lettera A delle avvertenze relative alle "Rateazioni in corso", da leggere come riferimento alla quota dei soli contributi contenuta nelle rate pagate fino al 27 gennaio 1991;
- il riferimento anche ai mesi di luglio e agosto 1990 per i soggetti tenuti a utilizzare il modulo RC1, ossia le aziende che contribuiscono mediante il sistema DM.
Effetti sulla fiscalizzazione e sugli sgravi indebiti
La circolare evidenzia una significativa novità introdotta dall’art. 3, comma 8, del D.L. n. 28/1991. La regolarizzazione effettuata secondo le nuove disposizioni, quando riguardi condizioni necessarie per beneficiare della fiscalizzazione o degli sgravi, comporta non solo il riconoscimento dei benefici per i periodi regolarizzati, ma anche l’inapplicabilità della norma che prevede la perdita dei benefici per un periodo pari a tre volte quello di inosservanza delle condizioni richieste.
Casi di soggetti che non hanno rispettato le condizioni del D.L. n. 338/1990
La circolare dedica un’ampia parte ai contribuenti che avevano già presentato domanda di regolarizzazione ai sensi dell’art. 3, comma 6, del D.L. n. 338/1990, ma non avevano rispettato correttamente le condizioni di pagamento della prima rata entro il 14 dicembre 1990. Per tali soggetti la riapertura dei termini consente di sanare la posizione senza presentare una nuova domanda, fermo restando il termine del 15 aprile 1991 per la seconda rata.
Sono distinti tre gruppi principali:
- contribuenti che non hanno effettuato alcun versamento dopo la domanda: devono corrispondere la prima rata entro il 15 febbraio 1991, con aggiornamento del calcolo delle sanzioni a tale data;
- contribuenti che hanno pagato la prima rata entro il 14 dicembre 1990 ma in misura inferiore al dovuto, oppure l’intero importo ma dopo il 15 dicembre 1990, oppure ancora la prima rata in ritardo e in misura insufficiente: devono versare entro il 15 febbraio 1991 le integrazioni necessarie per contributi e/o sanzioni.
Per il calcolo delle ulteriori sanzioni civili da versare, deve essere applicato il coefficiente dello 0,666%, ridotto allo 0,333% quando il ritardo sia pari o inferiore a 15 giorni.
Modalità operative per i versamenti integrativi
Se le sedi non sono in grado di fornire i bollettini già predisposti, i contribuenti possono utilizzare un bollettino di conto corrente postale in bianco, a tre sezioni, riportando lo stesso numero di conto corrente e gli stessi elementi identificativi già indicati nel bollettino usato per il pagamento della prima rata. Tra gli elementi identificativi da riportare figurano i dati anagrafici del contribuente, la sigla della categoria di appartenenza e, a seconda dei casi, la matricola azienda, il codice impresa, il codice datore di lavoro o il codice INPS per la tassa salute. Nella causale deve essere inserita la dicitura "Regolarizzazione contributiva art.3 D.L. 28/91".
Distribuzione dei moduli di domanda
La circolare richiama infine la necessità di utilizzare con grande parsimonia le scorte residue dei moduli di domanda ancora disponibili. La nuova fornitura sarà effettuata nei primi giorni di febbraio tramite le Sedi regionali, che potranno essere contattate telefonicamente per il ritiro diretto della modulistica presso la tipografia.
Indicazione finale di massima diffusione
Il documento si chiude con l’invito a dare immediata e ampia diffusione alle disposizioni contenute nella circolare, utilizzando i consueti canali informativi.
Punti principali
Spostamento dei termini
Il termine per la presentazione della domanda di regolarizzazione e per il versamento della prima rata è differito al 15 febbraio 1991. Il termine per il versamento della seconda rata, nonché quello per il pagamento in unica soluzione presso i Concessionari dei debiti iscritti nei ruoli esattoriali, è spostato al 15 aprile 1991. Per i debiti già in essere alla data di entrata in vigore del decreto, la fruizione della riduzione delle sanzioni resta subordinata al pagamento entro 30 giorni dalla richiesta dell’Istituto, senza necessità di nuova domanda. Chi aveva già versato regolarmente la prima rata entro il 14 dicembre 1990, anche se con domanda presentata in ritardo, deve limitarsi a pagare la seconda rata entro il 15 aprile 1991.
Calcolo delle somme aggiuntive ridotte
Per le domande presentate entro il 15 febbraio 1991, o per i pagamenti in unica soluzione entro il 15 aprile 1991, il calcolo delle somme aggiuntive ridotte va effettuato fino ai nuovi termini. Le S.A.P. devono aggiornare le avvertenze dei moduli di domanda con un foglio esplicativo che indichi: lo spostamento al 15 febbraio 1991 del termine per domanda, prima rata e calcolo delle somme aggiuntive; lo spostamento al 15 aprile 1991 della seconda rata; la nuova lettura della lettera A delle avvertenze sulle "Rateazioni in corso"; e, per il modulo RC1, l’estensione del periodo regolarizzabile anche ai mesi di luglio e agosto 1990.
Fiscalizzazione e sgravi indebiti
L’art. 3, comma 8, del D.L. n. 28/1991 stabilisce che la regolarizzazione effettuata secondo le nuove norme, quando intervenga a sanare le condizioni richieste per usufruire di fiscalizzazione o sgravi, comporta non solo il riconoscimento dei benefici per i periodi regolarizzati, ma anche l’inapplicabilità della norma che prevede la perdita di tali benefici per una durata pari a tre volte il periodo di inosservanza delle condizioni previste.
Posizioni già avviate sotto il D.L. n. 338/1990
Ai soggetti che avevano già presentato domanda ex art. 3, comma 6, del D.L. n. 338/1990 senza versare correttamente la prima rata entro il 14 dicembre 1990 è offerta la possibilità di avvalersi della riapertura dei termini. Sono contemplati diversi casi: chi non ha effettuato alcun versamento dopo la domanda deve pagare la prima rata entro il 15 febbraio 1991 con aggiornamento del calcolo delle sanzioni; chi ha pagato in misura insufficiente, in ritardo o entrambe le cose deve integrare entro il 15 febbraio 1991 le differenze dovute per contributi e/o sanzioni. Per le integrazioni si applica il coefficiente dello 0,666%, ridotto allo 0,333% se il ritardo è pari o inferiore a 15 giorni. In ogni caso, la seconda rata resta dovuta entro il 15 aprile 1991.
Modalità di pagamento delle integrazioni
Per il versamento delle integrazioni, qualora le sedi non dispongano dei bollettini precompilati, i contribuenti possono utilizzare un bollettino di c/c postale in bianco, a tre sezioni, riportando lo stesso numero di conto corrente e gli stessi elementi identificativi già indicati nel bollettino usato per la prima rata. Nella causale deve essere inserita la dicitura "Regolarizzazione contributiva art.3 D.L. 28/91".
Fornitura dei moduli di domanda
La circolare raccomanda un uso molto oculato delle scorte residue dei moduli di domanda, precisando che la stampa è stata limitata alle sole S.A.P. rimaste sprovviste secondo una precedente rilevazione. La nuova fornitura avverrà nei primi giorni di febbraio tramite le Sedi regionali, che potranno essere contattate telefonicamente e incaricate del ritiro diretto della modulistica presso la tipografia.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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