Circolare numero 25 del 31-1-1991
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra l'applicazione della legge 29 dicembre 1990, n. 407, con particolare riferimento alle riduzioni ed esenzioni contributive per i contratti di formazione e lavoro e per le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi o sospesi da CIG straordinaria da pari periodo. Vengono distinte le regole per datori di lavoro operanti fuori dal Mezzogiorno, nel Mezzogiorno, per imprese artigiane, commerciali e turistiche e per specifici Fondi di previdenza. La circolare disciplina inoltre i requisiti soggettivi, le condizioni di accesso ai benefici, gli adempimenti documentali e le modalità di esposizione nel modello DM10/2 con i relativi codici di nuova istituzione.
Agevolazioni contributive per contratti di formazione e lavoro e assunzioni di disoccupati o sospesi da CIG straordinaria
Legge 29 dicembre 1990, n. 407: agevolazioni contributive per contratti di formazione e lavoro e per assunzioni di disoccupati di lungo periodo
La circolare illustra il contenuto dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, che introduce sia nuove agevolazioni contributive per i contratti di formazione e lavoro, sia benefici per l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e fruitori di CIG straordinaria da un periodo equivalente. Il documento distingue con precisione le regole applicabili in base alla tipologia di datore di lavoro, all'area geografica di operatività e, per alcune categorie, al numero di dipendenti.
Contratti di formazione e lavoro: quadro generale delle agevolazioni
Per i contratti di formazione e lavoro con decorrenza successiva al 31 dicembre 1990, la legge prevede diverse misure di favore a seconda del soggetto datoriale e del territorio di operatività.
In via generale, per i datori di lavoro operanti nelle aree non ricomprese nei territori del Mezzogiorno di cui al T.U. approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, si applica una riduzione del 25% sulle correnti aliquote dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti, limitatamente alla quota a carico del datore di lavoro. La quota a carico del lavoratore resta dovuta per intero.
Per le imprese artigiane, nonché per quelle operanti nelle circoscrizioni caratterizzate da un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale, la contribuzione datoriale è dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive modificazioni. La circolare precisa che le circoscrizioni interessate sono individuate annualmente con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, su proposta delle commissioni regionali per l'impiego.
Per le imprese del settore commerciale e turistico con meno di quindici dipendenti operanti nelle aree non ricomprese nel Mezzogiorno, si applica una riduzione del 40% dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dal datore di lavoro.
Definizione delle categorie interessate alle agevolazioni sui contratti di formazione e lavoro
La circolare precisa il perimetro soggettivo dei benefici.
Per i datori di lavoro "in genere" ammessi alla stipula di contratti di formazione e lavoro si intendono imprese, consorzi di imprese, compresi i consorzi di imprese artigiane, enti pubblici economici e datori di lavoro iscritti negli albi professionali. Per tali soggetti, fuori dal Mezzogiorno, opera la riduzione del 25% sulla sola quota datoriale.
Per le imprese artigiane, l'agevolazione del contributo apprendisti spetta comunque, a prescindere dalla circoscrizione di operatività. Per le imprese diverse da quelle artigiane, invece, il beneficio nella misura del contributo apprendisti spetta soltanto se operanti nelle circoscrizioni individuate dal decreto ministeriale. Fino all'emanazione di tale decreto, la circolare suggerisce di effettuare gli adempimenti contributivi applicando, salvo successivo rimborso, le riduzioni previste per la generalità dei datori di lavoro ovvero, se spettanti, quelle previste per il settore commerciale e turistico.
Per il settore commerciale, la circolare specifica che devono intendersi le imprese che svolgono attività di commercio al dettaglio e all'ingrosso, identificate dai codici statistico-contributivi 7.01.XX, 7.02.XX e 7.03.XX. Restano escluse le attività commerciali non in senso stretto, come pubblici esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, nonché le attività di servizi in genere.
Per il settore turistico, il riferimento è alle imprese turistiche definite dall'art. 5 della legge quadro 17 maggio 1983, n. 217, e individuate dall'art. 6 della medesima legge: alberghi, motels, villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, alloggi agro-turistici, esercizi di affittacamere, case e appartamenti per vacanze, case per ferie, ostelli per la gioventù e rifugi alpini.
Ai fini della soglia dei quindici dipendenti, non si computano né gli apprendisti né i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro. Il requisito occupazionale deve sussistere alla data di decorrenza dell'assunzione; la riduzione non viene meno se, durante il rapporto, la forza occupazionale supera i quattordici dipendenti.
Contratti di formazione e lavoro nei territori del Mezzogiorno
Per i datori di lavoro operanti nei territori del Mezzogiorno di cui al T.U. approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, la legge non introduce modifiche alla disciplina già vigente, richiamata dall'art. 5 del D.L. 30 maggio 1988, n. 173, convertito nella legge 26 luglio 1988, n. 291.
Restano quindi applicabili le regole già note:
- per le imprese ubicate nelle aree del Mezzogiorno, il beneficio contributivo è pari alla contribuzione prevista per gli apprendisti;
- per gli altri datori di lavoro, quali enti pubblici economici, liberi professionisti e consorzi di imprese, la riduzione è del 50% dei contributi dovuti.
Ulteriori norme sui contratti di formazione e lavoro
Oltre alla parte contributiva, l'art. 8 della legge interviene anche sui presupposti e sulle condizioni di utilizzo del contratto di formazione e lavoro.
La circolare segnala che il contratto non può essere utilizzato per l'acquisizione di professionalità elementari, caratterizzate da compiti generici o ripetitivi, come individuate dai contratti collettivi nazionali di categoria o da accordi interconfederali.
Il datore di lavoro non può esercitare la facoltà di assunzione mediante contratti di formazione e lavoro se, al momento della richiesta di avviamento, non ha mantenuto in servizio almeno il 50% dei lavoratori il cui contratto sia scaduto nei ventiquattro mesi precedenti. Non si computano i lavoratori dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che, alla scadenza, abbiano rifiutato di continuare il rapporto a tempo indeterminato. La limitazione non opera quando nel biennio precedente sia scaduto un solo contratto di formazione e lavoro.
Il contratto deve essere stipulato per iscritto; in mancanza, il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato. Copia del contratto e del progetto formativo devono essere consegnate al lavoratore all'atto dell'assunzione.
In caso di inadempimento degli obblighi formativi da parte del datore di lavoro, l'Ispettorato del Lavoro, previa diffida, dispone la revoca del beneficio fin dalla costituzione del rapporto, limitatamente al lavoratore interessato.
Modalità operative per le denunce contributive relative ai contratti di formazione e lavoro
La circolare disciplina l'esposizione dei dati nel modello DM10/2, differenziando le modalità a seconda del tipo di agevolazione e del territorio.
Per i datori di lavoro che fruiscono della riduzione del 25% fuori dal Mezzogiorno, si rinvia alle modalità operative già indicate nella circolare n. 261 del 7 dicembre 1990, punto II.
Per le imprese del settore commerciale e turistico con meno di quindici dipendenti che hanno diritto alla riduzione del 40%, il contributo va inizialmente calcolato sull'intera aliquota, senza riduzioni, ed esposto nei quadri B e C del DM10/2 con il codice tipo contribuzione 57. In particolare:
- il codice 157 va usato per gli operai con la dicitura "OP. C. FORM.";
- il codice 257 va usato per gli impiegati con la dicitura "IMP. C. FORM.";
- il codice O57 va usato per gli operai part-time con la dicitura "OP. C. FORM. P.T.";
- il codice Y57 va usato per gli impiegati part-time con la dicitura "IMP. C.FORM. P.T.".
Nel quadro D deve poi essere esposto l'importo pari al 40% dei contributi a carico del datore di lavoro con il codice L173 e la dicitura "Rid. 40% art. 8, comma 3 L. 407/1990".
Per le imprese artigiane si applicano le istruzioni del manuale "Istruzioni per la compilazione delle denunce DM10/89 - Edizione gennaio 1989", pagina 18.
Per le imprese operanti nelle circoscrizioni con rapporto iscritti/popolazione superiore alla media nazionale, in attesa dei decreti ministeriali di individuazione, si seguono le modalità del punto 1 oppure, se ne ricorrono i presupposti, quelle del punto 2.
Per i datori di lavoro operanti nel Mezzogiorno, la compilazione del DM10/2 deve seguire le istruzioni del manuale DM10/89, edizione gennaio 1989, alle pagine 18, 19 e 29.
Agevolazioni per assunzioni di lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi o sospesi da CIG straordinaria
Il comma 9 dell'art. 8 prevede, dal 1 gennaio 1991, una agevolazione aggiuntiva per i datori di lavoro indicati nei commi 1, 2 e 3, cioè in generale i soggetti ammessi alla stipula dei contratti di formazione e lavoro.
Se tali datori assumono con contratto a tempo indeterminato lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi, oppure sospesi dal lavoro e beneficiari di CIG straordinaria da un periodo uguale, i contributi previdenziali ed assistenziali sono ridotti del 50% per trentasei mesi. La disposizione opera solo se l'assunzione non è effettuata in sostituzione di lavoratori dipendenti della stessa impresa licenziati o sospesi per qualsiasi causa.
Per le assunzioni avvenute da imprese operanti nei territori del Mezzogiorno o da imprese artigiane, i contributi previdenziali ed assistenziali non sono dovuti per trentasei mesi.
La circolare evidenzia inoltre che, nella legge n. 56/1987, all'art. 10, comma 1, è stata inserita la lettera a-bis) relativa alle "liste di mobilità", comprendenti lavoratori da lungo tempo in cassa integrazione o iscritti nelle liste di collocamento da lungo periodo.
Soggetti beneficiari, esclusioni e documentazione
La norma interessa i datori di lavoro indicati nei primi tre commi dell'art. 8, cioè quelli in genere ammessi alla stipula dei contratti di formazione e lavoro. La circolare precisa che le disposizioni possono riguardare anche le aziende esercenti pubblico servizio di trasporto, con le peculiarità connesse all'iscrizione nel Fondo di previdenza per gli autoferrotranvieri.
Per il personale addetto al pubblico servizio di trasporto, l'iscrizione al Fondo speciale è possibile solo se l'azienda non è tenuta alle norme del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148; in caso contrario, l'iscrizione dipende da un apposito provvedimento di inquadramento in ruolo.
Per usufruire del beneficio, il datore di lavoro deve comunicare l'assunzione alla sede INPS competente, allegando documentazione che provi il possesso dei requisiti previsti dalla legge. Tale documentazione può consistere in una dichiarazione della sezione circoscrizionale per l'impiego o nella copia del nulla osta rilasciato dallo stesso ufficio, integrata se necessario da altri documenti o dichiarazioni. I documenti devono essere conservati dalla Sede per consentire i controlli.
Ai datori di lavoro beneficiari viene attribuito, dal 1 gennaio 1991, il codice di autorizzazione 5N, con il significato di azienda beneficiaria delle agevolazioni di cui all'art. 8, comma 9, legge n. 407/1990.
Modalità operative per la riduzione del 50% fuori dal Mezzogiorno
Per i datori di lavoro diversi dalle imprese artigiane operanti nelle aree non ricomprese nel Mezzogiorno, la riduzione del 50% va gestita esponendo prima la contribuzione piena nei quadri B e C del DM10/2, con il codice tipo contribuzione 58.
In particolare:
- il codice 158 va usato per gli operai con la dicitura "OP. L.407/90";
- il codice 258 va usato per gli impiegati con la dicitura "IMP. L.407/90".
Nel quadro D va poi esposto l'importo pari al 50% dei contributi con il codice L174 e la dicitura "Rid. 50% art. 8, comma 9 L. 407/1990".
Se la contribuzione previdenziale è esposta separatamente da quella assistenziale, quest'ultima deve essere accorpata con quella degli altri dipendenti per i quali si procede alla medesima separazione, mentre i contributi previdenziali continuano a essere esposti con i codici 158 e 258.
Modalità operative per imprese minerarie, fondi speciali e settori particolari
Per le imprese minerarie, i lavoratori occupati in superficie seguono le regole generali del punto precedente. Per il lavoro in sotterraneo, i dati vanno esposti con i codici K158 e K258, rispettivamente per operai e impiegati, indicando numero dipendenti, numero giornate, retribuzioni e contributi; la riduzione del 50% va poi riportata nel quadro D con il codice L174.
Per i lavoratori iscritti al Fondo di previdenza dell'ENEL e delle aziende elettriche private, al Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia e al Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, la circolare specifica le modalità di esposizione della contribuzione e le rispettive aliquote complessive, distinguendo tra quota a carico del datore di lavoro e quota a carico del lavoratore.
Nel caso del beneficio del 50%:
- per l'ENEL e le aziende elettriche private, la contribuzione totale è pari al 19,485%, di cui 13,675% a carico del datore di lavoro e 5,81% a carico del lavoratore; l'esposizione avviene con il codice X580 e la dicitura "FP. AN. L.407/90";
- per il Fondo telefonia, la contribuzione totale è pari al 12,805%, di cui 7,555% a carico del datore di lavoro e 5,25% a carico del lavoratore; l'esposizione avviene con il codice X580 e la dicitura "FP. AN. G. L.407/90";
- per il Fondo trasporti, la contribuzione totale è pari al 22,755%, di cui 12,715% a carico del datore di lavoro e 10,04% a carico del lavoratore; oltre alle retribuzioni, vanno indicati anche numero dipendenti e numero giornate.
Modalità operative per l'esenzione totale nei territori del Mezzogiorno e per le imprese artigiane
Per le imprese operanti nelle aree del Mezzogiorno e per le imprese artigiane che assumono lavoratori ai sensi dell'art. 8, comma 9, con decorrenza successiva al 31 dicembre 1990, l'esposizione in denuncia segue una logica analoga ma con esenzione totale della quota a carico del datore di lavoro.
Le imprese devono prima esporre la contribuzione piena nei quadri B e C con il codice tipo contribuzione 59:
- codice 159 con dicitura "OP. L.407/90";
- codice 259 con dicitura "IMP. L.407/90".
Nel quadro D va riportato l'importo dei contributi a carico del datore di lavoro, corrispondente all'esonero totale, con il codice L175 e la dicitura "Esonero art. 8, comma 9 L. 407/1990".
Per le imprese minerarie, i lavoratori in sotterraneo devono essere esposti con i codici K159 e K259, con i relativi dati di numero dipendenti, giornate, retribuzioni e contributi, mentre l'esonero totale va esposto nel quadro D con il codice L175.
Fondi di previdenza e trattenute a carico del lavoratore nel caso di esonero totale
Per i lavoratori iscritti ai Fondi speciali sopra indicati, quando spetta l'esenzione totale della quota datoriale, la circolare indica anche le modalità per la sola contribuzione a carico del lavoratore.
Per l'ENEL e le aziende elettriche private, la contribuzione a carico del lavoratore è pari al 5,81% e va esposta con il codice X590 e la dicitura "FP. AN. L.407/90".
Per il Fondo telefonia, la contribuzione a carico del lavoratore è pari al 5,25%, comprensiva dello 0,35% per la GESCAL, e va esposta con il codice X590 e la dicitura "FP. AN. G. L.407/90".
Per il Fondo trasporti, la contribuzione a carico del lavoratore è pari al 10,04%, comprensiva dello 0,35% per la GESCAL; in questo caso devono essere indicati anche numero dipendenti, numero giornate e retribuzioni imponibili.
Chiusura operativa
La circolare conclude richiamando che i datori di lavoro operanti nei territori del Mezzogiorno che non abbiano natura di impresa o di impresa artigiana, come enti pubblici economici, liberi professionisti e consorzi di imprese, devono seguire le modalità di esposizione previste per i datori di lavoro operanti fuori dal Mezzogiorno.
Punti principali
Contratti di formazione e lavoro: riduzioni contributive fuori dal Mezzogiorno
Per i contratti di formazione e lavoro con decorrenza successiva al 31 dicembre 1990, ai datori di lavoro operanti nelle aree non ricomprese nel Mezzogiorno si applica, in via generale, una riduzione del 25% dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro. Per imprese artigiane e imprese operanti in circoscrizioni con rapporto iscritti/popolazione superiore alla media nazionale, la contribuzione datoriale è dovuta in misura fissa pari a quella degli apprendisti. Per le imprese commerciali e turistiche con meno di 15 dipendenti la riduzione è del 40% sulla quota datoriale. La contribuzione a carico del lavoratore resta sempre integra.
Contratti di formazione e lavoro: disciplina nel Mezzogiorno
Per i datori di lavoro operanti nei territori del Mezzogiorno restano ferme le regole già previste dall'art. 5 del D.L. n. 173/1988, convertito nella legge n. 291/1988. Le imprese hanno diritto al contributo nella misura prevista per gli apprendisti, mentre gli altri datori di lavoro (enti pubblici economici, liberi professionisti, consorzi di imprese, compresi quelli di imprese artigiane) fruiscono della riduzione del 50% dei contributi.
Ulteriori condizioni sui contratti di formazione e lavoro
La circolare richiama alcune limitazioni: il contratto non può essere stipulato per professionalità elementari o compiti generici e ripetitivi; l'agevolazione non spetta ai datori di lavoro che non abbiano mantenuto in servizio almeno il 50% dei lavoratori con contratto scaduto nei 24 mesi precedenti, salvo che sia scaduto un solo contratto nel biennio; il contratto deve essere scritto, con consegna al lavoratore di copia del contratto e del progetto; in caso di inadempimento formativo, l'Ispettorato del lavoro revoca il beneficio per il lavoratore interessato.
Assunzioni di disoccupati da almeno 24 mesi o sospesi da CIG straordinaria
Dal 1 gennaio 1991, per assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi o sospesi da almeno 24 mesi e beneficiari di CIG straordinaria, i contributi sono ridotti del 50% per 36 mesi. Nei territori del Mezzogiorno e per le imprese artigiane è prevista l'esenzione totale dei contributi a carico del datore di lavoro per lo stesso periodo. Le agevolazioni non spettano se l'assunzione sostituisce lavoratori licenziati o sospesi dell'impresa.
Adempimenti, documentazione e codici DM10/2
Per accedere alle agevolazioni, il datore di lavoro deve comunicare l'assunzione alla Sede INPS competente e allegare documentazione idonea a dimostrare i requisiti soggettivi del lavoratore, come dichiarazione del collocamento o copia del nulla osta, oltre ad altra documentazione utile. Sono istituiti specifici codici di autorizzazione e di contribuzione: 5N per i benefici ex art. 8, comma 9; codici tipo contribuzione 57, 58, 59; e codici di esposizione e recupero nel quadro D (L173, L174, L175) secondo la tipologia di agevolazione e di settore.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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