Cassazione Penale, Sentenza n. 1229/2024 del 10/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato le istanze di corresponsione dell'indennità di custodia (avanzata da Giuseppe Purificato) e del rimborso delle spese di custodia (avanzata da Italarte s.r.l., rappresentata da Teresa Purificato) relative ad opere d'arte sequestrate nel procedimento a carico di Gennaro Mokbel. I ricorrenti sostenevano, in sintesi, che essendo comproprietari i beni la quota di indennità e di rimborso spettasse loro pro quota (in particolare due terzi), e che le spese sostenute per la conservazione fossero indispensabili e quindi rimborsabili ai sensi dell'art. 58 d.lgs. 115/2002.
La decisione
I ricorsi sono stati rigettati. La Corte di cassazione ha confermato che l'indennità di custodia e il rimborso delle spese spettano soltanto al custode diverso dal proprietario o avente diritto, e non al proprietario che già aveva rapporto di proprietà prima del sequestro. Nel caso concreto i beni risultavano pro quota nella disponibilità dei comproprietari, sicché Giuseppe Purificato era proprietario e non aveva titolo a indennità. Quanto ai canoni di locazione sostenuti da Italarte s.r.l., la Corte ha ritenuto che si trattasse di spese ordinarie inerenti alla qualità di proprietario e, in ogni caso, non "indispensabili alla specifica conservazione del bene", essendo state sostenute anche prima del sequestro; pertanto il rimborso è stato escluso. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 58 d.lgs. 30 maggio 2002, n. 115
1. Al custode, diverso dal proprietario o avente diritto, di beni sottoposti a sequestro penale probatorio e preventivo, e, nei soli casi previsti dal codice di procedura civile, al custode di beni sottoposti a sequestro penale conservativo e a sequestro giudiziario e conservativo, spetta un'indennità per la custodia e la conservazione. 2. L'indennità è determinata sulla base delle tariffe contenute in tabelle, approvate ai sensi dell'articolo 59, e, in via residuale, secondo gli usi locali. 3. Sono rimborsabili eventuali spese documentate se indispensabili per la specifica conservazione del bene.
La Corte interpreta la norma unitariamente: sia l'indennità sia il rimborso spese spettano esclusivamente al custode diverso dal proprietario; le spese sono rimborsabili solo se effettivamente indispensabili alla specifica conservazione del bene, non le spese ordinarie di proprietà.
artt. 676 e 667, comma 4, cod. proc. pen.
Riferimento procedurale operato dalla Corte di cassazione: qualificazione del ricorso come opposizione e rimessione degli atti al giudice dell'esecuzione.
Norme procedurali che hanno consentito la riclassificazione del ricorso e la rimessione al giudice dell'esecuzione; sono citate per la corretta inquadratura procedurale delle istanze.
art. 611 cod. proc. pen.
Regola richiamata per il trattamento dei ricorsi in camera di consiglio non partecipata e per il rigetto dell'istanza di discussione orale.
Ha giustificato il rigetto della richiesta di discussione orale, essendo i ricorsi da trattare in camera di consiglio non partecipata.
Massime di principio
- L'indennità di custodia e il rimborso delle spese previsti dall'art. 58 d.lgs. 115/2002 spettano solo a chi è stato nominato custode diverso dal proprietario; un proprietario dei beni sequestrati non ha diritto a tali emolumenti in virtù della sua qualità di proprietario preesistente al sequestro.
- La comproprietà dei beni non trasforma automaticamente i comproprietari in 'custodi' ai fini dell'art. 58: se i beni sono pro quota la qualifica di proprietario esclude l'indennità, salvo che non sia stato formalmente assunto il ruolo di custode diverso dal proprietario.
- Il rimborso spese è ammesso solo per spese documentate e indispensabili alla specifica conservazione del bene; spese ordinarie di gestione o canoni di locazione sostenuti anche prima del sequestro normalmente non sono rimborsabili.
- Chi voglia ottenere indennità o rimborso è tenuto a dimostrare la natura 'indispensabile' delle spese con documentazione probatoria specifica e a precisare il proprio ruolo operativo (es. nomina formale a custode terzo).
- Se un proprietario svolge attività di custodia e intende essere esonerato dall'onere materiale e ottenere compensi, è consigliabile chiedere espressamente la nomina come custode terzo o atti formali che distinguano il ruolo dalla mera qualità di proprietario.
- In presenza di contestazioni sulla proprietà pro quota è utile documentare la titolarità sui singoli beni (separazione materiale) per dimostrare che la quota di custodia o le spese si riferiscono a specifici oggetti e non alla generale qualità di proprietario.
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