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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16094/2025 del 28/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

Il detenuto agli arresti domiciliari ha chiesto l'autorizzazione ai colloqui con i familiari, lamentando che il diniego non fosse sorretto da elementi concreti e richiamando il rilievo costituzionale, convenzionale e giurisprudenziale del diritto ai colloqui come componente del percorso rieducativo e del minimo contatto con i congiunti. La questione portata in Cassazione riguardava però soprattutto la corretta qualificazione del mezzo di impugnazione: il ricorrente aveva proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento cautelare, mentre il giudice di legittimità ha verificato se il rimedio corretto fosse invece l'appello cautelare ex art. 310 c.p.p. e se fosse praticabile un ricorso per saltum.

La decisione

La Corte ha ritenuto che il ricorso non potesse essere esaminato come ricorso per cassazione, perché il provvedimento impugnato, incidendo sulle modalità di esecuzione degli arresti domiciliari e sulla libertà di comunicazione del sottoposto, rientra tra i provvedimenti sulla libertà personale impugnabili con appello cautelare ai sensi dell'art. 310 c.p.p. Ne è seguita la conversione del ricorso in appello cautelare e la trasmissione degli atti al giudice territorialmente competente. La Corte ha escluso anche la configurabilità di un ricorso per saltum.

Norme richiamate

  • art. 284, comma 2, c.p.p.

    non presente nel testo riportato

    I provvedimenti che regolano la facoltà dell'indagato di comunicare o allontanarsi nell'ambito degli arresti domiciliari incidono sul grado di afflittività della misura e hanno autonoma rilevanza cautelare.

  • art. 284, terzo comma, c.p.p.

    non presente nel testo riportato

    I provvedimenti sulle modalità di attuazione degli arresti domiciliari relativi alla facoltà di allontanarsi dal luogo di custodia sono provvedimenti sulla libertà personale.

  • art. 310 c.p.p.

    non presente nel testo riportato

    È il rimedio corretto per l'impugnazione dei provvedimenti incidenti sulle modalità di esecuzione degli arresti domiciliari, con sindacato di secondo grado esteso anche al merito.

Massime di principio

  • I provvedimenti che disciplinano in concreto le modalità di esecuzione degli arresti domiciliari, quando introducono limiti o divieti di comunicazione o di allontanamento, non sono meri atti accessori ma misure incidenti sulla libertà personale e sulla sua afflittività.
  • Contro tali provvedimenti il rimedio esperibile è l'appello cautelare ex art. 310 c.p.p., poiché è previsto un controllo di secondo grado anche sul merito della scelta cautelare.
  • Non è ammissibile il ricorso per cassazione diretto quando il sistema prevede l'appello cautelare come mezzo ordinario di impugnazione; in mancanza, il ricorso va convertito nel rimedio corretto e gli atti trasmessi al giudice competente.
  • La limitazione dei colloqui con i familiari negli arresti domiciliari richiede una specifica giustificazione cautelare, in quanto incide sulla libertà di comunicazione del soggetto sottoposto alla misura.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCustodia cautelare
RamiProcesso penaleMisure cautelari

Testo integrale

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