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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17359/2026 del 13/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza di appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di ricettazione per un veicolo di provenienza delittuosa. Con i primi tre motivi deduceva: 1) violazione di legge in relazione all'art. 131-bis c.p., sostenendo la ricorrenza della particolare tenuità del fatto; 2) violazione di legge in relazione agli artt. 648 e 624 c.p., contestando l'integrazione materiale e soggettiva della ricettazione; 3) violazione di legge in relazione all'art. 648, comma 4, c.p., censurando il diniego dell'attenuante della particolare tenuità prevista per la ricettazione. Con il quarto motivo denunciava inoltre la manifesta illogicità della motivazione. La Corte di cassazione ha ritenuto che i primi tre motivi fossero reiterativi di censure già prospettate in appello e disattese con motivazione congrua e non apparente, mentre il quarto motivo mirava in sostanza a una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo i primi tre motivi privi di specificità e meramente ripetitivi rispetto alle doglianze già esaminate in appello, e il quarto motivo manifestamente infondato perché diretto a contestare la motivazione in termini di merito, oltre i limiti del sindacato di legittimità. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto è stata esclusa sulla base della gravità concreta della condotta, del valore significativo del bene oggetto di ricettazione e dei precedenti/carcico pendente dell'imputato.

  • art. 648 c.p.

    La fattispecie di ricettazione è stata ritenuta integrata sia sul piano materiale sia su quello soggettivo, anche in considerazione della distanza di circa 200 km dal luogo del furto e dell'assenza di una spiegazione credibile circa il possesso del veicolo.

  • art. 624 c.p.

    È richiamato in relazione alla provenienza del bene, quale reato presupposto del bene oggetto di ricettazione.

  • art. 648, comma 4, c.p.

    L'attenuante speciale della particolare tenuità in tema di ricettazione è stata negata sulla base degli elementi di fatto valorizzati dai giudici di merito.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Il vizio di motivazione è sindacabile solo nei limiti dell'esistenza di un apparato argomentativo logicamente coerente, non potendo la Cassazione rivalutare le acquisizioni processuali.

  • art. 606, comma 2, lett. e), c.p.p.

    La censura di manifesta illogicità è stata esclusa perché la motivazione della sentenza impugnata non presentava contrasti logici rilevabili nel testo.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso è dovuta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Sono inammissibili in cassazione i motivi che si limitano a riproporre censure già dedotte in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La particolare tenuità del fatto, sia come causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. sia come attenuante speciale in tema di ricettazione, va esclusa quando la concreta gravità del fatto, il valore del bene e gli indici soggettivi dell'autore ne smentiscono la minima offensività.
  • Nel delitto di ricettazione, la prova del profilo soggettivo può essere desunta da elementi fattuali quali la distanza tra il luogo del furto e il luogo del rinvenimento/possesso del bene e l'assenza di una plausibile spiegazione circa la provenienza del bene stesso.
  • Il sindacato di legittimità sulla motivazione non consente una nuova valutazione del compendio probatorio, ma solo il controllo dell'esistenza di un apparato argomentativo non manifestamente illogico o contraddittorio.
  • La deduzione del vizio di motivazione è infondata quando la sentenza di merito espone una ricostruzione coerente dei fatti e delle ragioni giuridiche poste a base della decisione.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneCause di non punibilitàPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fattoOnere della prova

Testo integrale

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