Sentenza del 28/04/2017 n. 1415 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
NON DISPONIBILE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia delle Entrate aveva rettificato il valore fiscale della cessione di un ramo d’azienda, aumentando il corrispettivo dichiarato da 200.000 euro a 700.000 euro. L’Ufficio aveva escluso dal calcolo una passività di 500.000 euro, derivante da un mutuo chirografario acceso soltanto 46 giorni prima della cessione e assunto dalla cessionaria. Secondo l’Amministrazione, il mutuo non era adeguatamente documentato, non risultava inerente al ramo ceduto ed era stato predisposto allo scopo di ridurre artificiosamente la base imponibile dell’imposta di registro. La società sosteneva invece che l’operazione rispondesse a esigenze economico-finanziarie connesse alla costituzione della nuova realtà imprenditoriale e che il debito fosse effettivo e funzionale all’operazione.
La decisione
La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società, ritenendo non sufficientemente provata l’elusione fiscale. La Commissione tributaria regionale ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate e riformato la decisione di primo grado. Ha stabilito che, ai fini della riduzione della base imponibile nella cessione d’azienda, le passività devono risultare in modo inequivocabile da scritture contabili obbligatorie o da atti aventi data certa. Poiché il contratto di mutuo era contenuto in una scrittura privata non registrata e non assistita da altra prova certa dell’anteriorità, l’Ufficio non era tenuto a considerarne l’importo. Il ricorso originario della società è stato quindi respinto. Le spese del doppio grado sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Articoli 51 e 52 del d.P.R. n. 131/1986 – Testo unico dell’imposta di registro
L’art. 51, comma 4, prevede il controllo del valore dell’azienda con riferimento al valore complessivo dei beni che la compongono, al netto delle passività risultanti dalle scritture contabili obbligatorie.
Nella determinazione del valore imponibile di un’azienda ceduta, l’Amministrazione deve considerare le passività solo quando la loro esistenza sia adeguatamente documentata, in particolare mediante scritture contabili obbligatorie o atti con data certa. Il valore deve comunque essere verificato secondo il valore venale in comune commercio.
Art. 37-bis del d.P.R. n. 600/1973
La norma è richiamata con riferimento all’elusione fiscale e alla necessità di individuare valide ragioni economiche dell’operazione.
Il risparmio d’imposta può rientrare in una pianificazione fiscale legittima solo se l’operazione è sorretta da concrete ragioni economiche. Tuttavia, nel caso concreto, la questione decisiva è stata individuata nella mancata prova certa dell’esistenza e dell’opponibilità della passività.
Art. 2699 del codice civile
La riproduzione della scrittura privata in un atto pubblico può fornire certezza obiettiva dell’anteriorità della data.
Un atto pubblico costituisce uno degli strumenti idonei a dimostrare con certezza la data di formazione di un documento e, quindi, a renderne opponibile il contenuto ai terzi.
Massime di principio
- Nella cessione di un’azienda o di un ramo d’azienda, una passività può ridurre la base imponibile solo se la sua esistenza è documentata in modo certo e opponibile, mediante scritture contabili obbligatorie o atti con data certa.
- Un contratto di mutuo contenuto in una scrittura privata non registrata può non essere sufficiente per ottenere la detrazione del debito ai fini dell’imposta di registro, soprattutto se l’operazione è molto vicina temporalmente alla cessione.
- La prossimità temporale tra la contrazione del debito e la cessione non dimostra da sola l’elusione, ma costituisce un elemento di rischio che richiede una documentazione particolarmente solida sulle ragioni economiche dell’operazione.
- Il contribuente deve dimostrare non solo l’effettività del debito, ma anche la sua inerenza al complesso aziendale ceduto e la sua concreta incidenza sul valore dell’azienda.
- Per rendere una passività opponibile all’Amministrazione e ai terzi è opportuno utilizzare strumenti idonei a conferire data certa, come la registrazione dell’atto, l’inserimento in un atto pubblico o altri mezzi riconosciuti dall’ordinamento.
- La presenza di una finalità economica o finanziaria non è sufficiente quando mancano prove oggettive dell’effettività, della data e del collegamento funzionale della passività con l’azienda trasferita.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 28 apr 2017Sentenza del 28/04/2017 n. 525 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
- Sentenza · 28 apr 2017Sentenza del 28/04/2017 n. 1064 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 28 apr 2017Sentenza del 28/04/2017 n. 1072 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 28 apr 2017Sentenza del 28/04/2017 n. 1845 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 28 apr 2017Sentenza del 28/04/2017 n. 3037 - Comm. Trib. Prov. Milano
- Sentenza · 28 apr 2017Sentenza del 28/04/2017 n. 10523 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →