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Sentenza

Sentenza del 28/04/2017 n. 525 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Raddoppio deitermini per l'accertamento - sussistenza di fatti comportanti obbligo didenuncia penale - esito azione penale - irrilevanza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava quattordici avvisi di accertamento relativi a imposte dirette e IVA per gli anni 2007-2012 nei confronti della società fallita e, per gli anni 2008-2011, ai soci, ai quali erano stati imputati utili extracontabili. Gli accertamenti si fondavano su verifiche dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza e su tre operazioni ritenute fraudolente: l'operazione acqua, l'operazione leasing e l'acquisto di un'alesatrice inesistente. Il Fallimento e i soci contestavano, tra l'altro, la validità dell'attività istruttoria, la motivazione degli avvisi, l'utilizzabilità degli elementi penali e testimoniali, l'inesistenza delle operazioni, la mancata notifica del processo verbale di constatazione e la decadenza dal potere di accertamento per l'anno 2007. La sentenza affronta anche il raddoppio dei termini, ritenendolo legittimo quando emergano fatti comportanti l'obbligo di denuncia penale, anche se la denuncia non viene presentata o il procedimento penale si conclude con proscioglimento, assoluzione o condanna.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha riformato la sentenza di primo grado, che aveva annullato tutti gli avvisi. Ha dichiarato dovute le somme risultanti dagli avvisi notificati alla società, ritenendo validi gli accertamenti e utilizzabili gli elementi derivanti dalle indagini penali e dai processi verbali. Ha invece limitato la pretesa nei confronti dei soci: gli utili extracontabili potevano essere imputati loro solo nella misura del 49,72% e non per il 100% contestato. Le spese di entrambi i gradi di giudizio sono state compensate per la complessità della controversia e la reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • Art. 12, commi 2 e 7, Legge n. 212/2000

    Statuto dei diritti del contribuente

    La Commissione ha ritenuto che le garanzie relative alle ragioni della verifica e alla notifica del processo verbale non fossero violate, poiché la verifica non si era svolta presso la sede della società, ma presso la Guardia di Finanza, e le ragioni dell'attività erano state comunicate al Curatore.

  • Art. 42 del D.P.R. n. 600/1973

    Gli avvisi di accertamento sono stati ritenuti sufficientemente motivati e legittimi, anche con riferimento agli atti richiamati e agli elementi probatori posti a fondamento della pretesa.

  • Art. 56 del D.P.R. n. 633/1972

    La motivazione degli accertamenti IVA è stata ritenuta valida, in quanto supportata dai processi verbali e dagli ulteriori elementi istruttori prodotti dall'Ufficio.

  • Art. 7, comma 1, Legge n. 212/2000

    Il richiamo ad altri atti non comporta automaticamente l'illegittimità dell'avviso quando il contribuente possa comprendere la pretesa e gli atti siano comunque disponibili o prodotti in giudizio.

  • Articoli 47 e 59 del TUIR e D.M. 2 aprile 2008

    Gli utili extracontabili imputati ai soci devono essere assoggettati a tassazione secondo la percentuale fiscalmente rilevante, pari nel caso concreto al 49,72%, e non integralmente al 100%.

  • Art. 53 del D.Lgs. n. 546/1992

    L'appello dell'Agenzia è stato ritenuto ammissibile perché conteneva motivi sufficientemente individuati e non incerti.

  • Norme sul raddoppio dei termini di accertamento

    Il raddoppio è legittimo quando l'Amministrazione rileva fatti che, valutati al momento dell'accertamento, comportano l'obbligo di denuncia penale. Non è necessario che la denuncia sia effettivamente presentata né che il procedimento penale prosegua o si concluda con una condanna. Il giudice tributario può comunque verificare ex post, con una prognosi postuma, l'effettiva sussistenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia.

Massime di principio

  • Il raddoppio dei termini fiscali non dipende dall'esito del procedimento penale: è sufficiente che, al momento dell'accertamento, emergano fatti astrattamente riconducibili a un reato e tali da imporre la denuncia.
  • Il giudice tributario può controllare autonomamente se i fatti integrassero realmente i presupposti dell'obbligo di denuncia; il mero richiamo formale a un'ipotesi di reato non è sufficiente se mancano elementi concreti.
  • Gli atti del procedimento penale, comprese sentenze, intercettazioni e dichiarazioni, non vincolano automaticamente il giudice tributario, ma possono costituire elementi probatori rilevanti se valutati criticamente e pertinenti ai fatti fiscali.
  • In materia di fatture per operazioni inesistenti, l'Ufficio deve fornire elementi idonei a dimostrare la frode e il coinvolgimento o la consapevolezza del contribuente; quest'ultimo deve poi dimostrare di avere adottato controlli ragionevoli e coerenti con l'ordinaria diligenza commerciale.
  • La verifica svolta presso gli uffici della Guardia di Finanza, anziché presso la sede del contribuente, può comportare una diversa applicazione delle garanzie previste per le verifiche nei locali dell'impresa.
  • Nelle società a ristretta base partecipativa, gli utili extracontabili possono essere presuntivamente imputati ai soci, ma la tassazione deve rispettare la percentuale fiscalmente prevista e non può eccedere quanto effettivamente imputabile secondo la legge.

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