Sentenza del 28/04/2017 n. 10523 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava la sentenza della C.T.R. di Bari che aveva escluso la rilevanza fiscale delle movimentazioni bancarie, ritenendo insufficiente la presenza di accrediti su un conto corrente con saldo negativo e affermando che mancassero ulteriori elementi gravi, precisi e concordanti. Il ricorso riguardava, in particolare, la violazione dell'art. 384, comma 2, c.p.c., per mancata osservanza del principio di diritto già enunciato dalla Cassazione nella precedente sentenza di rinvio, nonché la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso e dichiarato assorbito il secondo. Ha stabilito che il giudice del rinvio non si era uniformato al principio di diritto già affermato dalla Cassazione. I dati dei conti correnti possono essere utilizzati per presumere l'esistenza e quantificare un reddito occulto, anche se il contribuente non esercita formalmente un'attività d'impresa e anche se il conto presenta un saldo negativo. L'oggetto dell'accertamento sono infatti i singoli movimenti bancari nel periodo d'imposta, rispetto ai quali spetta al contribuente fornire spiegazioni analitiche e dimostrare la loro irrilevanza fiscale. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio ad altra sezione della C.T.R. di Bari, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4
Consente l'accertamento sintetico sulla base di elementi indicativi di una capacità contributiva non coerente con il reddito dichiarato. Le movimentazioni bancarie possono concorrere a fondare la presunzione di redditi non dichiarati.
Art. 384, comma 2, c.p.c.
In caso di cassazione con rinvio, il giudice del rinvio è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e deve rispettare anche i presupposti logico-giuridici della decisione, non potendo riesaminare la questione disattendendo tale principio.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 32
Il contribuente conserva il diritto di difesa e può depositare documenti e memorie nel giudizio tributario entro i termini processuali previsti, al fine di giustificare analiticamente i movimenti bancari contestati.
Massime di principio
- In materia di accertamenti bancari, l'Amministrazione finanziaria può utilizzare i movimenti risultanti dai conti correnti come base presuntiva per individuare redditi non dichiarati, anche in assenza della prova preliminare di un'attività d'impresa, artistica o professionale.
- Un saldo negativo del conto corrente non neutralizza automaticamente la rilevanza fiscale degli accrediti o degli altri movimenti: devono essere esaminati i singoli movimenti nel periodo d'imposta.
- Il contribuente deve fornire spiegazioni specifiche, documentate e riferite alle singole operazioni; contestazioni generiche o il semplice richiamo alla natura non reddituale dei movimenti possono non essere sufficienti.
- Quando la Cassazione rinvia la causa enunciando un principio di diritto, il giudice del rinvio deve attenersi a quel principio e ai relativi presupposti, senza adottare una soluzione incompatibile con quanto già stabilito.
- La presunzione derivante dai dati bancari è superabile, ma richiede una prova contraria concreta, idonea a dimostrare che le somme derivano da fonti non imponibili, da trasferimenti irrilevanti fiscalmente o da operazioni già dichiarate.
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