Sentenza del 28/04/2017 n. 1064 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Tarsu - Soggetti passivi - Mancata detenzione materiale e giuridica dell'area o dei locali - Debenza all'imposizione - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa impositiva è stata ritenuta non dovuta nei confronti del soggetto privo della detenzione materiale e giuridica dell'area o dei locali. Il requisito determinante per l'applicazione della TARSU è l'effettiva disponibilità e utilizzazione del bene da parte dell'utilizzatore finale; in assenza di tale requisito, non sussiste la debenza del tributo.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente sosteneva di non essere soggetto passivo della TARSU perché non aveva la detenzione materiale e giuridica dei locali o dell'area interessati. Ai sensi degli articoli 62 e 63 del D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, l'obbligo tributario grava infatti su chi occupa o detiene effettivamente i locali o le aree, anche in via solidale con gli altri componenti del nucleo familiare o con gli utilizzatori comuni.
Norme richiamate
D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62
Individua i locali e le aree suscettibili di produrre rifiuti e, quindi, potenzialmente soggetti alla TARSU.
D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 63
I soggetti passivi e i soggetti responsabili del tributo sono coloro che occupano o detengono i locali o le aree di cui all'art. 62.
La soggettività passiva richiede l'occupazione o la detenzione effettiva del bene. Il tributo è dovuto dall'utilizzatore finale che abbia la detenzione materiale e giuridica dell'area o dei locali, con responsabilità solidale nei casi previsti dalla norma.
Massime di principio
- Per la TARSU, la mera titolarità formale o astratta di un rapporto con l'immobile non è necessariamente sufficiente: occorre verificare chi ne abbia l'effettiva detenzione e utilizzazione.
- Il soggetto che dimostri di non avere mai avuto la disponibilità materiale e giuridica dei locali o dell'area può contestare validamente l'imposizione.
- In presenza di più persone che utilizzano lo stesso immobile, l'obbligazione può operare in solido tra i componenti del nucleo familiare o tra gli utilizzatori comuni, secondo quanto previsto dalla legge.
- L'accertamento deve concentrarsi sull'utilizzatore finale e sulla concreta possibilità di produrre rifiuti nell'area o nei locali, non soltanto sull'intestazione catastale o sulla proprietà.
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