Sentenza del 28/04/2017 n. 3037 - Comm. Trib. Prov. Milano
DUPLICAZIONE DI IMPOSTA - ISTANZA DI RIMBORSO - Erroneo versamento - Iscrizione a ruolo somme non dovute - Obbligo di impugnativa - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha riconosciuto che l’art. 41 del d.P.R. 602/1973 si applica sia quando la duplicazione d’imposta dipende da un errore dell’Amministrazione sia quando deriva da un erroneo versamento del contribuente. Di conseguenza, il contribuente non è obbligato a impugnare necessariamente l’atto di pagamento relativo all’imposta già versata e può chiedere il rimborso delle somme pagate in eccesso.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente contestava l’iscrizione a ruolo e la richiesta di pagamento di somme che risultavano già corrisposte, chiedendo il rimborso dell’importo versato in eccedenza. La questione riguardava se, in presenza di una duplicazione d’imposta derivante da un errore del contribuente, fosse necessario impugnare l’atto con cui era stato intimato il pagamento oppure se fosse sufficiente presentare un’istanza di rimborso.
Norme richiamate
Art. 41 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Prevede l’obbligo dell’Amministrazione finanziaria di rimborsare le maggiori somme iscritte a ruolo in caso di duplicazione d’imposta.
La disposizione si applica anche quando la duplicazione deriva da un errore del contribuente nell’effettuazione del versamento, non solo da un errore dell’Ufficio. Pertanto, il rimborso può essere richiesto senza che sia sempre necessaria l’impugnazione dell’atto di pagamento.
Massime di principio
- Quando un contribuente paga per errore un’imposta e la stessa somma viene successivamente richiesta o iscritta a ruolo, si configura una possibile duplicazione d’imposta.
- La tutela mediante istanza di rimborso può essere utilizzata anche se l’errore originario è del contribuente, purché sia dimostrato l’avvenuto pagamento e l’effettiva duplicazione.
- Non è sempre necessario impugnare l’atto con cui viene richiesto il pagamento di un’imposta già versata; tuttavia, occorre verificare i termini e le caratteristiche dell’atto, poiché in alcune situazioni l’impugnazione può essere comunque prudente per evitare la definitività della pretesa.
- La richiesta di rimborso dovrebbe essere accompagnata dalla documentazione che dimostri il versamento erroneo, l’identità del tributo e l’assenza di una distinta obbligazione tributaria.
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