Sentenza del 28/04/2017 n. 1072 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Accertamento imposte - Avviso di accertamento - Prove illegittimamente acquisite - Utilizzabilità nel processo tributario - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che i dati bancari utilizzati per l’accertamento fossero inutilizzabili perché ottenuti da un dipendente di una banca estera in violazione dei doveri di fedeltà verso il datore di lavoro e degli obblighi di riservatezza. La contestazione riguardava, quindi, la legittimità dell’acquisizione e dell’impiego di tali informazioni nel processo tributario.
La decisione
La contestazione è stata respinta. È stato affermato che, nell’attività di contrasto all’evasione fiscale, l’Amministrazione può utilizzare ogni elemento dotato di valore indiziario, salvo che l’inutilizzabilità derivi espressamente dalla legge tributaria oppure dalla violazione di diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione. I dati bancari ottenuti tramite strumenti di cooperazione comunitaria restano utilizzabili anche se il dipendente della banca estera li ha acquisiti violando obblighi di fedeltà e riservatezza, poiché tali obblighi non godono, nei confronti del fisco italiano, di una copertura costituzionale o di una tutela legale idonea a escludere l’utilizzo probatorio. L’accertamento è pertanto rimasto fondato anche su tali dati.
Norme richiamate
Principi generali in materia di accertamento tributario e prova indiziaria
L’Amministrazione finanziaria può avvalersi di ogni elemento di valore indiziario, con esclusione di quelli la cui inutilizzabilità discenda dalla legge tributaria o dalla violazione di diritti fondamentali di rango costituzionale.
Nel processo tributario vige un principio di ampia utilizzabilità degli elementi probatori e indiziari. L’esclusione della prova non consegue automaticamente a qualsiasi irregolarità nella sua acquisizione, ma richiede una specifica previsione di legge tributaria oppure la lesione di un diritto fondamentale costituzionalmente protetto.
Strumenti di cooperazione comunitaria in materia di informazioni bancarie e fiscali
Sono utilizzabili i dati bancari ottenuti mediante gli strumenti di cooperazione comunitaria dal dipendente di una banca residente all’estero.
Le informazioni bancarie trasmesse attraverso canali istituzionali di cooperazione fiscale possono essere utilizzate dall’Amministrazione italiana, anche quando la loro originaria acquisizione da parte del dipendente bancario abbia violato obblighi contrattuali o di riservatezza nei confronti della banca.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario, una prova non è automaticamente inutilizzabile solo perché è stata acquisita in violazione di obblighi contrattuali, disciplinari o di riservatezza privi di tutela costituzionale nei confronti dell’Amministrazione finanziaria.
- L’inutilizzabilità della prova deve derivare da una specifica norma tributaria oppure dalla violazione di un diritto fondamentale riconosciuto dalla Costituzione; le irregolarità meramente privatistiche, di regola, non bastano.
- I dati bancari provenienti dall’estero e trasmessi tramite procedure ufficiali di cooperazione fiscale possono essere utilizzati per l’accertamento, anche se la loro fonte originaria ha agito in violazione dei propri doveri verso il datore di lavoro.
- La provenienza formalmente irregolare dell’informazione non determina necessariamente l’annullamento dell’accertamento: occorre verificare concretamente se siano stati lesi diritti fondamentali o se esista una specifica causa legale di inutilizzabilità.
- L’Amministrazione può fondare l’accertamento anche su elementi indiziari, purché questi siano valutabili nel loro complesso e non siano colpiti da un divieto probatorio previsto dalla legge.
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