Sentenza del 10/10/2019 n. 41625 - Corte di Cassazione
Fatture false - Riciclaggio - Art. 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74 - Misure cautelari - Sequestro preventivo - Ordinanza di convalida.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame di Milano che aveva confermato il sequestro preventivo, diretto o per equivalente, di euro 53.769,85, disposto in relazione al reato di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74/2000. Ha contestato, da un lato, l'illogicità della motivazione circa la finalizzazione della propria condotta alla commissione, da parte di terzi, dei reati di riciclaggio e intestazione fittizia di beni; dall'altro, la validità del sequestro preventivo d'urgenza e della relativa convalida.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, contro le ordinanze emesse nel riesame di sequestri preventivi, sia deducibile in cassazione soltanto la violazione di legge, non i vizi di illogicità o insufficienza della motivazione. Nel merito, ha comunque rilevato che il Tribunale aveva adeguatamente descritto il meccanismo delle false fatture: pagamenti a società estere, successiva retrocessione in contanti e movimentazione del denaro tramite società estere, con una connessione finalistica tra evasione fiscale e riciclaggio. La Corte ha inoltre precisato che il sequestro d'urgenza del Pubblico Ministero, la sua convalida e il successivo decreto giudiziale di sequestro sono atti distinti; il provvedimento giudiziale costituisce il titolo autonomo del vincolo. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 2.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Art. 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74
La fatturazione per operazioni inesistenti integra il reato fiscale quando le fatture sono utilizzate per documentare operazioni non effettuate e ottenere un indebito vantaggio tributario.
Art. 321, commi 3-bis e 3-ter, codice di procedura penale
Il Pubblico Ministero può disporre il sequestro preventivo d'urgenza, soggetto a convalida del giudice; il giudice emette poi un autonomo provvedimento di sequestro, che costituisce il titolo del vincolo reale.
Artt. 324 e 325, comma 1, codice di procedura penale
Il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse nel riesame di un sequestro preventivo è ammesso esclusivamente per violazione di legge, inclusa l'omissione assoluta o la motivazione meramente apparente, ma non per la semplice illogicità della motivazione.
Art. 606, comma 1, lettera e), codice di procedura penale
I vizi di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione appartengono al controllo ordinario di legittimità, ma non possono essere fatti valere nel ricorso contro un'ordinanza di riesame di un sequestro preventivo, limitato dall'art. 325 alla violazione di legge.
Art. 12, lettera c), e art. 16, codice di procedura penale
Le norme sulla connessione tra procedimenti possono trovare applicazione quando la condotta oggetto del reato fiscale è finalisticamente collegata alla commissione di ulteriori reati, come il riciclaggio.
Art. 616, codice di procedura penale
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ricorrendone i presupposti, di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- L'utilizzo consapevole di fatture per operazioni inesistenti può concorrere, sul piano cautelare, con una condotta finalizzata a consentire a terzi il riciclaggio del denaro, soprattutto quando i pagamenti sono seguiti da retrocessioni in contanti o da movimentazioni tramite società estere.
- Nel riesame di un sequestro preventivo, la Corte di cassazione non rivaluta normalmente la logicità della ricostruzione dei fatti: il ricorso è ammesso principalmente per violazioni di legge, omissione assoluta della motivazione o motivazione soltanto apparente.
- Il sequestro preventivo d'urgenza disposto dal Pubblico Ministero è provvisorio. La convalida e il successivo decreto giudiziale sono fasi e atti distinti; il titolo effettivo del vincolo è il provvedimento giudiziale autonomo emesso dal giudice.
- La confisca per equivalente può giustificare il sequestro di somme nella disponibilità dell'indagato quando non sia possibile individuare direttamente il profitto del reato, nei limiti e alle condizioni previste dalla legge.
- Un ricorso manifestamente infondato o fondato su motivi non consentiti può essere dichiarato inammissibile, con conseguenze economiche ulteriori rispetto alla sola conferma del sequestro.
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