Sentenza n. 15546/2026 - Roma, Sezione 3B
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Ministero nell’esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto l’abusiva reiterazione di contratti a termine e condannato al pagamento di 13 mensilità dell’ultima retribuzione utile per il TFR, oltre accessori di legge
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Roma, Sezione Lavoro, n. 3581/2025, pubblicata il 25 marzo 2025 e passata in giudicato per mancata impugnazione nel termine di sei mesi. Il titolo aveva accertato l’abusiva reiterazione dei contratti a termine e condannato il Ministero al pagamento di 13 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, oltre accessori dalla domanda al soddisfo. La ricorrente ha dedotto l’inerzia dell’Amministrazione e domandato l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la condanna al pagamento di penalità di mora.
La decisione
Il TAR ha accolto parzialmente il ricorso per ottemperanza. Ha ritenuto provato il passaggio in giudicato e ha rilevato che il Ministero non aveva dimostrato di avere adempiuto né indicato sopravvenienze ostative; ha quindi ordinato l’esecuzione del titolo entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale del Ministero competente per materia, con facoltà di delega e senza compenso, incaricandolo di provvedere entro 60 giorni dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione. Ha respinto la domanda di penalità di mora perché il ritardo non appariva significativo e pregnante. Ha condannato il Ministero alle spese, liquidate in 600 euro oltre spese generali e accessori, con distrazione ai difensori dichiaratisi antistatari.
Norme richiamate
art. 64 c.p.a.
Difatti l’Amministrazione non ha dimostrato in giudizio di avere adempiuto al comando giurisdizionale, né ha evidenziato sopravvenienze o comunque circostanze sopravvenute ostative.
Nel giudizio di ottemperanza, l’Amministrazione deve fornire la prova dell’adempimento del comando giudiziale o indicare circostanze sopravvenute che ne ostino l’esecuzione; in mancanza, la domanda di esecuzione è fondata.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il titolo giudiziale è passato in giudicato e il debitore pubblico non dimostra di avervi dato esecuzione né indica circostanze sopravvenute ostative, il giudice ordina all’Amministrazione di adempiere entro un termine e può nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di infruttuosa scadenza.
- La penalità di mora non va riconosciuta quando il ritardo dell’Amministrazione nell’esecuzione del giudicato non risulti significativo e pregnante.
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