Cassazione Penale, Sentenza n. 2038/2024 del 17/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta e rituale rinuncia formulata dal difensore in data 05/12/2023. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 2.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza ex art. 310 cod. proc. pen. del 03/10/2023 che aveva respinto la richiesta di revoca o attenuazione degli arresti domiciliari e la subordinata autorizzazione ad allontanarsi per lavoro. Motivo formale unico: mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Si contestava in particolare l'omessa valutazione dell'attualita e concretezza del pericolo di reiterazione, la mancata considerazione dell'assoluzione dal reato di autoriciclaggio, le dichiarazioni rese dall'imputato in sede di appello e la documentazione prodotta, la rilevanza di una precedente condanna in continuazione, il sequestro e la confisca dei beni e la documentazione prodotta a sostegno della richiesta di permesso lavorativo (indicazione del luogo e disponibilita a rispettare limiti)
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
ordinanza impugnata ex art. 310 cod. proc. pen.
Norma di riferimento per l'appello contro misure cautelari; qui il gravame contestava l'ordinanza cautelare del Tribunale
art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.
non richiesta la trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.
Regola la possibilita di trattare il procedimento con contraddittorio scritto quando non e richiesta la trattazione orale
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
art. 23, comma 8, di. 28 ottobre 2020, n. 137
Prevede la modalita di trattazione scritta e la requisitoria scritta in determinati provvedimenti, applicata anche nel procedimento in esame
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
motivazione nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limita l'enunciazione e la formulazione del motivo in cassazione ai fini della decisione
artt. 2, 8 e 10-quater d.lgs. 74/2000 e art. 640 cod. pen.
reati fiscali indicati (artt. 2,8 e 10-quater d.lgs. 74/2000) e art. 640 cod. pen.
Indicano le fattispecie penali contestate al ricorrente in primo grado (delitti fiscali e truffa)
art. 599-bis cod. proc. pen.
rideterminava la pena ex art. 599-bis cod. proc. pen.
Norma relativa alla rideterminazione della pena in sede di giudizio abbreviato in appello
art. 616 cod. proc. pen.
per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma
Consente alla Corte di Cassazione di condannare il ricorrente al pagamento delle spese e di una somma a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile per profili di colpa
Massime di principio
- La rinuncia formale e rituale al ricorso, dichiarata dal difensore, rende il ricorso inammissibile per sopravvenuta rinuncia e la Corte pronuncia la chiusura del procedimento
- La rinuncia al ricorso comporta conseguenze economiche: la condanna alle spese processuali e, se la fattispecie ricorre, il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
- Nei ricorsi avverso misure cautelari e nelle istanze di revoca/attenuazione occorre dimostrare l'assenza di esigenze cautelari attuali e concrete; e' necessario documentare elementi nuovi e rilevanti (es. assoluzioni sopravvenute, atti di collaborazione, mutata situazione patrimoniale, rischio concreto per l'incolumita) e spiegare in che modo questi elementi incidono sulla valutazione del pericolo di reiterazione
- Per ottenere autorizzazioni per allontanamenti per lavoro durante arresti domiciliari conviene indicare chiaramente luogo e modalita di lavoro, orari e impegni, nonchè la necessita economica e l'assenza di alternative, per consentire al giudice di valutare la compatibilita con le esigenze cautelari
- In cassazione è importante non limitarsi a censure generiche sulla motivazione: il motivo deve indicare i passaggi logici omessi o contraddittori e rispettare i limiti di enunciazione stabiliti dalla normativa processuale (art. 173 disp. att.)
- Se non si richiede la trattazione orale, il procedimento puo essere deciso con contraddittorio scritto; valutare tempestivamente la richiesta di discussione orale quando ritenuta strategica
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