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Sentenza

Sentenza n. 474/2026 - Firenze, Sezione 2

per l'annullamento A) quanto al ricorso n. 2864 del 2025: - del provvedimento di revoca del nulla-osta (istanza -OMISSIS-) al lavoro subordinato, emesso e notificato dalla Prefettura di Lucca in data 23/06/2025; - di ogni altro atto comunque connesso a quello impugnato; B) quanto al ricorso n. 2865 del 2025: - del provvedimento di revoca del nulla-osta (istanza -OMISSIS-) al lavoro subordinato, emesso dalla Prefettura di Lucca in data 23/06/2025; - di ogni altro atto comunque connesso a quello impugnato.

Giustizia amministrativa202502865

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimenti di revoca dei nulla-osta al lavoro subordinato rilasciati ai ricorrenti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato le revoche dei nulla-osta al lavoro subordinato, sostenendo: la tardività dell'intervento rispetto alle date di rilascio dei nulla-osta e la violazione dei limiti dell'autotutela; la nullità o illegittimità dei provvedimenti per carenza di istruttoria e per mancata convocazione dei lavoratori e del datore di lavoro; l'omessa comunicazione del preavviso di revoca, almeno nei confronti di uno dei lavoratori, nonché l'incertezza sulla comunicazione al datore di lavoro; la violazione delle circolari ministeriali che consentirebbero il rilascio di un permesso per attesa occupazione in caso di indisponibilità sopravvenuta del datore di lavoro; l'omessa considerazione del reperimento di un nuovo lavoro; la mancata traduzione dei provvedimenti; il mancato ricorso al soccorso istruttorio; la violazione della prassi amministrativa che avrebbe imposto la convocazione delle parti e, in caso di assenza, l'archiviazione per disinteresse; la violazione dell'art. 17-bis l. 241/1990 e la rilevanza del decorso del termine per il silenzio-assenso endoprocedimentale. I ricorrenti hanno inoltre chiesto il risarcimento del danno da ritardo, la convocazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e la conclusione del procedimento entro un termine prefissato, con eventuale nomina di un commissario ad acta. La Prefettura ha dedotto di avere comunicato l'avvio del procedimento di revoca al datore di lavoro, soggetto istante, tramite l'applicativo Spi 2.0, senza ricevere osservazioni; ha evidenziato che il nulla-osta era stato rilasciato automaticamente decorso il termine di legge, ma con salvezza dei controlli successivi e della revoca in caso di elementi ostativi, e che il parere negativo dell'Ispettorato territoriale del lavoro riguardava requisiti oggettivi del datore di lavoro.

La decisione

Il TAR ha riunito i due ricorsi per la sostanziale sovrapponibilità delle vicende e li ha respinti. Ha ritenuto provato che il contraddittorio procedimentale fosse stato attivato nei confronti del datore di lavoro, che era il soggetto istante e non i lavoratori. La mancata presentazione di osservazioni da parte del datore di lavoro è stata valutata come indice del suo disinteresse alla stipula del contratto di lavoro; ne consegue che la revoca dei nulla-osta costituisce esito obbligato e non consente il rilascio del permesso per attesa occupazione, poiché tale possibilità presuppone l'interruzione di un rapporto di lavoro correttamente instaurato e cessato per causa non imputabile al lavoratore. Il giudice ha escluso la violazione dei termini dell'autotutela: il nulla-osta era stato rilasciato automaticamente ex lege, decorso il termine dalla presentazione dell'istanza, con riserva della successiva verifica dei requisiti esistenti ab origine e con espressa previsione della revoca in caso di mancata instaurazione del rapporto o negli altri casi di legge; pertanto non si configurava un affidamento tutelabile. Per la stessa ragione è stata ritenuta inapplicabile la disciplina dell'art. 17-bis l. 241/1990. La censura relativa alla mancata traduzione è stata respinta, poiché l'eventuale vizio avrebbe potuto incidere sulla tempestività dell'azione giudiziaria, che nel caso concreto è stata comunque esercitata. Le ulteriori censure non sono state accolte. Le domande consequenziali e risarcitorie sono rimaste prive di accoglimento. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 42, commi 1 e 2, d.l. 21 giugno 2022, n. 73, convertito dalla l. 4 agosto 2022, n. 122

    Il nulla-osta al lavoro subordinato può essere rilasciato decorso il termine previsto anche senza previa acquisizione delle informazioni sugli elementi ostativi; il successivo accertamento di tali elementi comporta la revoca del nulla-osta e del visto d'ingresso.

  • artt. 22 e 24 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    Sono richiamati quali disposizioni relative agli elementi ostativi la cui verifica può intervenire successivamente al rilascio del nulla-osta.

  • art. 17-bis l. 7 agosto 1990, n. 241

    La disciplina del silenzio-assenso tra amministrazioni non è applicabile al meccanismo di rilascio automatico del nulla-osta e alla successiva verifica dei requisiti.

  • circolari Ministero dell'Interno n. 2570/2006 e n. 3836/2007

    Sono state invocate dai ricorrenti per sostenere la possibilità di ottenere un permesso per attesa occupazione; il giudice ha escluso tale possibilità nel caso di mancata instaurazione del rapporto di lavoro.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità dei ricorrenti.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità degli interessati mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Il nulla-osta al lavoro subordinato rilasciato automaticamente decorso il termine previsto dalla legge non preclude i successivi controlli amministrativi sulla sussistenza originaria dei requisiti e può essere revocato quando emergano elementi ostativi riferibili ai requisiti del datore di lavoro, secondo la previsione contenuta nello stesso titolo.
  • La comunicazione di avvio del procedimento di revoca deve essere effettuata nei confronti del soggetto che ha presentato l'istanza di nulla-osta, normalmente il datore di lavoro, quando le ragioni della revoca riguardano requisiti oggettivi riferibili alla sua sfera; il lavoratore non è il soggetto istante per tale procedimento.
  • La mancata instaurazione del rapporto di lavoro e l'assenza di osservazioni del datore di lavoro, previamente coinvolto nel procedimento, giustificano la revoca del nulla-osta e non consentono il rilascio di un permesso per attesa occupazione quando non sia mai stato instaurato un precedente rapporto di lavoro regolare cessato per causa non imputabile al lavoratore.
  • La revoca del nulla-osta rilasciato automaticamente, con riserva dei controlli successivi e con espressa previsione della revoca in caso di mancata instaurazione del rapporto, non costituisce esercizio tardivo dell'annullamento d'ufficio e non determina un affidamento tutelabile sulla stabilità del titolo.
  • L'eventuale mancata traduzione di un provvedimento amministrativo destinato a uno straniero può incidere sulla possibilità di impugnarlo tempestivamente, ma non determina l'illegittimità rilevante ai fini dell'annullamento quando l'interessato abbia comunque proposto tempestivamente ricorso.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaAutotutelaPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaPartecipazione procedimentaleLegittimo affidamentoSilenzio della pubblica amministrazione

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