Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 01305/2026 del 13/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per i reati indicati (artt. 334 e 648 c.p.), deducendo: (1) violazione dell'art. 603 c.p.p. e difetto di motivazione per la mancata rinnovazione istruttoria richiesta in appello volta ad acquisire l'annotazione di p.g. nella quale l'imputato avrebbe indicato chi gli aveva consegnato l'autovettura rubata; la prova sarebbe stata decisiva poiché la sentenza di merito si sarebbe basata sull'assenza di giustificazioni attendibili sul possesso del veicolo; (2) violazione dell'art. 648, comma 4, c.p. e dell'art. 603 c.p.p. per la mancata applicazione dell'attenuante speciale, pur richiamando la stessa informativa che non era stata formalmente acquisita, nonché considerazioni sulla pericolosità sociale e precedenti (ultima condanna del 2008).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché formulato con motivi generici che non si confrontano con il contenuto della motivazione di merito e, comunque, manifestamente infondati. Quanto alla mancata rinnovazione istruttoria, la Corte ha richiamato il principio secondo cui in appello l'assunzione di prove nuove è ammessa solo se i dati precedenti sono incerti e la prova richiesta è decisiva; ha quindi ritenuto che i giudici di merito avessero adeguatamente motivato il rigetto, osservando altresì che la circostanza delle due targhe giustapposte e gli accertamenti successivi confermavano la sottrazione dell'autovettura e rendevano non decisiva la prova richiesta. Sulla non concessione della lieve entità e sull'atteggiamento deterrente, la Corte ha ritenuto congrua la motivazione dei giudici di merito basata su manomissione del veicolo e su elementi soggettivi. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 334 cod. pen.

    Norma menzionata come fattispecie penalmente rilevante contestata in merito; la decisione non entra nel merito della disposizione ma la indica tra i reati per cui è stata pronunciata la condanna.

  • art. 648 cod. pen., comma 4

    Richiamata dalla difesa come base per l'attenuante speciale; la Corte territoriale e la Cassazione hanno ritenuto che l'attenuante non fosse applicabile alla luce della valutazione complessiva delle prove e della personalità del reo.

  • art. 603 cod. proc. pen., comma 1

    Interpretato secondo la giurisprudenza consolidata: in appello l'assunzione di nuove prove è eccezionale e subordinata alla certezza di incertezza dei dati probatori precedenti e alla decisività della prova richiesta; il rigetto può essere anche implicito se la motivazione di merito mostra l'assenza di carattere decisivo della prova.

  • art. 611 cod. proc. pen., comma 1

    Richiamato per segnalare che il procedimento si è svolto con trattazione scritta; non incide sulla valutazione di ammissibilità del ricorso in cassazione.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata ai fini di riepilogo dei motivi di impugnazione; non oggetto di interpretazione decisiva nella sentenza.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile.

Massime di principio

  • In appello la richiesta di nuove prove ex art. 603 c.p.p. è eccezionale: va dimostrato che i dati processuali esistenti sono incerti e che la prova richiesta è decisiva per risolvere l'incertezza.
  • Il rigetto dell'istanza istruttoria in appello può essere implicito se la motivazione della decisione dimostra che l'incombente richiesto non avrebbe inciso sulla valutazione complessiva delle prove.
  • La Corte di legittimità non riesamina i fatti se la motivazione di merito è congrua e sufficiente; i motivi generici che non affrontano specificamente le ragioni enunciate dalla decisione impugnata sono dichiarati inammissibili.
  • Per ottenere l'applicazione di circostanze attenuanti occorre che la loro rilevanza emerga chiaramente dal materiale probatorio acquisito e dalla motivazione dei giudici di merito; riferimenti a documenti non formalmente acquisiti devono essere valutati nel contesto dell'intera istruttoria.
  • La valutazione del danno e degli elementi soggettivi (es. manomissione del veicolo, capacità a delinquere, precedenti) può giustificare il rifiuto della lieve entità anche se la condanna precedente è datata.
  • Presentare ricorso alla Cassazione con argomentazioni vaghe o non specificamente dirette a contestare la motivazione della sentenza di merito espone al rischio di inammissibilità e a sanzioni pecuniarie per il ricorrente.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.