Sentenza n. 768/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari o per altra motivazione, con preannuncio dell'avvio delle procedure espulsive
Esito
Favorevole al resistente (questura e ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, cittadino marocchino, aveva ottenuto nel 2021 un permesso di soggiorno per motivi familiari a seguito del matrimonio con una cittadina italiana, con scadenza il 22 giugno 2023. Il 5 settembre 2023 aveva presentato domanda di rinnovo. La Questura, dopo avere accertato nel 2024 e nel 2025 l'irreperibilità del richiedente presso la residenza coniugale e la cessazione della convivenza, nonché dopo avere dato atto dell'esistenza di un avviso di conclusione delle indagini preliminari per atti persecutori ai danni della moglie, aveva negato il rinnovo, ritenendo insussistenti i requisiti per il permesso familiare o per altra motivazione. Il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione degli artt. 5, comma 5, e 19, comma 2, lett. c), del d.lgs. 286/1998, sostenendo che la Questura avrebbe dovuto valutare la conversione del titolo in permesso per lavoro subordinato, tenuto conto dell'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Con il secondo motivo ha contestato l'erronea valutazione dei presupposti, lamentando che l'Amministrazione si sarebbe limitata a constatare la cessazione della convivenza senza esaminare la possibilità di rilascio di un titolo per lavoro e la tutela riconoscibile allo straniero separato economicamente autosufficiente. Con il terzo motivo ha contestato la rilevanza delle indagini penali per atti persecutori, sostenendo che si trattava di una mera ipotesi accusatoria e che i presupposti del reato non erano integrati.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, confermando le ragioni già poste a fondamento del rigetto cautelare. In primo luogo, ha rilevato che l'art. 30, comma 5, del d.lgs. 286/1998 consente la conversione del permesso per motivi familiari in permesso per lavoro subordinato in caso di separazione legale o scioglimento del matrimonio. Nel caso concreto tali condizioni non risultavano perfezionate né provate: il ricorrente aveva soltanto affermato che i coniugi avevano sottoscritto un ricorso congiunto per la separazione, senza dimostrare che la separazione fosse intervenuta al momento del provvedimento impugnato. In ogni caso, la domanda di rinnovo era stata presentata il 5 settembre 2023, dopo la scadenza del titolo, avvenuta il 22 giugno 2023. Secondo il TAR, il termine per la presentazione della richiesta, costituito dalla scadenza del permesso o, al più, dai successivi sessanta giorni previsti dall'art. 13, comma 2, lett. b), del d.lgs. 286/1998 e dall'art. 5, comma 9-bis, non ha natura meramente ordinatoria; la domanda era quindi tardiva. Inoltre, il ricorrente non aveva dimostrato la sussistenza dei presupposti per il rilascio di un permesso per lavoro, quali il nulla osta dello Sportello unico per l'immigrazione, la disponibilità di una quota, l'alloggio idoneo e la stipula del contratto di soggiorno. La successiva produzione in giudizio della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, avvenuta nel giugno 2025, non poteva rendere illegittimo ex post un provvedimento legittimo al momento della sua adozione. Né sussisteva un obbligo dell'Amministrazione di riaprire il procedimento o di procedere al riesame in autotutela sulla base della documentazione sopravvenuta, trattandosi di scelta discrezionale. Il terzo motivo è stato ritenuto inconferente, poiché la Questura non aveva fondato il diniego sulla pendenza delle indagini penali. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 3.000,00 oltre oneri e accessori.
Norme richiamate
art. 30, comma 5, d.lgs. 286/1998
in caso di separazione legale o di scioglimento del matrimonio
La conversione del permesso per motivi familiari in permesso per lavoro subordinato presuppone, nei casi considerati, l'effettivo perfezionamento della separazione legale o dello scioglimento del matrimonio; la mera allegazione della presentazione di un ricorso per separazione non è sufficiente.
art. 13, comma 2, lett. b), d.lgs. 286/1998
La richiesta di rinnovo del permesso deve essere presentata entro la scadenza del titolo o, al più, entro i successivi sessanta giorni; il termine è stato ritenuto non meramente ordinatorio.
art. 5, comma 9-bis, d.lgs. 286/1998
La disposizione concorre a individuare il termine entro cui deve essere presentata la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
La norma era invocata dal ricorrente in relazione alla valutazione dei presupposti per il rinnovo o per il rilascio di un diverso titolo, ma il TAR ha escluso l'illegittimità del diniego.
art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. 286/1998
La disposizione era richiamata dal ricorrente a sostegno della permanenza di una tutela per lo straniero separato che disponga di un'attività lavorativa, ma il TAR non ha ritenuto applicabile tale prospettazione nel caso concreto.
art. 13, d.lgs. 286/1998
Il diniego preannunciava l'avvio delle procedure espulsive secondo la disciplina richiamata dall'Amministrazione.
art. 12, comma 1, d.P.R. 394/1999
La disposizione è stata richiamata nel provvedimento impugnato in relazione alle procedure espulsive.
art. 415-bis c.p.p.
L'avviso di conclusione delle indagini preliminari per atti persecutori è stato menzionato nel provvedimento, ma il TAR ha rilevato che la pendenza delle indagini non costituiva fondamento del diniego.
Massime di principio
- La conversione del permesso di soggiorno per motivi familiari in permesso per lavoro subordinato, quando prevista in caso di separazione legale o scioglimento del matrimonio, richiede che tali eventi si siano effettivamente perfezionati e siano provati al momento dell'adozione del provvedimento amministrativo; la mera presentazione di un ricorso per separazione non è sufficiente.
- La domanda di rinnovo del permesso di soggiorno deve essere presentata entro la scadenza del titolo o, al più, entro il successivo termine di sessanta giorni previsto dalla normativa sull'immigrazione; tale termine non ha natura meramente ordinatoria.
- La mera esistenza di un rapporto di lavoro, anche a tempo indeterminato, non dimostra da sola la sussistenza dei presupposti per il rilascio di un permesso per lavoro, quando manchino gli ulteriori requisiti previsti dalla disciplina dell'immigrazione, tra cui il nulla osta, la disponibilità della quota, l'alloggio idoneo e il contratto di soggiorno.
- La documentazione prodotta soltanto dopo l'adozione del diniego non può rendere illegittimo ex post un provvedimento che era legittimo sulla base della situazione e degli elementi disponibili al momento della sua adozione.
- L'Amministrazione non è obbligata a revocare o riesaminare un diniego legittimamente adottato per effetto della successiva produzione di documenti favorevoli; l'eventuale riesame in autotutela costituisce una scelta discrezionale.
- Una circostanza penale menzionata nel provvedimento non assume rilievo invalidante quando risulti che l'Amministrazione non l'abbia utilizzata quale fondamento della decisione impugnata.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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