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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34971/2021 del 17/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fisco)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2007, emesso con metodo sintetico ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, con cui l'Ufficio aveva determinato un maggior reddito rispetto a quello dichiarato. In primo grado il ricorso era stato accolto solo in parte, mentre la Commissione tributaria regionale aveva poi rigettato l'appello del contribuente. Nel ricorso per cassazione furono dedotti due motivi: con il primo si contestava la legittimità della modifica in diminuzione dell'avviso originario, sostenendo che l'autotutela non potesse essere esercitata oltre il termine decadenziale per l'accertamento e che la CTR avesse errato nel ritenere ammissibile l'atto rettificativo notificato oltre tale termine; con il secondo si denunciava la violazione del divieto di doppia imposizione, assumendo che la coesistenza dell'atto originario e di quello rettificativo/sostitutivo fosse illegittima, perché l'atto successivo avrebbe dovuto essere preceduto dalla revoca del primo.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo affermando che la modifica in diminuzione di un avviso di accertamento, effettuata in autotutela, non integra una nuova pretesa tributaria ma una mera revoca parziale dell'atto precedente; perciò non è soggetta al termine decadenziale previsto per l'esercizio del potere impositivo e non richiede i requisiti formali richiesti per gli accertamenti integrativi in aumento. Ha dichiarato il secondo motivo inammissibile perché nuovo, essendo stato dedotto per la prima volta in cassazione, e comunque lo ha respinto nel merito richiamando il medesimo principio: la riduzione in autotutela non determina una duplicazione di imposta né una nuova pretesa, ma soltanto la riconsiderazione in diminuzione dell'importo originariamente contestato. Il contribuente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973

    È la base normativa dell'accertamento sintetico del reddito oggetto della controversia.

  • art. 43, primo comma, d.P.R. n. 600 del 1973

    Il termine decadenziale per l'esercizio del potere accertativo non si applica alla modifica in diminuzione dell'originario avviso effettuata in autotutela, poiché non si tratta di nuova pretesa tributaria.

  • art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973

    L'obbligo di specifica motivazione riguarda gli avvisi integrativi o sostitutivi in aumento fondati su nuovi elementi sopravvenuti, non la rettifica in diminuzione.

  • art. 67 d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato dal ricorrente a sostegno del divieto di doppia imposizione, ma la censura è stata ritenuta nuova e comunque infondata alla luce della natura meramente riduttiva dell'atto in autotutela.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    Norma sul vizio di violazione di legge invocata per entrambi i motivi di ricorso.

  • art. 375, ult. comma, c.p.c.

    Indica la trattazione in adunanza camerale.

  • art. 380 bis 1 c.p.c.

    Norma procedurale richiamata per la definizione camerale del ricorso.

  • art. 378 c.p.c.

    Riguarda il deposito di memoria nel termine assegnato.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Presuppone, in caso di rigetto del ricorso, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Ha inserito nel d.P.R. n. 115 del 2002 la previsione sull'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto.

Massime di principio

  • La riduzione in autotutela di un avviso di accertamento non costituisce un nuovo atto impositivo, ma una mera revoca parziale o riforma in diminuzione dell'atto originario.
  • La modifica in diminuzione di un precedente avviso non è soggetta al termine decadenziale proprio del potere di accertamento, perché non esercita una nuova pretesa fiscale.
  • L'avviso rettificativo o integrativo in aumento, invece, introduce una pretesa nuova e richiede la sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi di fatto, oltre a una specifica motivazione.
  • La coesistenza tra avviso originario e successiva riduzione in autotutela non determina, di per sé, violazione del divieto di doppia imposizione, quando il secondo atto non amplia ma riduce la pretesa erariale.
  • In cassazione non possono essere introdotte questioni nuove non dedotte nei gradi di merito; la censura formulata per la prima volta nel ricorso è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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