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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09036/2023 del 30/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente impositore)

La controversia

L'Ufficio aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2006 nei confronti di una cooperativa che svolgeva trasporto merci su strada, recuperando a tassazione componenti positivi di reddito per omessa contabilizzazione di variazioni positive di titoli finanziari detenuti dalla società e qualificati come rimanenze finali. La CTP aveva rigettato il ricorso della contribuente; la CTR aveva invece accolto l'appello e annullato l'avviso, ritenendo che quei titoli non potessero essere considerati componenti positivi di reddito se non al momento della cessione. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, assumendo che la CTR avesse deciso su ragioni diverse da quelle dedotte dalla contribuente; 2) nullità per motivazione apparente e violazione delle norme processuali sulla motivazione e sulla valutazione delle prove, sostenendo che la CTR avesse erroneamente collegato i titoli a ricavi da cessione mai in contestazione; 3) violazione delle norme del TUIR sulla formazione del reddito e sulle rimanenze, perché l'Ufficio non aveva tassato una mera variazione di valore astratta, ma l'incremento patrimoniale dei titoli entrati nell'attivo circolante e quindi tra le rimanenze finali; 4) vizio di motivazione e contraddittorietà, per avere la CTR qualificato i titoli come attivo circolante/rimanenze ma poi escluso che essi concorressero a formare il reddito.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo e il secondo motivo, ritenendoli infondati perché la CTR si era pronunciata nei limiti delle censure proposte dalla contribuente e aveva espresso una motivazione sufficiente e non apparente. Ha accolto il terzo motivo, ritenendo corretta la tesi dell'Ufficio secondo cui il recupero a tassazione non riguardava ricavi da cessione dei titoli, bensì la variazione positiva del loro valore come rimanenze finali dell'attivo circolante, disciplinate dagli artt. 92 e 94 del TUIR; per questo ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto. Il quarto motivo è stato dichiarato assorbito. La causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Caltanissetta, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato come parametro della motivazione delle sentenze tributarie; la Corte ha escluso che la decisione impugnata fosse affetta da motivazione apparente.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per denunciare un preteso vizio di ultrapetizione; la Corte ha escluso la violazione perché la CTR si è pronunciata entro i limiti delle domande e censure della contribuente.

  • artt. 113, 115 e 116 c.p.c.

    Richiamati nel secondo motivo per censurare la motivazione e la valutazione delle risultanze; la Corte ha ritenuto la motivazione della CTR specifica e sufficiente.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Usato come norma di ricorso per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Usato come norma di ricorso per dedurre vizio di motivazione/contraddittorietà; il motivo corrispondente è stato assorbito dopo l'accoglimento del terzo.

  • art. 53 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Richiamato dalla CTR per sostenere che i titoli sarebbero rilevanti come ricavi solo in caso di cessione; la Corte ha ritenuto tale richiamo non decisivo rispetto alla diversa pretesa fiscale fondata sulla variazione positiva delle rimanenze.

  • art. 85 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Citato nel ricorso come disposizione sostitutiva dell'art. 53; la Corte ha distinto la fattispecie dei ricavi da cessione da quella delle rimanenze.

  • art. 92 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Norma applicata per affermare che i titoli inseriti nell'attivo circolante concorrono alla formazione del reddito come rimanenze finali e relative variazioni.

  • art. 94 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Richiamato nel ragionamento della Corte insieme all'art. 92 per qualificare i titoli come rimanenze finali incidenti sul reddito d'impresa.

  • art. 375, secondo comma, c.p.c.

    Citato nel preambolo per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Citato nel preambolo per la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 1-bis, comma 1, d.l. 31 agosto 2016, n. 168

    Richiamato per l'introduzione del rito camerale applicato al ricorso.

  • L. 25 ottobre 2016, n. 197

    Citata come legge di conversione del d.l. n. 168/2016.

Massime di principio

  • In tema di motivazione della sentenza tributaria, non sussiste ultrapetizione quando il giudice d'appello decide sulla questione effettivamente devoluta dal ricorrente, anche se la motivazione segue una ricostruzione giuridica diversa da quella prospettata dall'Ufficio.
  • La motivazione non è apparente se consente di comprendere l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e il fondamento della decisione, anche in forma sintetica.
  • Ai fini della determinazione del reddito d'impresa, occorre distinguere tra ricavi derivanti dalla cessione di titoli e variazioni positive di titoli iscritti nell'attivo circolante come rimanenze: le due voci hanno disciplina diversa e non possono essere confusamente sovrapposte.
  • Quando l'Ufficio fonda l'accertamento sulla variazione positiva di titoli-rimanenze, è corretto attrarre tali valori alla formazione del reddito secondo le norme sulle rimanenze finali, a prescindere dalla loro effettiva cessione.
  • Se il motivo accolto assorbe le ulteriori censure, il giudice di legittimità cassa con rinvio al giudice di merito per il nuovo esame e per la regolazione delle spese.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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