Cassazione Penale, Sentenza n. 4008/2022 del 04/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Anna Picariello era stata condannata, in giudizio abbreviato, per violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale (art. 75, co. 2, d.lgs. n. 159/2011) in quanto, pur essendo sottoposta alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno originariamente disposta dal Tribunale di Avellino, veniva trovata fuori dalla sua abitazione in orari vietati (19/11/2016 e 24/11/2016). Il ricorso in Cassazione contestava che i giudici di merito avessero omesso la necessaria rivalutazione dell'attualità e persistenza della pericolosità sociale dopo un periodo di detenzione prolungato, come richiesto dall'art. 14 d.lgs. n. 159/2011 nella versione novellata (art. 4, co. 2-ter, legge n. 161/2017), e dunque che la reitera della misura e la contestazione delle violazioni fossero illegittime senza la procedura di verifica prevista.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che, secondo giurisprudenza consolidata e la novella normativa (art. 14 d.lgs. n. 159/2011 come modificato), se l'esecuzione della sorveglianza speciale è stata sospesa per una detenzione protrattasi almeno due anni, il tribunale competente deve verificare, anche d'ufficio e sentito il P.M., la persistenza della pericolosità sociale acquisendo informazioni presso l'amministrazione penitenziaria e le autorità di pubblica sicurezza prima di disporre la rinnovata esecuzione della misura. Nel caso di specie tale iter non risulta rispettato e il giudizio di attualità della pericolosità non è stato correttamente motivato; perciò la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio con la formula "perché il fatto non sussiste".
Norme richiamate
art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Norma che punisce la violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale; è la fattispecie contestata all'imputata (reato principale per cui è stata condannata in primo grado).
art. 14, d.lgs. n. 159/2011 (come modificato dall'art. 4, co. 2-ter, legge 16/10/2017, n. 161)
L'esecuzione della sorveglianza speciale resta sospesa durante il tempo in cui l'interessato è sottoposto a detenzione per espiazione di pena. Dopo la cessazione dello stato di detenzione, se esso si è protratto per almeno due anni, il tribunale verifica, anche d'ufficio, ... la persistenza della pericolosità sociale dell'interessato ... Acquisite tali informazioni, se la pericolosità sociale è cessata il tribunale revoca; se persiste ordina l'esecuzione.
Stabilisce l'obbligo per il tribunale, quando la detenzione sia durata almeno due anni, di verificare l'attualità della pericolosità sociale prima di disporre la ripresa dell'esecuzione della misura; la mancata attuazione di tale procedura rende illegittima l'esecuzione e le conseguenti contestazioni penali per violazione della sorveglianza speciale.
Corte Costituzionale, sent. n. 291 del 2/12/2013
Ha dichiarato l'illegittimità di una norma che non prevedeva la necessità di rivalutare l'attualità della pericolosità sociale quando l'esecuzione della misura è sospesa a causa della detenzione, rafforzando dunque l'obbligo di verifica del giudice della prevenzione.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U. n. 51407/2018 e altre pronunce richiamate)
La Suprema Corte ha affermato che non è configurabile il reato di violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale se l'esecuzione della misura era sospesa per lunga detenzione e non è stata preventivamente rivalutata la pericolosità sociale al momento della nuova esecuzione.
Corte EDU, Labita c. Italia, GC, 06/04/2000
La Corte europea ha richiesto che la valutazione dei requisiti per l'applicazione di misure di prevenzione sia aggiornata e motivata, indicando la necessità di accertare l'attualità della pericolosità sociale.
Massime di principio
- Se l'esecuzione di una misura di prevenzione personale (es. sorveglianza speciale) è stata sospesa a causa di deten-zione protrattasi per almeno due anni, il tribunale competente deve verificare, prima di riattivare la misura, la persistenza dell'attuale pericolosità sociale, acquisendo informazioni da amministrazione penitenziaria e autorità di pubblica sicurezza e sentendo il pubblico ministero.
- La mancata attualizzazione del giudizio di pericolosità, quando prevista dalla normativa o dalla giurisprudenza, comporta l'illegittimità dell'esecuzione della misura e può rendere infondate le contestazioni penali per violazione delle prescrizioni della misura stessa.
- La rivalutazione non è sostituibile da mere valutazioni presuntive o da considerazioni sulla fedina giudiziaria: è richiesta una procedura documentale e motivata (assunzione di informazioni specifiche) prima di riordinare l'esecuzione della misura.
- Se il tribunale, dopo la verifica, accerta la cessazione della pericolosità, deve revocare la misura; se invece la pericolosità persiste, l'ordine di esecuzione decorre dal giorno di comunicazione del decreto all'interessato.
- In casi analoghi, gli avvocati difensori possono ottenere l'annullamento delle condanne per violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale quando l'iter di rivalutazione previsto non è stato rispettato.
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