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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-64/21

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 13 ottobre 2022. — Rigall Arteria Management Sp. z o.o. sp.k. contro Bank Handlowy w Warszawie S.A. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy. — Rinvio pregiudiziale – Direttiva 86/653/CEE – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b) – Agenti commerciali indipendenti – Operazione conclusa con un terzo precedentemente acquisito come cliente dall’agente commerciale – Retribuzione – Natura imperativa o dispositiva del diritto dell’agente alla provvigione. — Causa C-64/21

Giurisprudenza europea62021CJ0064

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di giustizia, su rinvio del Sąd Najwyższy polacco, ha chiarito che il diritto alla provvigione previsto dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 86/653 non è inderogabile. Le parti di un contratto di agenzia possono escludere per contratto la provvigione dovuta per operazioni concluse con clienti precedentemente acquisiti dall'agente. La decisione si fonda sull'assenza di una clausola espressa di non derogabilità, sulla struttura della direttiva e sui suoi lavori preparatori.

Interpretazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 86/653/CEE: se il diritto dell'agente commerciale alla provvigione per operazioni concluse con clienti da lui precedentemente acquisiti sia inderogabile o possa essere escluso per contratto.

La questione giuridica

Se l'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 86/653/CEE debba essere interpretato nel senso che riconosce all'agente commerciale indipendente un diritto imperativo alla provvigione per i contratti conclusi durante il rapporto di agenzia con un terzo da lui precedentemente acquisito come cliente per operazioni dello stesso tipo, oppure se tale diritto possa essere validamente escluso o limitato dal contratto.

Principio di diritto

L'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 86/653/CEE ha natura dispositiva e non imperativa: le parti possono quindi derogare contrattualmente al diritto dell'agente commerciale indipendente di percepire la provvigione per le operazioni concluse durante il contratto di agenzia con un cliente da lui precedentemente acquisito per operazioni dello stesso tipo. La Corte afferma che, in assenza di un'indicazione espressa di inderogabilità nella norma o nel sistema della direttiva, e alla luce del contesto normativo, della struttura del capitolo III e dei lavori preparatori, tale diritto non è sottratto all'autonomia contrattuale delle parti.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 86/653/CEE
  • Articolo 1, paragrafo 2, direttiva 86/653/CEE
  • Articolo 6, paragrafi 1 e 3, direttiva 86/653/CEE
  • Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), direttiva 86/653/CEE
  • Articolo 10, paragrafi 1-4, direttiva 86/653/CEE
  • Articolo 11, paragrafi 1-3, direttiva 86/653/CEE
  • Articolo 12, paragrafi 1-3, direttiva 86/653/CEE
  • Articolo 761, paragrafo 1, kodeks cywilny (diritto polacco)

Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), direttiva 86/653/CEE: derogabilità contrattuale del diritto alla provvigione

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia) in una controversia tra un agente commerciale e il suo preponente, relativa alla richiesta di informazioni necessarie per calcolare la provvigione. Il tema centrale è la natura giuridica del diritto alla provvigione previsto per le operazioni concluse con un cliente precedentemente acquisito dall'agente.

Fatti e procedimento principale

La Rigall Arteria Management sp. z o.o. sp.k. e la Bank Handlowy w Warszawie S.A. avevano rapporti di agenzia dal 1999 al 2015. I contratti riguardavano attività di intermediazione finanziaria, compresa la promozione e l'acquisizione di carte di credito e altri servizi finanziari.

I contratti prevedevano una remunerazione collegata al numero di contratti conclusi, ma non contemplavano espressamente una provvigione diversa da quella relativa ai contratti conclusi grazie all'intervento diretto dell'agente. Dopo la cessazione del rapporto, l'agente ha chiesto informazioni sulle provvigioni dovute, sostenendo di aver diritto anche alla provvigione per operazioni concluse con clienti da lui precedentemente acquisiti. Il preponente ha rifiutato, sostenendo che le informazioni erano già sufficienti e che parte di esse era coperta da segreto bancario.

I giudici di merito polacchi hanno respinto la domanda, ritenendo che il contratto non attribuisse all'agente il diritto alla provvigione di cui all'articolo 761, paragrafo 1, del codice civile polacco e che tale norma fosse dispositiva. Il giudice del rinvio ha quindi chiesto alla Corte se l'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva fosse invece inderogabile.

Quadro normativo rilevante

La Corte richiama:

  • l'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 86/653, che definisce l'agente commerciale;
  • l'articolo 6, che disciplina la retribuzione in assenza di accordo e ribadisce il ruolo dell'autonomia contrattuale;
  • l'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), che riconosce la provvigione per le operazioni concluse con un terzo precedentemente acquisito come cliente;
  • gli articoli 10, 11 e 12, che contengono espressi divieti di deroga a tutela dell'agente in specifici casi;
  • l'articolo 267 TFUE, base del rinvio pregiudiziale.

È inoltre citato l'articolo 761, paragrafo 1, del codice civile polacco, che recepisce la norma europea.

Competenza della Corte

Benché la controversia riguardasse servizi finanziari, quindi un settore non ricompreso nella definizione originaria di merci dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva, la Corte si è dichiarata competente. Ha rilevato che il legislatore polacco aveva recepito la direttiva in modo da applicare la disciplina anche a contratti relativi a servizi, con l'intento di mantenere un'interpretazione uniforme delle disposizioni richiamate dal diritto dell'Unione.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva che la formulazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), usa la congiunzione "o" per indicare le due ipotesi che fanno sorgere il diritto alla provvigione, ma non consente di stabilire da sola se la norma sia dispositiva o imperativa.

Decisivo è il contesto sistematico: nella direttiva, quando il legislatore ha voluto escludere la deroga contrattuale, lo ha detto espressamente. Ciò avviene, in particolare, negli articoli 10, paragrafo 4, 11, paragrafo 3, e 12, paragrafo 3. L'articolo 7 non contiene invece una simile clausola.

La Corte richiama anche l'articolo 6, che attribuisce alle parti il potere di determinare il livello della retribuzione, salvo disposizioni obbligatorie specifiche. Se il legislatore avesse voluto sottrarre alla disponibilità delle parti uno dei singoli elementi della retribuzione, lo avrebbe indicato espressamente.

Quanto alla finalità della direttiva, la Corte ribadisce che essa mira a tutelare l'agente commerciale e ad assicurare la sicurezza degli scambi. Tuttavia, rende noto che l'interpretazione imperativa della norma non garantirebbe necessariamente una tutela maggiore: i preponenti potrebbero reagire riducendo altre componenti della remunerazione o evitando del tutto il ricorso agli agenti.

La Corte valorizza infine la genesi della direttiva: nella proposta originaria la Commissione aveva inserito il divieto di deroga in un elenco unico di disposizioni imperative, comprendente anche la norma poi divenuta l'articolo 7, paragrafo 1. Tuttavia, tale disposizione fu successivamente soppressa dall'elenco e, nel testo finale, il legislatore non ha poi ripristinato l'inderogabilità per questa specifica ipotesi.

Decisione e dispositivo

La Corte risponde che l'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 86/653/CEE deve essere interpretato nel senso che le parti possono derogare per contratto al diritto dell'agente commerciale indipendente di percepire la provvigione per un'operazione conclusa, durante il contratto di agenzia, con un terzo che l'agente aveva precedentemente acquisito come cliente per operazioni dello stesso tipo.

Principio affermato

Il diritto alla provvigione previsto dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), non ha carattere assoluto né inderogabile; è quindi possibile escluderlo o modificarlo mediante accordo contrattuale, purché ciò avvenga nell'ambito dell'autonomia negoziale delle parti e in assenza di un divieto espresso nella direttiva.

Osservazioni pratiche

Per gli operatori italiani, la sentenza evidenzia che la disciplina europea sugli agenti commerciali non rende automaticamente intangibile ogni componente della provvigione. La clausolistica dei contratti di agenzia può quindi incidere anche sulle provvigioni per clienti già acquisiti, salvo i limiti specifici posti dalla normativa imperativa applicabile e dalle regole interne di recepimento.

Come è indicizzato

Materieagenti commercialidiritto della provvigionecontratti di agenziainterpretazione delle direttivearmonizzazione del diritto commerciale

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