Corte di giustizia, Sentenza C-164/21
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 13 ottobre 2022. — SIA «BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA» e SIA «STOCKHOLM SCHOOL OF ECONOMICS IN RIGA» contro Latvijas Zinātnes padome. — Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dall’Administratīvā rajona tiesa e dall’Administratīvā apgabaltiesa. — Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 651/2014 – Articolo 2, punto 83 – Rinvio diretto e incondizionato al diritto dell’Unione – Ricevibilità delle questioni – Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione – Nozione di “organismo di ricerca e diffusione della conoscenza” – Istituti di istruzione superiore che svolgono attività economiche e non economiche – Determinazione della finalità principale. — Cause riunite C-164/21 e C-318/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito in modo ampio la nozione di "organismo di ricerca e diffusione della conoscenza" del regolamento generale di esenzione per categoria. Ha escluso che la prevalenza di attività economiche o di ricavi commerciali impedisca di per sé tale qualificazione, e ha negato che il reinvestimento degli utili o lo status dei soci siano criteri decisivi. È stata dichiarata irricevibile la quinta questione nella causa C-164/21 per il suo carattere ipotetico.
Interpretazione dell’articolo 2, punto 83, del regolamento (UE) n. 651/2014: requisiti per qualificare un istituto privato di istruzione superiore come "organismo di ricerca e diffusione della conoscenza" ai fini degli aiuti alla ricerca
La questione giuridica
Se un’entità di diritto privato che svolge anche attività economiche, prevalentemente remunerate, possa rientrare nella nozione di "organismo di ricerca e diffusione della conoscenza"; se per valutarne la finalità principale occorra considerare la proporzione tra attività economiche e non economiche o il reinvestimento dei ricavi; se contino lo status dei soci/azionisti e il loro fine lucrativo; e, nella causa C-164/21, se rilevino la composizione degli studenti e la natura internazionale dell’istruzione impartita.
Principio di diritto
Ai sensi dell’articolo 2, punto 83, del regolamento n. 651/2014, un’entità di diritto privato può essere qualificata come "organismo di ricerca e diffusione della conoscenza" anche se svolge attività economiche e ricava da esse la maggior parte dei propri introiti, purché, valutando tutte le circostanze pertinenti, la sua finalità principale consista nello svolgere indipendentemente ricerca fondamentale, ricerca industriale o sviluppo sperimentale, eventualmente accompagnati dalla diffusione dei risultati; non è invece richiesto né che una quota minima dei ricavi provenga da attività non economiche, né che i ricavi siano reinvestiti nella stessa attività principale, né che assumano rilievo determinante lo status giuridico dei soci/azionisti o il carattere lucrativo delle loro attività.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articoli 107 e 108 TFUE
- Regolamento (UE) n. 651/2014
- Articolo 1 del regolamento (UE) n. 651/2014
- Articolo 2, punto 83, del regolamento (UE) n. 651/2014
- Considerando 45 del regolamento (UE) n. 651/2014
- Considerando 47 del regolamento (UE) n. 651/2014
- Considerando 48 del regolamento (UE) n. 651/2014
- Considerando 49 del regolamento (UE) n. 651/2014
- Comunicazione della Commissione del 2014 "Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione"
- Punti 17, 19 e 20 della comunicazione della Commissione del 2014
Interpretazione dell’articolo 2, punto 83, del regolamento (UE) n. 651/2014
La pronuncia riguarda due rinvii pregiudiziali lettone in materia di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo e innovazione. La questione centrale è la qualificazione di istituti privati di istruzione superiore come "organismi di ricerca e diffusione della conoscenza" ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria.
Fatti e procedimento principale
Le controversie opponevano la Baltijas Starptautiskā Akadēmija SIA e la Stockholm School of Economics in Riga SIA al Latvijas Zinātnes padome, autorità lettone competente per il finanziamento dei progetti di ricerca fondamentale e applicata. In entrambi i casi il Consiglio lettone della scienza aveva respinto le domande di finanziamento ritenendo che gli istituti non rientrassero nella definizione di organismo di ricerca di cui all’articolo 2, punto 83, del regolamento n. 651/2014, come recepita nel decreto nazionale n. 725.
Normativa rilevante
La Corte richiama:
- il regolamento (UE) n. 651/2014, in particolare l’articolo 1, paragrafo 1, lettera d), e l’articolo 2, punto 83;
- i considerando 45, 47, 48 e 49 del regolamento;
- la comunicazione della Commissione del 2014 "Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione", in particolare i punti 17, 19 e 20;
- l’articolo 267 TFUE.
Il punto 2.7 del decreto lettone n. 725 rinviava in modo diretto e incondizionato all’articolo 2, punto 83, del regolamento, per cui la Corte ha ritenuto ricevibile l’interpretazione richiesta, in applicazione della giurisprudenza Dzodzi e successiva.
Questioni pregiudiziali
I giudici del rinvio chiedevano, in sostanza:
- se un ente privato che svolge anche attività economiche, e i cui ricavi derivano in larga parte da servizi di istruzione onerosa, possa essere comunque un organismo di ricerca;
- se sia legittimo usare come criterio la proporzione tra attività economiche e non economiche o tra i relativi costi e ricavi;
- se sia necessario il reinvestimento degli utili nell’attività principale;
- se contino lo status giuridico dei soci/azionisti e il loro fine lucrativo;
- nella causa C-164/21, se siano rilevanti la nazionalità degli studenti e l’orientamento internazionale dell’istruzione.
Ricevibilità
La Corte ha dichiarato irricevibile la quinta questione nella causa C-164/21, perché il giudice del rinvio non aveva spiegato con sufficiente chiarezza la sua rilevanza concreta per la soluzione della controversia. Le altre questioni sono state invece ritenute ricevibili, poiché il rinvio nazionale era chiaro e incondizionato e la soluzione delle controversie dipendeva dall’interpretazione del regolamento UE richiamato dalla normativa lettone.
Ragionamento della Corte: nozione di organismo di ricerca
La Corte ha anzitutto interpretato letteralmente l’articolo 2, punto 83. Il criterio centrale è la "finalità principale" dell’entità: essa deve consistere nello svolgere indipendentemente ricerca fondamentale, ricerca industriale o sviluppo sperimentale, oppure nel diffondere ampiamente i risultati di tali attività tramite insegnamento, pubblicazione o trasferimento di conoscenze.
La Corte ha precisato che:
- la nozione di finalità principale indica l’obiettivo prevalente dell’ente, non l’esclusività della sua attività;
- l’ente può perseguire più obiettivi e svolgere anche attività economiche, purché la ricerca indipendente o la diffusione dei suoi risultati restino predominanti;
- l’interpretazione è confermata dai considerando 49 del regolamento e dal punto 20 della comunicazione del 2014, che ammettono la coesistenza di attività economiche e non economiche.
Inoltre, la diffusione dei risultati deve riferirsi ai risultati della ricerca dell’ente stesso, non a una generica attività formativa priva di nesso con attività di ricerca. Di conseguenza, un istituto dedito esclusivamente all’insegnamento e alla formazione, senza propria attività di ricerca, non può essere qualificato come organismo di ricerca.
Criteri di valutazione della finalità principale
La Corte ha escluso che l’articolo 2, punto 83, imponga criteri quantitativi predeterminati sul rapporto tra attività economiche e non economiche o tra i rispettivi ricavi. La struttura del fatturato può essere un indizio, ma non un criterio unico e determinante.
In particolare:
- il regolamento non prevede una soglia minima di ricavi non economici;
- la contabilità separata richiesta dalla norma conferma che l’ente può svolgere anche attività economiche;
- una lettura fondata solo sulla ripartizione dei ricavi potrebbe deformare la realtà economica dell’ente, soprattutto quando un’attività ha rilevanza sostanziale ma genera introiti limitati.
Perciò, la finalità principale deve essere accertata alla luce dell’insieme delle circostanze pertinenti, tra cui possono rientrare il quadro normativo applicabile e lo statuto dell’ente.
Reinvestimento dei ricavi
La Corte ha escluso che l’articolo 2, punto 83, richieda il reinvestimento dei ricavi dell’attività principale nella stessa attività. Tale requisito non compare nel regolamento n. 651/2014, mentre era presente nel precedente regolamento n. 800/2008 e non è stato riprodotto.
Nemmeno il punto 19, lettera b), della comunicazione del 2014 può fondare un simile obbligo, perché esso riguarda solo la qualificazione non economica delle attività di trasferimento di conoscenze, non la definizione generale di organismo di ricerca.
Status dei soci e degli azionisti
La Corte ha affermato che lo status giuridico dei soci o azionisti di un ente, così come il carattere lucrativo delle attività da essi svolte o degli obiettivi che perseguono, non sono criteri determinanti per qualificare l’ente come organismo di ricerca.
La norma guarda infatti all’entità che richiede il finanziamento, non alla natura dei suoi partecipanti. Il riferimento al divieto di accesso preferenziale ai risultati da parte di imprese che esercitano un’influenza decisiva conferma soltanto che tali imprese possono esistere nella compagine dell’ente, senza che ciò escluda di per sé la qualifica richiesta.
Decisione e dispositivo
La Corte ha statuito che:
- un’entità privata con attività economiche prevalenti può comunque essere un organismo di ricerca se la sua finalità principale è la ricerca indipendente o la diffusione dei suoi risultati;
- non è necessario che essa ricavi una quota dei propri introiti da attività non economiche;
- non è necessario il reinvestimento dei ricavi nella stessa attività principale;
- lo status dei soci/azionisti e la loro finalità lucrativa non sono criteri determinanti.
Resta irricevibile la quinta questione nella causa C-164/21 per difetto di rilevanza sufficientemente motivata.
Principio affermato
La pronuncia afferma che, ai fini del regolamento n. 651/2014, la qualifica di organismo di ricerca dipende dalla prevalenza sostanziale della missione di ricerca e diffusione dei risultati, non dalla struttura dei ricavi, dal reinvestimento degli utili o dalla natura lucrativa dei soci. In chiave operativa, le autorità nazionali devono svolgere una valutazione complessiva e non applicare soglie automatiche fondate sulla preponderanza delle attività commerciali.
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