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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-713/20

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 13 ottobre 2022. — Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank e Y contro X e Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Centrale Raad van Beroep. — Rinvio pregiudiziale – Previdenza sociale dei lavoratori migranti – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articolo 11, paragrafo 3, lettere a) ed e) – Persona che risiede in uno Stato membro e che esercita un’attività subordinata in un altro Stato membro – Contratti di lavoro conclusi con una sola agenzia di lavoro interinale – Incarichi di lavoro interinale – Intervalli – Determinazione della normativa applicabile durante gli intervalli tra gli incarichi di lavoro interinale – Cessazione del rapporto di lavoro. — Causa C-713/20

Giurisprudenza europea62020CJ0713

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di giustizia ha chiarito quale legge previdenziale si applichi nei periodi di inattività tra incarichi di lavoro interinale svolti in un altro Stato membro. Se il contratto di lavoro è cessato durante l’intervallo, il lavoratore non resta assoggettato alla legislazione dello Stato di occupazione, ma passa a quella dello Stato di residenza. La soluzione vale perché, nel sistema del regolamento n. 883/2004, la regola dell’articolo 11, paragrafo 3, lettera a), presuppone un rapporto di lavoro ancora in essere.

Coordinamento della sicurezza sociale: durante gli intervalli tra incarichi di lavoro interinale, il lavoratore è soggetto alla legge dello Stato di residenza se il rapporto di lavoro è cessato

La questione giuridica

Se, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, lettere a) ed e), del regolamento n. 883/2004, un lavoratore residente in uno Stato membro e impiegato tramite agenzia di lavoro interinale in un altro Stato membro resti soggetto, negli intervalli tra incarichi successivi, alla legislazione dello Stato di occupazione oppure alla legislazione dello Stato di residenza; quali elementi rilevino per stabilire se vi sia una cessazione temporanea dell’attività e se debba presumersi tale cessazione dopo un certo periodo.

Principio di diritto

La Corte ha stabilito che, quando una persona residente in uno Stato membro svolge incarichi di lavoro interinale in un altro Stato membro ma, in base al contratto, il rapporto di lavoro cessa tra un incarico e l’altro, durante tali intervalli essa non esercita un’attività subordinata né si trova in una situazione assimilata ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, lettera a), del regolamento n. 883/2004. In assenza di una prestazione in denaro che la equipari a un lavoratore ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, essa rientra quindi nella norma residuale dell’articolo 11, paragrafo 3, lettera e), ed è soggetta alla legislazione dello Stato membro di residenza.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 883/2004
  • Regolamento (CE) n. 987/2009
  • Articolo 1 del regolamento (CE) n. 883/2004
  • Articolo 11, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CE) n. 883/2004
  • Articoli 12-16 del regolamento (CE) n. 883/2004

Coordinamento della sicurezza sociale e lavoro interinale tra due Stati membri

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Centrale Raad van Beroep (Paesi Bassi) in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. La Corte è stata chiamata a stabilire quale legislazione previdenziale si applichi, ai sensi del regolamento n. 883/2004, durante gli intervalli tra incarichi di lavoro interinale svolti nei Paesi Bassi da lavoratori residenti rispettivamente in Germania e in Polonia.

Fatti e procedimento principale

Le controversie principali opponevano l’SVB a X e Y. X, residente in Germania, lavorava nei Paesi Bassi tramite un’agenzia di lavoro interinale con contratti che si attivavano con l’inizio dell’incarico e cessavano automaticamente alla fine dello stesso; tra un incarico e l’altro vi erano periodi di inattività. Y, residente in Polonia, aveva analogamente svolto lavoro interinale nei Paesi Bassi con contratti successivi separati da intervalli.

Per X, l’SVB aveva riconosciuto l’assicurazione olandese solo per i periodi di effettivo lavoro, escludendola per gli intervalli tra incarichi; per Y aveva negato gli assegni familiari per i mesi in cui non aveva lavorato nei Paesi Bassi. I giudici nazionali avevano adottato soluzioni diverse in primo grado e il giudice del rinvio ha chiesto alla Corte di chiarire se, in tali intervalli, il lavoratore rimanesse soggetto alla legislazione olandese oppure a quella dello Stato di residenza.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • il regolamento (CE) n. 883/2004 sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale;
  • l’articolo 1, lettera a), che definisce l’"attività subordinata" anche come situazione assimilata ai fini della legislazione dello Stato membro interessato;
  • l’articolo 11, paragrafi 1, 2 e 3, che contiene le regole generali di determinazione della legislazione applicabile;
  • il regolamento (CE) n. 987/2009, che rende applicabile il regolamento n. 883/2004 dal 1o maggio 2010;
  • l’articolo 267 TFUE, quale base del rinvio pregiudiziale.

Vengono inoltre menzionate norme interne olandesi sull’assicurazione generale per la vecchiaia e sugli assegni familiari, oltre al decreto nazionale sui casi di interruzione temporanea del lavoro, ma la soluzione dipende dall’interpretazione del diritto dell’Unione.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza:

  • se un lavoratore interinale residente in uno Stato membro, che presta attività in un altro Stato membro, resti soggetto alla legislazione di quest’ultimo durante gli intervalli tra gli incarichi;
  • quali fattori siano rilevanti per stabilire se vi sia stata una cessazione temporanea dell’attività;
  • se esista un termine oltre il quale, in assenza di rapporto contrattuale, debba presumersi la cessazione temporanea dell’attività nel Paese di occupazione.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda che il titolo II del regolamento n. 883/2004 contiene un sistema completo ed uniforme di conflitti di legge, volto a evitare il cumulo di legislazioni applicabili. L’articolo 11, paragrafo 3, lettera a), collega la legislazione applicabile allo svolgimento di un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro.

Nel caso di specie, però, dagli atti risultava che durante gli intervalli tra gli incarichi di X e di Y il rapporto di lavoro con l’agenzia interinale era cessato. Inoltre, durante tali periodi non operava l’eccezione dell’articolo 11, paragrafo 2, poiché non era stata percepita alcuna prestazione in denaro equiparabile all’esercizio di un’attività.

La Corte sottolinea che, ai fini dell’articolo 11, paragrafo 3, lettera a), è necessaria l’esistenza di un rapporto di lavoro continuativo. Le modalità concrete di svolgimento della prestazione, come il lavoro a tempo parziale o occasionale, non sono decisive se il rapporto continua; ma nel caso esaminato il rapporto era cessato durante gli intervalli. In conseguenza di ciò, i lavoratori non rientravano nella lettera a) e dovevano essere qualificati secondo la norma residuale della lettera e).

La Corte esclude che la sentenza Franzen possa portare a una diversa conclusione, chiarendo che quella giurisprudenza conferma anzi che, una volta cessata temporaneamente o definitivamente l’attività professionale, la persona è soggetta alla legislazione dello Stato di residenza.

Decisione e principio affermato

La Corte risponde che una persona residente in uno Stato membro e impiegata tramite agenzia di lavoro interinale in un altro Stato membro è soggetta, durante gli intervalli tra gli incarichi, alla legislazione dello Stato membro di residenza, qualora il rapporto di lavoro sia cessato in virtù del contratto durante tali intervalli.

Ne discende che non esiste, in questa fattispecie, una regola autonoma che mantenga sempre la competenza dello Stato di occupazione nei periodi di inattività tra incarichi interinali: la soluzione dipende dalla persistenza o meno del rapporto di lavoro. Quando tale rapporto si interrompe, opera l’articolo 11, paragrafo 3, lettera e), del regolamento n. 883/2004.

Come è indicizzato

Materieprevidenza sociale dei lavoratori migrantideterminazione della legislazione applicabilelavoro interinaleprestazioni familiaripensione di vecchiaia

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