Corte di giustizia, Sentenza C-1/21
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 13 ottobre 2022. — MC contro Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Veliko Tarnovo pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Veliko Tarnovo. — Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 273 – Misure dirette ad assicurare l’esatta riscossione dell’IVA – Articolo 325, paragrafo 1, TFUE – Obbligo di combattere contro le attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione europea – Debiti IVA di una persona giuridica soggetto passivo – Normativa nazionale che prevede la responsabilità solidale dell’amministratore non soggetto passivo della persona giuridica – Atti di disposizione compiuti in malafede dall’amministratore – Riduzione del patrimonio della persona giuridica comportante l’insolvenza – Mancato pagamento degli importi IVA dovuti dalla persona giuridica entro i termini impartiti – Interessi moratori – Proporzionalità. — Causa C-1/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto che un meccanismo nazionale di responsabilità solidale dell’amministratore, pur non soggetto passivo IVA, sia compatibile con l’articolo 273 della direttiva IVA se è funzionale alla riscossione effettiva dell’imposta, è limitato nei suoi effetti e non introduce una responsabilità oggettiva. Ha inoltre affermato che possono esservi ricompresi gli interessi moratori sull’IVA non versata nei termini, quando il ritardo sia causalmente collegato agli atti in malafede del responsabile. È invece irricevibile la questione ipotetica relativa al caso in cui il ritardo dipenda da terzi o da circostanze oggettive.
Responsabilità solidale dell’amministratore non soggetto passivo per debiti IVA della società e inclusione degli interessi moratori alla luce dell’articolo 273 della direttiva IVA e del principio di proporzionalità
La questione giuridica
Se l’articolo 273 della direttiva 2006/112/CE, letto alla luce dell’articolo 325, paragrafo 1, TFUE e del principio di proporzionalità, consenta a uno Stato membro di prevedere: 1) la responsabilità solidale di un amministratore non soggetto passivo per i debiti IVA di una società, quando gli atti compiuti in malafede hanno reso la società incapace di pagare l’imposta; 2) l’estensione di tale responsabilità anche agli interessi moratori sull’IVA non pagata tempestivamente; 3) la rilevanza, ai fini della proporzionalità, del fatto che il ritardo nel pagamento sia dovuto a terzi o a circostanze oggettive.
Principio di diritto
L’articolo 273 della direttiva IVA, interpretato alla luce dell’articolo 325, paragrafo 1, TFUE e del principio di proporzionalità, non osta a una normativa nazionale che imponga all’amministratore o membro di organo amministrativo di una società la responsabilità solidale per i debiti IVA della persona giuridica, purché la responsabilità derivi da atti in malafede che abbiano causato l’insolvenza fiscale, sia limitata alla perdita patrimoniale provocata da tali atti e operi solo in via sussidiaria quando il recupero dalla società sia impossibile. La medesima disciplina può estendersi agli interessi moratori sull’IVA non pagata tempestivamente, ma solo nella misura in cui tali interessi siano riconducibili al ritardo imputabile agli atti in malafede del responsabile solidale; la terza questione è irricevibile perché ipotetica rispetto ai fatti di causa.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 325, paragrafo 1, TFUE
- Convenzione elaborata in base all’articolo K.3 del Trattato sull’Unione europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (Convenzione TIF)
- Direttiva 2006/112/CE
- Articolo 205 della direttiva 2006/112/CE
- Articolo 273 della direttiva 2006/112/CE
- Articoli 193-205 della direttiva 2006/112/CE
- Articoli 193-200, 202-204 della direttiva 2006/112/CE
- Articolo 4, paragrafo 3, TUE
- Decisione 2014/335/UE, Euratom
- Direttiva (UE) 2017/1371
Responsabilità solidale per debiti IVA di una società e interessi moratori
La pronuncia, resa in sede di rinvio pregiudiziale dall’Administrativen sad Veliko Tarnovo, riguarda la compatibilità con il diritto dell’Unione di una disciplina bulgara che consente di imputare in via solidale a un amministratore i debiti IVA di una società, quando egli abbia disposto in malafede del patrimonio sociale provocandone l’insolvenza fiscale. La Corte affronta anche la possibilità di estendere tale responsabilità agli interessi moratori dovuti per il tardivo pagamento dell’IVA.
Fatti e procedimento principale
MC è stato amministratore di una società commerciale tra il 2011 e il 2015. A seguito di un procedimento di recupero forzato di crediti pubblici nei confronti della società, l’amministrazione fiscale bulgara ha avviato un procedimento per accertarne la responsabilità personale e solidale ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, del DOPK. La Direzione ha ritenuto che l’aumento della retribuzione netta di MC e alcuni trasferimenti a favore della moglie integrassero una distribuzione dissimulata di utili o dividendi, effettuata in malafede, con conseguente riduzione del patrimonio sociale e mancato pagamento dei debiti pubblici, compresi importi IVA e gli interessi dovuti sull’IVA di dicembre 2014. MC ha impugnato l’avviso di accertamento davanti al giudice del rinvio.
Normativa rilevante
Il giudice del rinvio ha richiamato:
- la Convenzione TIF, in particolare l’articolo 9;
- la direttiva 2006/112/CE, in particolare gli articoli 205 e 273;
- l’articolo 325, paragrafo 1, TFUE;
- il DOPK bulgaro, soprattutto gli articoli 19, paragrafo 2, 20 e 21, paragrafo 3;
- la legge bulgara sugli interessi sulle imposte, che prevede il recupero delle imposte non pagate tempestivamente maggiorate di interessi legali.
Questioni pregiudiziali
Il giudice nazionale chiedeva se:
- l’articolo 9 della Convenzione TIF, in combinato disposto con l’articolo 273 della direttiva IVA, osti a una norma nazionale che prevede la responsabilità solidale ex post di un amministratore non soggetto passivo per l’IVA dovuta dalla società;
- la medesima disciplina possa includere gli interessi maturati sull’IVA non pagata tempestivamente;
- la stessa disciplina sia compatibile con il principio di proporzionalità anche quando il ritardo nel pagamento dipenda da terzi o da circostanze oggettive.
Ammissibilità e individuazione del diritto applicabile
La Corte ha escluso l’applicabilità della Convenzione TIF, poiché essa concerne obblighi penali degli Stati membri, mentre il meccanismo bulgaro di responsabilità solidale non trasforma la condotta in illecito penale né prevede sanzioni penali. Ha inoltre escluso l’applicabilità dell’articolo 205 della direttiva IVA, perché tale disposizione riguarda l’individuazione del debitore IVA in specifiche operazioni imponibili, mentre la disciplina bulgara non designa un nuovo debitore dell’imposta su una singola operazione, ma una persona responsabile per parte dei debiti fiscali di una società. La Corte ha invece ricondotto la fattispecie all’articolo 273 della direttiva IVA, interpretato alla luce dell’articolo 325, paragrafo 1, TFUE, poiché il meccanismo nazionale contribuisce alla riscossione effettiva dell’IVA e alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione.
Ragionamento della Corte sulla prima questione
La Corte ha ricordato che l’articolo 273 della direttiva IVA attribuisce agli Stati membri un margine discrezionale per adottare obblighi necessari a garantire l’esatta riscossione dell’IVA e prevenire le evasioni, purché nel rispetto del diritto dell’Unione e del principio di proporzionalità. Nel caso esaminato, il meccanismo bulgaro è stato ritenuto compatibile con tali principi perché:
- riguarda un amministratore o membro di organo amministrativo, cioè un soggetto coinvolto nelle decisioni societarie;
- presuppone atti compiuti in malafede, quali distribuzioni dissimulate di utili o cessioni patrimoniali a condizioni anomale;
- richiede un nesso causale tra tali atti e l’incapacità della società di pagare l’IVA;
- limita la responsabilità all’importo della riduzione patrimoniale causata dagli atti illeciti;
- opera solo in via sussidiaria, quando il recupero presso la società risulta impossibile. Secondo la Corte, queste caratteristiche escludono un sistema di responsabilità oggettiva e rendono la misura proporzionata rispetto all’obiettivo di tutela del gettito IVA.
Ragionamento della Corte sulla seconda questione
La Corte ha affermato che gli interessi moratori sul pagamento tardivo dell’IVA contribuiscono anch’essi alla riscossione effettiva dell’imposta, perché compensano il pregiudizio subito dall’Erario per l’indisponibilità delle somme e incentivano il pagamento tempestivo. Ne consegue che l’estensione della responsabilità solidale agli interessi è compatibile con l’articolo 273 della direttiva IVA e con la proporzionalità, ma solo se quegli interessi derivano dal ritardo causato dagli atti in malafede della persona resa responsabile.
Terza questione: irricevibilità
La Corte ha dichiarato irricevibile la terza questione perché, nel meccanismo nazionale descritto dal giudice del rinvio, la responsabilità solidale presuppone già che l’insolvenza della società derivi dagli atti in malafede dell’amministratore. Di conseguenza, l’ipotesi in cui il ritardo nel pagamento dipenda da terzi o da circostanze oggettive non era pertinente ai fatti di causa ed era puramente ipotetica.
Dispositivo
La Corte ha dichiarato che:
- l’articolo 273 della direttiva 2006/112/CE e il principio di proporzionalità non ostano a una normativa nazionale che prevede la responsabilità solidale dell’amministratore per i debiti IVA della società nelle condizioni descritte;
- la medesima conclusione vale per l’estensione agli interessi moratori dovuti per il mancato pagamento tempestivo dell’IVA, quando il ritardo sia causato dagli atti in malafede del responsabile solidale.
Principio affermato
La sentenza conferma che gli Stati membri possono rafforzare la riscossione dell’IVA anche mediante forme di responsabilità solidale di soggetti non passivi, purché la misura sia causalmente collegata a condotte fraudolente o in malafede, sia circoscritta nell’oggetto e nell’importo e non si traduca in una responsabilità oggettiva sproporzionata.
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