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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-698/20

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 13 ottobre 2022. — Gmina Wieliszew contro Syndyk masy upadłości Spółdzielczego Banku Rzemiosła Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie w upadłości likwidacyjnej. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy. — Rinvio pregiudiziale – Fondi strutturali – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – Fondo di coesione – Regolamento (CE) n. 1083/2006 – Regolamento (UE) n. 1303/2013 – Finanziamento da parte dell’Unione europea – Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) – Regolamento (CE) n. 1290/2005 – Regolamento (CE) n. 1698/2005 – Regolamento (UE) n. 1306/2013 – Contratto di sovvenzione – Fondi versati al beneficiario su un conto di una banca fallita – Normativa nazionale che non esclude detti fondi dalla massa fallimentare di tale banca. — Causa C-698/20

Giurisprudenza europea62020CJ0698

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha esaminato un rinvio del Sąd Najwyższy polacco relativo a somme concesse al Comune di Wieliszew nell’ambito di progetti cofinanziati da FESR, Fondo di coesione e FEASR, poi depositate su conti di una banca fallita. Ha affermato che, una volta trasferite agli Stati membri e poi al beneficiario, tali somme non sono più averi dell’Unione e che i regolamenti richiamati non impongono di escluderle dalla massa fallimentare della banca. Ne deriva che la disciplina nazionale contestata non è incompatibile con il diritto dell’Unione.

Rinvio pregiudiziale su fondi UE versati su conto di banca fallita: il diritto dell’Unione impone o no l’esclusione di tali somme dalla massa fallimentare.

La questione giuridica

Se le norme UE sui fondi strutturali e sul FEASR ostino a una disciplina nazionale che, quando fondi provenienti dal bilancio dell’Unione sono stati versati su un conto di una banca poi fallita, non consente al beneficiario di ottenerne l’esclusione dalla massa fallimentare e non prevede tale esclusione.

Principio di diritto

Il diritto dell’Unione, in particolare le disposizioni sui fondi strutturali, sul FEASR e sul finanziamento della PAC, non impone agli Stati membri di escludere dalla massa fallimentare di una banca le somme provenienti da programmi cofinanziati dall’Unione e depositate su conti della banca medesima; tali somme, una volta trasferite al beneficiario e poi versate in banca, non restano "averi dell’Unione" e le norme invocate non stabiliscono un obbligo di tutela patrimoniale speciale in caso di fallimento dell’intermediario.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Protocollo n. 7 sui privilegi e le immunità dell’Unione europea, articolo 1
  • Regolamento (CE) n. 1083/2006
  • Regolamento (UE) n. 1303/2013
  • Regolamento (CE) n. 1698/2005
  • Regolamento (UE) n. 1305/2013
  • Regolamento (UE) n. 1306/2013
  • Regolamento (CE) n. 1290/2005

Fondi UE depositati su un conto di banca fallita

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia) in una controversia tra il Comune di Wieliszew e il curatore del fallimento di una banca cooperativa. Il nodo è se somme erogate nell’ambito di programmi cofinanziati dal bilancio dell’Unione, una volta depositate presso una banca poi fallita, debbano essere escluse dalla massa fallimentare.

Fatti e procedimento principale

Il Comune aveva ricevuto fondi in base a tre contratti di sovvenzione relativi a:

  • un progetto finanziato dal FESR nell’ambito del programma operativo "Economia innovativa" 2007-2013;
  • un progetto finanziato dal FEASR nell’ambito di un programma di sviluppo rurale 2007-2013;
  • un progetto finanziato dal Fondo di coesione nell’ambito del programma operativo "Infrastrutture e ambiente" 2007-2013.

Le somme erano state depositate su conti intestati al Comune presso la banca successivamente dichiarata fallita. Il Comune aveva chiesto l’esclusione di tali somme dalla massa fallimentare, ma la domanda era stata respinta nei gradi di merito. Il giudice del rinvio ha quindi sollevato questione pregiudiziale sulla compatibilità della disciplina polacca con il diritto dell’Unione.

Questioni pregiudiziali

Il giudice nazionale chiedeva, in sostanza, se il regolamento n. 1083/2006, il regolamento n. 1303/2013, il regolamento n. 1698/2005 e, per quanto riguarda la PAC, il regolamento n. 1306/2013 ostino a una normativa nazionale che:

  • impedisce al soggetto beneficiario di ottenere l’esclusione delle somme dalla massa fallimentare della banca;
  • non prevede affatto tale esclusione.

Normativa UE rilevante

La Corte ha richiamato, in particolare:

  • il regolamento (CE) n. 1083/2006, specie gli articoli 2, punto 5, 3, 4, 57, 70 e 80;
  • il regolamento (UE) n. 1303/2013, per il regime transitorio;
  • il regolamento (CE) n. 1698/2005, specie gli articoli 2, lettera i), 3, 4 e 72, paragrafo 1;
  • il regolamento (UE) n. 1306/2013, specie gli articoli 11, 54, 56 e 58;
  • il protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, articolo 1.

Ricevibilità

Il Mediatore polacco aveva contestato la ricevibilità del rinvio, sostenendo che il collegio del Sąd Najwyższy non potesse essere qualificato come "giurisdizione" ai sensi dell’articolo 267 TFUE per vizi nella nomina dei giudici. La Corte ha respinto l’eccezione, richiamando la presunzione per cui un organo giurisdizionale nazionale che propone un rinvio pregiudiziale è considerato, ai fini dell’articolo 267 TFUE, una giurisdizione, salvo decisione giudiziaria definitiva contraria; tale decisione non risultava intervenuta.

Ragionamento della Corte

La Corte ha anzitutto chiarito che le somme uscite dal bilancio dell’Unione e messe a disposizione degli Stati membri nell’ambito dei fondi interessati non sono più, una volta trasferite, "averi dell’Unione" ai sensi del protocollo n. 7. Di conseguenza, il divieto di provvedimenti di coercizione amministrativa o giudiziaria previsto da tale protocollo non è applicabile alle somme controverse.

Quanto al merito, la Corte ha osservato che nessuna delle disposizioni invocate impone agli Stati membri di adottare una disciplina che consenta di escludere dalla massa fallimentare di una banca le somme provenienti da programmi cofinanziati dall’Unione solo perché versate su un conto presso tale banca.

In particolare:

  • l’articolo 57, paragrafo 1, del regolamento n. 1083/2006 e l’articolo 72, paragrafo 1, del regolamento n. 1698/2005 riguardano la stabilità delle operazioni finanziate e le modifiche sostanziali nei cinque anni successivi, non la sorte delle somme depositate in banca fallita;
  • l’articolo 70 del regolamento n. 1083/2006 e gli articoli 54, 56 e 58 del regolamento n. 1306/2013 disciplinano la responsabilità degli Stati membri e il recupero delle somme indebitamente versate, ma non impongono l’esclusione dalla massa fallimentare;
  • l’articolo 80 del regolamento n. 1083/2006 e l’articolo 11 del regolamento n. 1306/2013 garantiscono il pagamento integrale ai beneficiari, ma nel caso di specie i fondi erano già stati effettivamente versati al Comune;
  • gli articoli 3 e 4 dei regolamenti n. 1083/2006 e n. 1698/2005 enunciano obiettivi e missioni dei fondi, senza introdurre una regola sulla massa fallimentare;
  • le definizioni di "spesa pubblica" di cui all’articolo 2, punto 5, del regolamento n. 1083/2006 e all’articolo 2, lettera i), del regolamento n. 1698/2005 non contengono un simile obbligo.

La Corte ha inoltre precisato che l’eventuale difficoltà di recupero delle somme o il rischio che ciò ostacoli l’attuazione dei progetti non consente di attribuire alle disposizioni un significato contrario al loro tenore letterale.

Decisione/dispositivo

La Corte ha concluso che le disposizioni UE richiamate non ostano a una normativa nazionale che:

  • non consente al soggetto che ha ricevuto i fondi di ottenere l’esclusione di tali somme dalla massa fallimentare della banca presso cui erano depositate;
  • non prevede l’esclusione di dette somme dalla massa fallimentare.

Principio affermato

Le somme provenienti da programmi cofinanziati dall’Unione, una volta trasferite agli Stati membri e poi depositate su un conto bancario del beneficiario, non conservano la natura di averi dell’Unione; pertanto, il diritto dell’Unione non obbliga lo Stato membro a sottrarle alla massa fallimentare dell’istituto di credito presso cui sono depositate.

Come è indicizzato

Materiefondi strutturalifeasr e sviluppo ruralefallimento e massa fallimentarefinanziamenti unionalirecupero e gestione dei fondi ue

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