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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16747/2026 del 11/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato nei motivi relativi alla recidiva e alla rideterminazione della pena. Ha quindi applicato la conseguenza prevista dall'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Lecce del 22/01/2025 deducendo censure sulla recidiva e sulla rideterminazione della pena. Dal testo emerge che contestava, in sostanza, che il giudice di rinvio avesse applicato la recidiva e operato gli aumenti per continuazione in modo non conforme a quanto stabilito dalla precedente sentenza rescindente. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi manifestamente infondati, osservando che la Corte territoriale aveva invece correttamente proceduto alla nuova determinazione della pena seguendo i criteri indicati dalla Cassazione in sede di annullamento, con adeguata motivazione sia sull'applicazione della recidiva sia sugli aumenti di pena per continuazione, questi ultimi confermati solo in parte nella stessa misura e non specificamente censurati dalla sentenza rescindente.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure manifestamente infondate contro la motivazione del giudice di rinvio, quando quest'ultimo abbia rispettato i criteri fissati dalla precedente sentenza rescindente.
  • In sede di rinvio, il giudice di merito deve attenersi ai principi indicati dalla Cassazione sulla rideterminazione della pena; la censura è infondata se la nuova pena è stata determinata coerentemente con tali criteri e con motivazione adeguata.
  • Le doglianze su recidiva e continuazione devono confrontarsi con la motivazione specifica della sentenza impugnata; in mancanza di critiche mirate ai punti effettivamente decisi nel giudizio rescissorio, la censura non può essere accolta.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta, salvo diversa causa ostativa, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiContinuazioneRecidiva

Testo integrale

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