Cassazione Civile, Sentenza n. 4403/2020 del 20/02/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (gestore del servizio)
La controversia
La contribuente impugnava gli avvisi emessi dalla società ricorrente per il pagamento della TIA relativa agli anni 2006-2009, concernente il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani originati da un complesso industriale, con applicazione di una sanzione del 100%. Tra le contestazioni deduceva l’illegittimità della deliberazione comunale del 30 maggio 2006, n. 44, istitutiva della TIA 1, perché adottata dopo la cessazione della relativa tariffa, la decadenza dal potere di accertamento per il 2006 e l’illegittimità delle sanzioni. La CTP di Latina dichiarava decaduta la società accertatrice per il 2006 e annullava le sanzioni per il 2007-2009. La CTR del Lazio respingeva l’appello principale della società e confermava tali statuizioni; la contribuente aveva rinunciato in appello alla censura incidentale relativa alla deliberazione n. 44/2006. La società ricorrente proponeva quattro motivi: 1) carenza di motivazione della sentenza regionale e violazione delle disposizioni del regolamento comunale TIA e dell’art. 12 delle preleggi, contestando la decadenza e sostenendo che, in caso di omessa dichiarazione, l’occupazione potesse presumersi dal 1° gennaio; 2) omessa motivazione, violazione dell’art. 115 c.p.c. e abuso del diritto, sostenendo che per il 2006 la contribuente non avesse contestato la debenza del tributo ma avesse sollevato soltanto eccezioni formali; 3) omessa motivazione e violazione dell’art. 2946 c.c., sostenendo che si applicasse la prescrizione decennale e che il termine decorresse dalla scadenza del versamento; 4) omessa motivazione e violazione della gerarchia delle fonti, per non avere disapplicato l’art. 32 del regolamento comunale del 2010, e erronea individuazione della disciplina sanzionatoria, sostenendo l’applicabilità della sanzione tributaria prevista per l’infedele dichiarazione. La contribuente aveva inoltre eccepito l’inammissibilità del ricorso per tardività, poiché il plico era stato consegnato il 23 febbraio 2017 rispetto al termine del 21 febbraio, pur essendo stato affidato all’ufficio postale il 21 febbraio.
La decisione
La Corte ha respinto l’eccezione di inammissibilità per tardività: quando la sentenza è notificata a mezzo posta, il deposito della copia autentica con la relazione di notificazione è sufficiente e spetta al resistente, che dispone dell’avviso di ricevimento, contestare il rispetto del termine breve mediante il deposito di tale avviso. Ha quindi rilevato d’ufficio, quale questione pregiudiziale e assorbente rispetto ai motivi del ricorso, l’illegittimità della deliberazione comunale n. 44 del 30 maggio 2006. In base alla disciplina transitoria e alla soppressione della TIA 1, dal 29 aprile 2006 i Comuni potevano continuare ad applicare le discipline regolamentari già vigenti, ma non adottare ex novo il passaggio dalla TARSU alla TIA 1. La deliberazione del Comune di Latina, adottata il 30 maggio 2006, era pertanto illegittima e doveva essere disapplicata. La Corte ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso introduttivo della contribuente. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate per le obiettive incertezze del quadro normativo e gli orientamenti giurisprudenziali non ancora consolidati. I quattro motivi del ricorso per cassazione non sono stati esaminati autonomamente, essendo assorbiti dalla questione pregiudiziale e assorbente.
Norme richiamate
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
In tema di ricorso per cassazione, ai fini dell’osservanza dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, è sufficiente, ove la notifica della sentenza impugnata sia avvenuta a mezzo posta, che il ricorrente depositi, insieme al ricorso, copia autentica della sentenza con la relazione di notificazione, ossia con l’attestazione dell’ufficiale giudiziario della spedizione dell’atto, spettando al resistente l’onere di contestare, attraverso il deposito dell’avviso di ricevimento in suo possesso, il rispetto del termine breve d’impugnazione, atteso che, alla luce di un’interpretazione costituzionalmente orientata che eviti, in ossequio al principio del giusto processo, oneri tali da rendere eccessivamente difficile la tutela giurisdizionale, deve tenersi conto che solo il resistente, in qualità di notificante, ha la materiale disponibilità dell’avviso di ricevimento.
Per l’osservanza dell’onere di deposito previsto dalla disposizione, se la sentenza è stata notificata per posta è sufficiente depositarne copia autentica con la relazione di notificazione. Spetta al resistente contestare la tempestività del ricorso depositando l’avviso di ricevimento che è nella sua disponibilità.
art. 5, allegato E, L. 20 marzo 1865, n. 2248
Il potere del giudice tributario di disapplicare gli atti amministrativi costituenti il presupposto per l’imposizione è espressione del principio generale dell’ordinamento, contenuto nella L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 5, allegato E, e dettato nell’interesse, di rilevanza pubblicistica, all’applicazione di tali atti in giudizio solo se legittimi. Ne consegue che detto potere può essere esercitato anche di ufficio purchè gli atti in questione siano stati, investiti dai motivi di impugnazione dedotti dal contribuente in relazione all’atto impositivo impugnato.
Il giudice tributario può disapplicare anche d’ufficio l’atto amministrativo presupposto dell’imposizione, se la sua legittimità è stata investita dai motivi di impugnazione relativi all’atto impositivo.
art. 7, comma 5, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Quindi, il giudice tributario, nell’ambito della valutazione dei motivi di impugnazione contro l’atto impositivo, ha il potere -dovere di disapplicare, anche d’ufficio, la delibera comunale presupposta, qualora sia illegittima, in applicazione del principio generale di cui alla L. n. 2248 del 1865, art. 5, All. E, con l’unico limite dell’eventuale giudicato amministrativo che abbia affermato la legittimità della delibera (Cass. n. 1952 del 2019).
Nel giudizio tributario, il giudice ha il potere-dovere di disapplicare d’ufficio la deliberazione comunale presupposta illegittima, salvo che un giudicato amministrativo ne abbia già affermato la legittimità.
art. 49, commi 1 e 5, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22
La soppressione della TARSU, quindi, non ha comportato l’immediata abrogazione della relativa disciplina istitutiva ma, – secondo il cennato regime transitorio, – detta imposta rimaneva in vigore (con la conseguente disciplina regolamentare adottata dai Comuni; D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 68) almeno sino al 19 giugno 2006 (il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, è stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 129 del 4 giugno 1999 e, come appena sopra ricordato, il termine più breve istituito dal regime transitorio prevedeva una durata di almeno 7 anni).
La soppressione della TARSU prevista dal regime transitorio del D.Lgs. n. 22/1997 non ne determinava l’immediata cessazione: la disciplina previgente restava applicabile secondo i termini transitori, fino all’intervento della successiva disciplina legislativa.
art. 238, commi 1 e 11, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152
Ritiene, quindi, il collegio di dare continuità alla soluzione interpretativa in discorso che, – contrariamente alla diversa opzione interpretativa (pur) emersa (minoritariamente) nella giurisprudenza della Corte (v. Cass., 24 gennaio 2019, n. 1999; Cass., 27 dicembre 2018, n. 33424), – condivisibilmente correla, alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152 del 2006 (29 aprile 2006), la cessazione dello stesso regime transitorio delineato dal D.P.R. n. 158 del 1999, art. 11, posto che, con la soppressione della tariffa di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49, le clausole di salvaguardia avevano ad oggetto (solo) le discipline regolamentari “vigenti” (art. 238, comma 11, citato), ed i “provvedimenti attuativi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22” (art. 264, comma 1, lett. i), citato; laddove, allora, – ed in difetto di una chiara voluntas legis di segno contrario (id est nel segno della ultrattività), alcun regime transitorio (qual correlato all’istituzione della TIA 1; D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49) poteva residuare (oltre, dunque i regolamenti già “vigenti” ed i “provvedimenti attuativi” già adottati) all’indomani della soppressione di quella stessa tassa (la TIA 1).
Dal 29 aprile 2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006, la disciplina transitoria non consentiva di istituire ex novo la TIA 1. Le clausole di continuità salvaguardavano soltanto le discipline regolamentari già vigenti e i provvedimenti attuativi già adottati.
art. 264, comma 1, lett. i), D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152
Ritiene, quindi, il collegio di dare continuità alla soluzione interpretativa in discorso che, – contrariamente alla diversa opzione interpretativa (pur) emersa (minoritariamente) nella giurisprudenza della Corte (v. Cass., 24 gennaio 2019, n. 1999; Cass., 27 dicembre 2018, n. 33424), – condivisibilmente correla, alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152 del 2006 (29 aprile 2006), la cessazione dello stesso regime transitorio delineato dal D.P.R. n. 158 del 1999, art. 11, posto che, con la soppressione della tariffa di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49, le clausole di salvaguardia avevano ad oggetto (solo) le discipline regolamentari “vigenti” (art. 238, comma 11, citato), ed i “provvedimenti attuativi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22” (art. 264, comma 1, lett. i), citato; laddove, allora, – ed in difetto di una chiara voluntas legis di segno contrario (id est nel segno della ultrattività), alcun regime transitorio (qual correlato all’istituzione della TIA 1; D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49) poteva residuare (oltre, dunque i regolamenti già “vigenti” ed i “provvedimenti attuativi” già adottati) all’indomani della soppressione di quella stessa tassa (la TIA 1).
La continuità normativa prevista per i provvedimenti attuativi del D.Lgs. n. 22/1997 riguardava quelli già adottati e non permetteva l’adozione successiva di nuovi atti istitutivi della TIA 1.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario, il giudice può e deve disapplicare anche d’ufficio l’atto amministrativo presupposto dell’imposizione quando la sua legittimità sia stata investita dai motivi di impugnazione dell’atto impositivo, salvo un giudicato amministrativo che ne abbia affermato la legittimità.
- La disciplina transitoria introdotta dal D.Lgs. n. 152/2006 ha salvaguardato le discipline regolamentari già vigenti e i provvedimenti attuativi già adottati, ma non consentiva ai Comuni di istituire ex novo la TIA 1 dopo la sua soppressione, avvenuta con l’entrata in vigore del decreto il 29 aprile 2006.
- Quando la sentenza impugnata è stata notificata a mezzo posta, per l’adempimento previsto dall’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. è sufficiente depositare la copia autentica della sentenza con la relazione di notificazione; chi contesta il rispetto del termine breve deve produrre l’avviso di ricevimento di cui ha la materiale disponibilità.
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